Circolare numero 29 del 11-02-2016
Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 45/1990, disciplina la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per le domande presentate nel 2016. Poiché l’ISTAT ha accertato per il 2015 un tasso medio annuo dei prezzi al consumo pari a -0,1%, non può essere applicata alcuna maggiorazione per interessi. Gli oneri relativi alle domande 2016 possono quindi essere versati ratealmente senza interessi. La circolare allega le istruzioni operative e le tabelle dei coefficienti per il calcolo della rata e del debito residuo.
Ricongiunzione: rateizzazione senza interessi per le domande 2016
Ricongiunzione: rateizzazione senza interessi per le domande 2016
La circolare interviene sulla disciplina del pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45. In particolare, chiarisce come determinare la rateizzazione per le domande presentate nel corso del 2016 alla luce del tasso ISTAT riferito all’anno precedente.
Quadro normativo
La disposizione richiamata prevede che l’onere di ricongiunzione possa essere pagato ratealmente con applicazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT con riferimento ai dodici mesi che terminano al 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni anno, quindi, vengono predisposte apposite tabelle con i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento delle domande presentate nell’anno di riferimento.
Tasso ISTAT 2015 e regime applicabile nel 2016
Per il 2015 il tasso di variazione medio annuo ISTAT è negativo e pari a -0,1%. La conseguenza indicata dalla circolare è che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi per gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2016. Per tale annualità, dunque, la rateizzazione avviene senza applicazione di interessi, con tasso annuo composto pari allo 0,0%.
Allegati operativi
La circolare allega:
- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle;
- la tabella I/2016, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità;
- la tabella II/2016, contenente i coefficienti per determinare il debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito, sempre al tasso annuo dello 0,0%.
Determinazione della rata di ammortamento
L’allegato n. 1 specifica che, nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, la rata mensile si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2016 in corrispondenza del numero di rate mensili concesse.
Determinazione del debito residuo in caso di sospensione
Sempre secondo le istruzioni allegate, se i pagamenti rateali vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, il coefficiente da applicare è quello della tabella II/2016, individuato in corrispondenza del numero di rate che l’assicurato avrebbe ancora dovuto corrispondere per perfezionare la ricongiunzione. Tale numero è dato dalla differenza tra le rate originariamente concesse e le mensilità già pagate. La somma da versare in un’unica soluzione, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si ottiene moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente individuato.
Punti principali
Base normativa e criterio di aggiornamento
Il pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione è disciplinato dall’art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45. La rateizzazione prevede ordinariamente una maggiorazione a titolo di interesse annuo composto, calcolata in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito ai dodici mesi terminanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tasso ISTAT per il 2015 e conseguenze per il 2016
Per il 2015 il tasso di variazione medio annuo ISTAT risulta negativo e pari a -0,1%. Di conseguenza, per le domande presentate nel corso del 2016 non può essere determinata alcuna maggiorazione di interessi sugli oneri di ricongiunzione. La circolare dispone quindi che tali oneri possano essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.
Allegati e tabelle applicative
Sono allegati: le istruzioni per l’uso corretto delle tabelle; la tabella I/2016, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità; la tabella II/2016, relativa ai coefficienti per determinare il debito residuo in caso di sospensione del pagamento delle rate prima dell’estinzione del debito, sempre al tasso annuo dello 0,0%.
Calcolo della rata mensile
L’importo della rata mensile si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2016, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse per l’ammortamento.
Determinazione del debito residuo in caso di sospensione
Se il pagamento rateale viene sospeso prima dell’estinzione del debito, il coefficiente da utilizzare è quello della tabella II/2016, individuato in base al numero di rate residue ancora dovute per completare la ricongiunzione. Tale numero si ottiene sottraendo alle rate originariamente concesse le mensilità già corrisposte. L’importo da versare in unica soluzione, riferito alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si calcola moltiplicando la rata per il coefficiente corrispondente.
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