Sentenza n. 15632/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento nr. -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 119 del 15 ottobre 2013, in data 27 novembre 2025 e notificato in data 29 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Roma del 27 novembre 2025, notificato il 29 novembre 2025, di ammonimento per condotte riconducibili alla violenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 7 ss. della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata ostensione del verbale di polizia posto a fondamento dell’atto, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e della l. n. 241/1990, l’insussistenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti: secondo il ricorrente, l’episodio del 1° novembre 2025 sarebbe stato una lite familiare isolata, non una condotta di violenza domestica, e la ricostruzione degli agenti sarebbe stata smentita dalla successiva dichiarazione della compagna, che ha ridimensionato o contestato quanto riferito nell’immediatezza. Il ricorrente aveva inoltre presentato ricorso gerarchico al Prefetto il 29 dicembre 2025, non ancora definito al momento del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le censure e il ricorso. Sulla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che la funzione cautelare e preventiva dell’ammonimento consenta di omettere il contraddittorio preventivo quando ricorrano esigenze di tempestiva tutela della vittima e della sicurezza pubblica sulla base di un quadro indiziario significativo. Nel caso concreto, la presenza del figlio minore durante l’episodio e la sua verificazione nell’abitazione familiare giustificavano la scelta di procedere con celerità. Quanto alla contestazione dei fatti e al difetto di istruttoria, il Collegio ha giudicato l’ammonimento adeguatamente sorretto dall’annotazione degli agenti, che riportava la segnalazione del passante, le dichiarazioni raccolte nell’immediatezza, le percezioni dirette degli operanti, le condizioni dei luoghi e la presenza del minore, oltre alle dichiarazioni di una vicina. La successiva ritrattazione o riduzione della portata delle dichiarazioni della persona offesa non era decisiva, dovendo essere valutata insieme agli altri elementi; inoltre, le deduzioni difensive non erano corroborate dall’accertamento della falsità degli atti dei pubblici ufficiali, non essendo stata proposta querela di falso. Il TAR ha precisato che l’ammonimento è fondato su una valutazione prognostica preventiva e non richiede prova piena della responsabilità penale né una pluralità di episodi: è sufficiente anche un solo fatto, se grave o commesso in presenza di minori. Non risultavano manifesta insussistenza dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, travisamento o carenze istruttorie tali da invalidare la valutazione del Questore. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’Amministrazione 2.000 euro, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, -OMISSIS-, -OMISSIS-, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima [...]
La disposizione consente al Questore di adottare l’ammonimento anche in assenza di querela, sulla base di una segnalazione non anonima e delle informazioni raccolte, quando gli elementi prospettino violenza domestica. La misura può riguardare un singolo episodio, purché grave o commesso in presenza di minori; non occorre accertare una pluralità di condotte.
artt. 7 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241
Secondo un orientamento consolidato cui il Collegio intende aderire, il provvedimento di ammonimento, in ragione della sua funzione cautelare e preventiva, non richiede necessariamente la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ove l'Amministrazione ravvisi esigenze di tempestiva tutela della vittima e della sicurezza pubblica sulla base di un quadro indiziario sufficientemente significativo (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. I, parere 15 aprile 2024, n. 479; v. anche Tar Lombardia, sez. I, n. 2505/2026; Tar Sardegna, sez. I, n. 322/2023, p. 4.2. e, ivi, riferimenti ulteriori).
La comunicazione di avvio può essere omessa nel procedimento di ammonimento quando la funzione preventiva della misura e le esigenze di tempestiva tutela, fondate su un quadro indiziario sufficientemente significativo, rendano ragionevole procedere senza contraddittorio preventivo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In sede di esame della domanda cautelare, con ordinanza-OMISSIS- del 18 marzo 2026 questa Sezione ha disposto, ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm., la fissazione della pubblica udienza per la trattazione nel merito della causa.
La norma è richiamata quale base per fissare la trattazione del merito in occasione dell’esame della domanda cautelare; il giudice non ne formula una specifica interpretazione.
artt. 24 e 97 Cost.
La doglianza è infondata.
Il TAR ha respinto la censura di lesione del diritto di difesa e delle garanzie procedimentali, ritenendo legittima, nel caso concreto, l’omissione del contraddittorio preventivo per le esigenze di tempestiva tutela connesse all’ammonimento.
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11
Il provvedimento di ammonimento poggerebbe su una ricostruzione dei fatti completamente travisata, come confermato dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa; l’episodio contestato non sarebbe riconducibile a violenza domestica reiterata quanto piuttosto ad una lite familiare, che sarebbe rimasta confinata all’ambito privato se non fosse stato per la segnalazione di un soggetto terzo, allertato esclusivamente dal tono elevato delle voci provenienti dall’abitazione.
La disposizione è menzionata nella censura del ricorrente, ma la sentenza non ne espone né applica una specifica interpretazione; il rigetto si fonda sulla disciplina dell’ammonimento per violenza domestica e sulla sufficienza degli elementi istruttori raccolti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la controinteressata.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la controinteressata.
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- L’ammonimento per violenza domestica ha funzione preventiva e cautelare, opera su un piano anticipato rispetto all’accertamento penale e può essere adottato sulla base di un quadro indiziario attendibile e di una valutazione prognostica del rischio, senza necessità di una prova piena della responsabilità penale.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell’adozione dell’ammonimento quando l’Amministrazione ravvisi, sulla base di un quadro indiziario sufficientemente significativo, esigenze di tempestiva tutela della vittima e della sicurezza pubblica; la scelta resta soggetta al controllo giurisdizionale.
- Ai fini dell’ammonimento per violenza domestica non è necessaria una pluralità di episodi: è sufficiente anche un singolo fatto, se connotato da particolare gravità o commesso in presenza di minori.
- La successiva ritrattazione o riduzione delle dichiarazioni della persona offesa non priva di per sé di fondamento l’ammonimento quando residuino elementi obiettivi autonomamente accertati dagli agenti, da valutare unitamente all’intero quadro istruttorio.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prognostica del Questore è estrinseco e riguarda la manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, la palese irragionevolezza o illogicità e il travisamento dei fatti; non consente di sostituire alla valutazione amministrativa una diversa lettura della vicenda in assenza di tali vizi.
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