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Sentenza

Sentenza n. 12796/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 2024, Ufficio 8 S.C. Patrimonio e demanio marittimo, sottoscritta dal dirigente Area Ambiente e patrimonio, dott. Eugenio Maria Monaco, notificata in data 24/2/2024 nella quale veniva ordinato al sig. Alessandro Ussia e alla sig.ra Nicoletta Ponticorvo lo sgombero dell’immobile abusivo realizzato in Anzio, via della Pascarella n. 36, distinto in catasto al foglio 38, particella 907, sub. 503, acquisito e trascritto al patrimonio del Comune di Anzio ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/01, entro e non oltre 90 (trenta) giorni dalla notifica, avvertendoli espressamente che, decorso il suddetto termine, si sarebbe provveduto d’ufficio; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202405592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale di sgombero dell'immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune aveva ordinato lo sgombero di un fabbricato abusivo già acquisito gratuitamente al patrimonio comunale in conseguenza dell'inottemperanza a un precedente ordine di demolizione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della l. 241/1990 e dell'art. 31, comma 6, d.P.R. 380/2001, lamentando l'omessa notificazione degli atti prodromici all'acquisizione, in particolare dell'ordine di demolizione a uno dei ricorrenti. Con il secondo motivo hanno dedotto la nullità dell'ordinanza di sgombero ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, nonché la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, travisamento e contraddittorietà con l'interesse pubblico alla conservazione del fabbricato. Secondo i ricorrenti, in assenza di una destinazione del bene a pubblico servizio, l'immobile sarebbe entrato nel patrimonio disponibile del Comune, sicché l'amministrazione avrebbe dovuto agire davanti al giudice ordinario con un'azione a tutela della proprietà. Con il terzo motivo hanno dedotto ulteriori profili di contraddittorietà, illogicità, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, carenza di interesse pubblico e di motivazione, sostenendo che fosse illogica l'acquisizione di un locale privo di autonomia funzionale rispetto all'unità immobiliare cui accede.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. L'esecuzione dell'ordinanza di sgombero, documentata dal verbale di presa in possesso, aveva fatto venir meno ogni utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento dell'atto, poiché il fabbricato era già stato acquisito al patrimonio comunale e non era più nel possesso dei ricorrenti. Il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio, rilevando che l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali, non ravvisabili nella prospettata trattativa transattiva. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché tale pronuncia presuppone la piena realizzazione della pretesa sostanziale azionata; nel caso concreto i ricorrenti non avevano ottenuto il bene della vita perseguito, consistente nel mantenimento del possesso dell'immobile. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della discussione può essere disposto soltanto in presenza di circostanze eccezionali; la mera pendenza di trattative tra le parti non è sufficiente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere richiede la piena realizzazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; non ricorre quando il ricorrente non abbia conseguito il bene della vita perseguito.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, ma il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità dell'ordinanza di sgombero non è stata esaminata a causa della sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'esecuzione dell'atto impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente non possa più conseguire, mediante l'annullamento, alcuna utilità concreta e attuale rispetto alla situazione sostanziale dedotta in giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata; se l'amministrazione ha eseguito l'atto contestato senza attribuire al ricorrente il bene della vita richiesto, la pronuncia corretta è l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
  • La mera esistenza di trattative per una definizione bonaria non integra, di per sé, un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio della discussione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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