Cassazione Penale, Ordinanza n. 18080/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a una rivalutazione del fatto, il secondo manifestamente infondato per la corretta esclusione dell'art. 131-bis c.p. e il terzo non deducibile in cassazione perché non previamente proposto in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato le prove; la Cassazione ha rilevato che la censura era solo riproduttiva di doglianze già esaminate in appello e mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché la motivazione di merito aveva escluso la tenuità in ragione della gravità del fatto e del rilevante danno economico subito dagli acquirenti dei beni ricettati. Con il terzo motivo ha contestato la determinazione della pena e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; la Cassazione ha però osservato che tale censura non risultava specificamente dedotta in appello e quindi era inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del reato di ricettazione, ritenuto integrato sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo dalla Corte territoriale.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché non ricorrevano i presupposti della norma, in considerazione della gravità del fatto e dell'entità del danno economico arrecato.
art. 114 c.p.
Attenuante invocata dal ricorrente in relazione alla misura della pena; la censura è stata giudicata non proponibile in cassazione perché non specificamente dedotta in appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione quando la censura non sia stata previamente dedotta come motivo di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi di fatto e delle prove già valutati dal giudice di merito; il ricorso che si limiti a riproporre doglianze già disattese o che miri a una rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile.
- La censura sulla motivazione della sentenza di merito non può risolversi in una richiesta di sostituzione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di appello con un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata che dia conto dell'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti; il giudizio richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
- La doglianza relativa alla misura della pena o al mancato riconoscimento di un'attenuante non è deducibile in cassazione se non sia stata previamente e specificamente proposta in appello, pena l'inammissibilità del motivo.
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