Circolare numero 23 del 09-02-2016
Pubblicazione, in allegato, del DM. 25.01.2016 (G.U. del 30 gennaio 2016, n.24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione del D.M. 25 gennaio 2016 sulle retribuzioni convenzionali 2016, utilizzabili per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Vengono richiamati l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione, i criteri per individuare la fascia retributiva convenzionale, le regole di frazionamento e arrotondamento, nonché i casi particolari di variazione in corso mese o nel corso dell’anno. È inoltre disciplinata la regolarizzazione contributiva per il mese di gennaio 2016 e indicate le modalità operative per la denuncia UNIEMENS.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2016 per lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2016 per lavoratori all’estero
La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.M. 25 gennaio 2016 in materia di retribuzioni convenzionali per l’anno 2016. L’intervento riguarda il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia, nonché alcuni casi residuali di applicazione in presenza di convenzioni di sicurezza sociale non complete.
Ambito territoriale di applicazione
La disciplina richiamata dalla legge n. 398/1987 si applica ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale. Restano esclusi gli Stati dell’Unione europea, per i quali opera la normativa comunitaria di coordinamento della sicurezza sociale contenuta nei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche. Sono esclusi anche Svizzera e Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia e Islanda -, ai quali si applica anch’essa la normativa comunitaria. La circolare ricorda inoltre che i regolamenti comunitari si applicano alla Svizzera dal 1 aprile 2012 e ai Paesi SEE dal 1 giugno 2012.
Soggetti interessati
Le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per i lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari non collegati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. La platea comprende non solo i lavoratori italiani, ma anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i lavoratori extracomunitari che siano titolari di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro in Italia, quando siano inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La circolare precisa inoltre che, in via residuale, tali retribuzioni valgono anche per i lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non disciplinate dagli accordi di sicurezza sociale.
Criteri di determinazione della retribuzione convenzionale
Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce retributive, la retribuzione convenzionale imponibile si determina mediante il raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Ai fini dell’individuazione della retribuzione nazionale, viene richiamato l’orientamento del Ministero del lavoro secondo cui essa comprende il trattamento previsto dal contratto collettivo, inclusi gli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così ottenuto deve essere diviso per dodici e confrontato con le tabelle del settore di riferimento per individuare la fascia retributiva da assumere ai fini degli adempimenti contributivi. Le tabelle ministeriali sono espresse in euro e i valori devono essere arrotondati all’unità di euro secondo le regole già richiamate dall’Istituto.
Frazionamento e modalità di utilizzo
Le retribuzioni convenzionali così individuate possono essere ragguagliate a giornata soltanto in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 giornate e il risultato va moltiplicato per i giorni compresi nella frazione di mese interessata, con esclusione delle domeniche. Al di fuori di questi casi, i valori non sono frazionabili.
La circolare richiama inoltre l’ambito di applicazione del regime previsto dall’art. 36 della legge n. 342/2000 e dal comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, rinviando alla precedente circolare n. 86/2001.
Effetti ai fini contributivi e prestazionali
Le retribuzioni convenzionali del decreto costituiscono la base di riferimento non solo per la contribuzione, ma anche per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Per l’indennità sostitutiva del preavviso viene precisato che l’obbligo contributivo deve essere assolto anch’esso secondo il sistema convenzionale.
Casi particolari e variazioni in corso mese o d’anno
La circolare richiama alcuni casi in cui la retribuzione convenzionale può subire variazioni:
- passaggio da una qualifica a un’altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale previsto dal contratto collettivo, nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, oppure per passaggio di qualifica.
In questi casi deve essere applicata, con la stessa decorrenza del mutamento, la retribuzione convenzionale corrispondente alla nuova situazione. Viene inoltre considerato il caso dei compensi variabili maturati nel corso dell’anno, come straordinari e premi: poiché tali importi non sono inclusi sin dall’inizio dell’anno nel calcolo della retribuzione globale annuale, occorre rideterminare tale importo includendovi anche queste voci, dividerlo per dodici e, se ne deriva una diversa fascia retributiva, procedere al conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive per il mese di gennaio 2016
Le aziende che per il mese di gennaio 2016 abbiano applicato criteri difformi rispetto alle istruzioni della circolare possono regolarizzare i periodi interessati senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Ai fini della denuncia UNIEMENS, le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1 gennaio 2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; tali differenze vanno poi portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui avviene la regolarizzazione, con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti sui totali risultanti.
Allegati
La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2016, elaborate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.
Punti principali
Ambito di applicazione territoriale e normativa di riferimento
La disciplina si applica ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale, ai sensi della legge n. 398/1987 e del D.M. 25 gennaio 2016. Sono esclusi gli Stati dell’Unione europea, per i quali si applicano i regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché Svizzera e Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), ai quali si applica la normativa comunitaria. La circolare richiama inoltre l’estensione delle regole comunitarie alla Svizzera dal 1 aprile 2012 e ai Paesi SEE dal 1 giugno 2012.
Soggetti interessati e applicazione residuale
Le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti nel 2016 per i lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. La disciplina si applica non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri UE e ai lavoratori extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. In via residuale, le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non coperte dagli accordi di sicurezza sociale.
Determinazione della retribuzione convenzionale e individuazione della fascia
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile va determinata confrontando la retribuzione nazionale con la fascia corrispondente nelle tabelle del decreto. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo ottenuto va diviso per dodici e poi raffrontato con le tabelle del settore per individuare la fascia retributiva da assumere a riferimento ai fini contributivi.
Frazionamento, arrotondamento e casi di utilizzo
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese; in tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 e il valore risultante moltiplicato per i giorni della frazione di mese, domeniche escluse. Negli altri casi i valori non sono frazionabili. Le tabelle sono espresse in euro e i valori imponibili vanno arrotondati all’unità di euro secondo le regole richiamate dalla circolare n. 208/2001. È richiamato anche l’ambito applicativo del regime di cui all’art. 36 della legge n. 342/2000 e al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR.
Effetti previdenziali e prestazioni interessate
Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento non solo per la contribuzione, ma anche per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Per l’indennità sostitutiva del preavviso viene precisato che l’obbligo contributivo va assolto anch’esso secondo il sistema convenzionale.
Casi particolari e variazioni in corso d’anno
La retribuzione convenzionale può variare in caso di passaggio da una qualifica a un’altra nel corso del mese oppure di mutamento del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, o per passaggio di qualifica. In tali situazioni va attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente con la stessa decorrenza del mutamento. Un ulteriore caso riguarda i compensi variabili maturati nel corso dell’anno, come straordinari o premi: occorre rideterminare la retribuzione globale annuale includendoli, ridividerla per dodici e, se cambia la fascia di riferimento, effettuare il conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2016
Le aziende che per il mese di gennaio 2016 hanno applicato criteri difformi dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare i periodi interessati senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Ai fini UNIEMENS, le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1 gennaio 2016 e quelle assoggettate a contribuzione per il medesimo mese vanno calcolate e portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione, con ricalcolo dei contributi sui totali ottenuti.
Allegati e tabelle ministeriali
La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2016, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori omogenei.
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