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Ordinanza

Ordinanza n. 1415/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del giudizio e o della valutazione della prova scritta del concorso di cui al D.D. n. 2939-2025 nella parte in cui ha attribuito al Dott. Marco Berti il punteggio di 72-100, anziché 74-100; 2. del verbale della Commissione giudicatrice, non conosciuto; 3. del verbale della commissione giudicatrice relativo alla correzione della prova scritta - non conosciuto; 4. per quanto occorrer possa del Decreto Direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025; 5. per quanto occorrer possa del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023; 6. della comunicazione di convocazione alla prova orale del 19 febbraio 2026; 7. di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale, anche non conosciuto. Per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di “74” nella prova scritta del concorso per cui trattasi.

Giustizia amministrativa202601497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 72/100 anziché 74/100, nonché gli atti della commissione e la convocazione alla prova orale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della valutazione della prova scritta del concorso indetto con D.D. n. 2939-2025, contestando l'attribuzione del punteggio di 72/100 anziché 74/100. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione giudicatrice, il D.D. n. 2939 del 9 ottobre 2025, il D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023, la comunicazione di convocazione alla prova orale e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. È stata inoltre chiesta la declaratoria, anche cautelare, del diritto all'attribuzione del punteggio di 74/100. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i vizi di legittimità dedotti contro la valutazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la contestazione del punteggio né la domanda cautelare. Ha ritenuto che la controversia riguardasse una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha quindi disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Considerato l'elevato numero dei soggetti interessati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo termini e modalità richiamati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. Ha ritenuto sufficienti le esigenze cautelari rappresentate dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, fissata per l'11 novembre 2026, senza adottare una sospensione dell'atto impugnato. Le spese della fase processuale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non decide nel merito sui relativi presupposti.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Ritenuto applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, con conseguente conversione del rito.

  • ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio

    Richiamata per termini e modalità della notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice amministrativo può disporre la conversione nel rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022.
  • In presenza di un elevato numero di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
  • Quando le esigenze di tutela cautelare possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può non adottare una misura cautelare sospensiva e fissare direttamente la trattazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelare

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