Cassazione Civile, Ordinanza n. 19221/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva presso terzi, il Comune di Sperlonga, quale terzo pignorato, ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cassino che, nella fase di sospensione dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’espropriazione presso terzi dopo aver esaminato anche l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente. Il ricorrente ha sostenuto, con memoria, anche la cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione della procedura esecutiva. Il resistente ha depositato scritti difensivi; gli altri intimati non hanno svolto difese. La questione centrale era se l’ordinanza di chiusura della fase sommaria dell’opposizione esecutiva fosse autonomamente impugnabile con regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, emesso a conclusione della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione, avesse natura ordinatoria e non contenesse una decisione, neppure implicita, sulla competenza; la verifica della competenza resta affidata alla successiva fase di cognizione piena, nella quale soltanto la pronuncia sulla competenza è impugnabile con regolamento. Conseguentemente, la Corte non ha esaminato l’istanza di cessazione della materia del contendere. Il Comune è stato condannato alle spese di lite della fase di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 617 e segg. c.p.c.
Lo strumento corretto per censurare il provvedimento non è il regolamento di competenza, ma l’opposizione agli atti esecutivi o il rimedio specificamente previsto per le esecuzioni, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo dovuto è parametrato a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, nella fase sommaria dell’opposizione esecutiva, rigetta la sospensione della procedura non costituisce decisione, neppure implicita, sulla competenza territoriale.
- Il regolamento di competenza è esperibile solo avverso la pronuncia resa nella fase di cognizione piena che statuisca effettivamente sulla competenza; non è consentito impugnarvi atti ordinatori o di mera direzione del processo esecutivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice non esamina questioni ulteriori come la cessazione della materia del contendere se queste non incidono sull’ammissibilità stessa del mezzo impugnatorio.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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