Cassazione Penale, Sentenza n. 3953/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. pen. (subornazione) per avere, il 7/9/2012 a Bari, rivolto alla testimone Anna Conte la frase minacciosa "quando esco devi morire" con intento di indurla a ritrattare e commettere falsa testimonianza. Il ricorso sollevava quattro censure: (i) mancata indicazione di elementi di prova idonei a dimostrare la materialità della minaccia (art.192 c.p.p.); (ii) mancata motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico (art.125 c.p.p.); (iii) mancata esplicitazione dell'elemento soggettivo e delle conoscenze da cui desumerlo (art.377 c.p.); (iv) errore nella valutazione della recidiva qualificata e nella conseguente esclusione della prescrizione (artt.99 e 157 c.p., con riferimento all'art.133 c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo e quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché concernenti questioni non dedotte nell'atto di appello e quindi non devolute alla Corte d'appello (art.606, comma 3, c.p.p.). Gli altri motivi (in particolare quello relativo all'elemento soggettivo/psicologico e alla materialità) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato come la minaccia fosse rivolta alla testimone nel momento dell'incontro all'ingresso dell'aula e fosse diretta a condizionare la sua futura deposizione, e che la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni" sussiste dal momento della citazione fino all'esaurimento del processo, sicché la minaccia configurava tentativo di subornazione anche se la testimone non fu poi esaminata in udienza a causa del patteggiamento. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 377, terzo comma, cod. pen.
Norma del codice penale che incrimina la subornazione di persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità; la Corte ha ritenuto integrato il reato dal fatto che la minaccia fosse diretta a influenzare la futura testimonianza della persona già citata o potenzialmente chiamabile.
art. 192 c.p.p.
Norma sul contenuto della motivazione; il ricorrente aveva contestato la mancata indicazione degli elementi di prova della materialità della minaccia, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse sufficiente e non viziata.
art. 125 c.p.p.
Norma sull'onere della motivazione della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa all'elemento psicologico fosse già stata affrontata dalla motivazione della Corte territoriale.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Prevede come causa speciale di inammissibilità la prospettazione in cassazione di questioni non dedotte con l'appello. Applicata per escludere l'esame di censure nuove sollevate solo in cassazione.
artt. 99 e 157 cod. pen.
Norme sulla recidiva e sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto che la deduzione difensiva relativa all'esclusione della recidiva non fosse stata devoluta al giudice d'appello e comunque non fondata secondo la valutazione di merito.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; richiamata in relazione alle contestazioni sulla recidiva e sulla quantificazione della sanzione, la cui valutazione rientra nel merito e non è rimessa a censura nuova in cassazione.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone; Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018, Labate)
Principio consolidato: la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria" si acquisisce al momento della citazione e perdura fino all'esaurimento del processo; perciò anche minacce rivolte prima dell'udienza possono integrare il reato di subornazione.
Massime di principio
- Non si possono sollevare in cassazione questioni non previamente dedotte con l'atto di appello: chi intende contestare punti decisivi della decisione di merito deve proporli già in appello, altrimenti la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile (art.606 c.p.p.).
- La valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla materialità del fatto è, di regola, di merito: la Corte di legittimità sindaca solo vizi di motivazione manifesti o profili di diritto; ricostruzioni alternative dei fatti, se non fondate su errori giuridici, sono inammissibili o manifestamente infondate.
- Per il reato di subornazione la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni" si assume dalla citazione e si conserva fino alla fine del processo; quindi minacce rivolte quando la persona è stata convocata (anche se poi non esaminata) possono integrare il reato se dirette a condizionare la futura testimonianza.
- La scelta difensiva di definire successivamente il procedimento con un rito a prova contratta (es. patteggiamento) non esclude retroattivamente la rilevanza di condotte intimidatorie compiute mentre la vittima era ancora potenzialmente chiamabile a testimoniare.
- Le questioni relative a recidiva e prescrizione implicano profili di diritto e di fatto che devono essere dedotti e motivati nel grado di appello per poter essere poi esaminati in Cassazione.
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