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Circolare

Circolare numero 27 del 11-02-2016

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito dal D.I. n. 86985/2015. Il suddetto Fondo di solidarietà – originariamente costituito per le aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ed esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle aziende con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti – prevede interventi a favore dei lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita. I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2015). Sul piano operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni ordinarie è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016. La circolare disciplina anche le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti fino al mese di gennaio 2016. Indice 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà. 2.1 Finalità e ambito di applicazione 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Prestazioni 4. Ricorsi amministrativi 5. Modalità di finanziamento delle prestazioni 5.1. Codifica aziende 5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’istituzione, l’ambito di applicazione, il finanziamento e la gestione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Vengono richiamati il quadro normativo di riferimento, le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 148/2015, i soggetti obbligati all’iscrizione, le prestazioni erogabili, le regole sui ricorsi amministrativi e le modalità di versamento dei contributi, inclusi gli adempimenti Uniemens e le istruzioni contabili.

Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico

Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico

La circolare disciplina il Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS per il personale delle aziende di trasporto pubblico, illustrandone il quadro normativo, l’ambito soggettivo, le prestazioni finanziabili, gli obblighi contributivi e le relative istruzioni operative e contabili. Il documento tiene conto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 148/2015 e dell’adeguamento del Fondo alla nuova disciplina dei Fondi di solidarietà.

Quadro normativo e origine dell’istituto

L’istituto trova fondamento nell’articolo 3 della legge n. 92/2012, che ha previsto la possibilità per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di costituire Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito dei lavoratori impiegati in settori non coperti dalla cassa integrazione. In tale cornice, l’accordo nazionale dell’8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e FAISA CISAL ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, poi recepito dal decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015.

La circolare evidenzia che il d.lgs. n. 148/2015 ha abrogato i commi 4-19-ter e 22-45 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 e ha stabilito, all’art. 46, comma 5, che i rinvii alle norme abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo decreto. Il decreto legislativo ha inoltre reso obbligatoria l’istituzione dei Fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, per i settori non rientranti nella cassa integrazione guadagni, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, apprendisti inclusi.

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo ha la funzione di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e di finanziare interventi economici e formativi nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale o riduzione e trasformazione delle attività lavorative. In particolare, esso persegue tre finalità principali:

  • garantire una prestazione ordinaria in caso di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dall’articolo 1 della legge n. 164/1975, poi sostituita dal d.lgs. n. 148/2015;
  • sostenere i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro mediante prestazioni integrative o straordinarie in presenza di problematiche occupazionali;
  • contribuire a programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale in esubero, anche tramite i fondi interprofessionali e in concorso con fondi nazionali o dell’Unione Europea.

I destinatari sono i lavoratori delle aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle imprese già comprese in analoghi Fondi di settore e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. La circolare precisa che fino al 31 dicembre 2015 l’ambito di applicazione era limitato alle aziende con media occupazionale superiore a 15 dipendenti; dal 1° gennaio 2016 l’ambito si è esteso alle aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti, con computo degli apprendisti.

Determinazione della soglia occupazionale

La verifica del requisito dimensionale si effettua mensilmente sulla base della media occupazionale del semestre precedente. Nel calcolo dei dipendenti vanno compresi tutti i lavoratori di qualunque qualifica, compresi lavoranti a domicilio e dirigenti, mentre sono esclusi gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento lavorativo. Fino al 31 dicembre 2015 restavano esclusi anche gli apprendisti, che invece dal 1° gennaio 2016 rientrano nel computo.

Per i lavoratori a tempo parziale il conteggio avviene in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, secondo le regole del d.lgs. n. 81/2015; per gli intermittenti il computo segue l’orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono considerati come parti di un’unica unità lavorativa secondo la disciplina del job sharing. Il lavoratore assente non retribuito, ad esempio per servizio militare o per gravidanza e puerperio, è escluso dal computo solo se sia stato sostituito da altro lavoratore, che in tal caso viene conteggiato.

La circolare chiarisce inoltre che nel semestre devono essere inclusi anche i periodi di sosta dell’attività e le sospensioni stagionali. Per le aziende di nuova costituzione, e nei casi di trasferimento d’azienda, il requisito si determina in relazione ai mesi di attività se inferiori al semestre; per il primo mese si guarda alla forza occupazionale effettiva di quel mese. Poiché il requisito è parametrato su sei mesi, può verificarsi una fluttuazione dell’obbligo contributivo nei casi in cui la media superi o non raggiunga le cinque unità o, nella fase precedente, le quindici unità.

Natura del Fondo e assetto gestionale

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS dotata di autonomia finanziaria e patrimoniale. È soggetto all’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie; gli interventi possono essere concessi solo previa costituzione di specifiche riserve e nei limiti delle risorse effettivamente acquisite.

Il Fondo deve predisporre un bilancio tecnico di previsione su otto anni, da aggiornare in occasione del bilancio preventivo annuale, al fine di assicurare l’equilibrio dei saldi. In base ai dati del bilancio di previsione, il Comitato amministratore può proporre modifiche alla misura delle prestazioni o all’aliquota di contribuzione. La circolare rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 86985/2015 per la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore. Gli oneri di amministrazione sono a carico del Fondo e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.

Prestazioni previste dal Fondo

Il Fondo interviene nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e, per i soggetti aderenti, può erogare quattro tipologie di intervento:

  • assegni ordinari per i lavoratori interessati da riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività;
  • prestazioni integrative dell’ASpI/NASpI;
  • assegni straordinari di sostegno al reddito per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, nell’ambito di accordi sindacali aziendali di incentivo all’esodo;
  • convenzioni con i fondi interprofessionali per programmi di formazione, riconversione o riqualificazione professionale del personale in esubero, anche con concorso di fondi nazionali o comunitari.

Per le prime tre prestazioni è previsto l’accredito della contribuzione correlata, versata dal Fondo alla gestione di iscrizione del lavoratore e calcolata secondo l’articolo 40 della legge n. 183/2010. Le istruzioni operative di dettaglio per le prestazioni saranno fornite con separata circolare.

Ricorsi amministrativi

Contro i provvedimenti adottati dal Fondo nelle materie di competenza è ammesso ricorso al Comitato amministratore, che decide in unica istanza ai sensi del decreto interministeriale. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà presso la Direzione generale dell’INPS.

Finanziamento del Fondo

La copertura finanziaria delle prestazioni è assicurata da diversi contributi. La circolare richiama l’applicazione delle norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione delle disposizioni sugli sgravi contributivi, e delle regole sulla prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Contributo ordinario

Per finanziare le prestazioni ordinarie e le relative contribuzioni correlate è dovuto un contributo ordinario mensile pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. L’onere è ripartito tra datore di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, dello 0,333% e dello 0,167%. Eventuali variazioni dell’aliquota devono essere ripartite nello stesso rapporto. I contributi ordinari sono dovuti dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, cioè da marzo 2015.

Contributo addizionale

Nel caso di erogazione di assegni ordinari per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro versa un contributo addizionale dell’1,50% sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono della prestazione.

Contributo straordinario per integrazione ASpI/NASpI

Quando il Fondo eroga le prestazioni integrative di ASpI/NASpI, il datore di lavoro deve versare, per tutta la durata della prestazione, un contributo straordinario mensile pari al 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Contributo straordinario per assegni straordinari

Per gli assegni straordinari in caso di esodo agevolato, ciascuna azienda interessata deve versare una contribuzione straordinaria riferita ai soli lavoratori coinvolti, in misura corrispondente al fabbisogno necessario per coprire gli assegni e la relativa contribuzione correlata.

Contributo aggiuntivo fino al 31 dicembre 2016

Fino al 31 dicembre 2016, il datore di lavoro che accede alle prestazioni integrative di ASpI/NASpI o agli assegni straordinari senza un accordo sindacale aziendale è tenuto a versare un contributo aggiuntivo pari a due volte quello previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012. Per il calcolo di tale contributo la circolare richiama la disciplina applicativa già illustrata con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013.

Codifica delle aziende e iscrizione al Fondo

Sono tenute all’iscrizione le aziende pubbliche e private che svolgono attività di trasporto pubblico come sopra definita e che rientrano nelle classi c.s.c. 1.15.01 con c.a. “2B”, c.s.c. 1.15.03 con c.a. “2B” o “3G”; in assenza dei codici “2B” o “3G”, rientrano anche le aziende classificate con c.s.c. 1.15.01 e c.a. “1D” se esercitano attività di trasporto pubblico.

Alle posizioni contributive interessate viene attribuito il codice di autorizzazione “6L”, che dal periodo di paga in corso a marzo 2015 assume il significato di adesione al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico. In prima applicazione l’attribuzione automatica riguarda solo le aziende classificate con i codici sopra indicati; per le aziende con c.a. “1D” l’attribuzione avviene su richiesta tramite Cassetto previdenziale aziende entro venti giorni dalla pubblicazione della circolare. La mancata attribuzione del codice “6L” può determinare l’assoggettamento al Fondo di integrazione salariale residuale, identificato dal c.a. “0J”.

Per le nuove aziende che presentano domanda di iscrizione successivamente alla circolare, il codice “6L” viene attribuito dalle Sedi al momento dell’iscrizione, previa verifica dei requisiti. Le Sedi verificano anche la correttezza degli inquadramenti previdenziali in caso di riattivazione di matricole cessate. Se l’azienda opera con più posizioni contributive sul territorio nazionale e il requisito occupazionale è soddisfatto sommando i lavoratori denunciati su più matricole, occorre comunicazione alle strutture territoriali INPS per l’attribuzione anche del codice “2C”, che identifica le aziende che operano su più posizioni e sono tenute al versamento dei contributi ai Fondi di solidarietà. Se l’azienda svolge attività plurime con distinti inquadramenti, il requisito occupazionale va verificato separatamente per ciascuna attività.

Modalità di compilazione Uniemens e versamenti arretrati

Dal mese di febbraio 2016 la contribuzione ordinaria deve essere calcolata nel flusso Uniemens applicando l’aliquota complessiva sulla retribuzione imponibile di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti. La circolare precisa che non sono previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso, ma solo adeguamenti dei sistemi di calcolo e rettifica a partire dal periodo 02/2016.

Per il contributo dovuto dal periodo marzo 2015-gennaio 2016 è consentito il versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Ai fini del versamento arretrato le aziende devono utilizzare nel flusso Uniemens il codice “M157”, indicando l’imponibile del periodo marzo 2015-gennaio 2016 e il contributo pari allo 0,50% dell’imponibile. Le aziende cessate devono effettuare il versamento trasmettendo l’ultima denuncia Uniemens con il codice “M157” e procedere al pagamento con modello F24, indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e la causale RC01.

Per le competenze arretrate resta possibile la rateazione dei debiti contributivi in sede amministrativa secondo le regole generali, con applicazione degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data della domanda. Le aziende tenute anche alla quota a carico dei dipendenti possono recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore se presentano istanza di dilazione entro il termine sopra indicato. Viene infine richiamata l’attenzione sulla corretta nozione di unità produttiva e sulla sua valorizzazione in Uniemens, secondo la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e il messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli eventi di competenza del Fondo viene istituita la gestione contabile FH – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico – e, al suo interno, la contabilità separata FHR – Gestione assicurativa a ripartizione.

I contributi ordinari vengono imputati ai nuovi conti:

  • FHR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
  • FHR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.

La procedura di ripartizione contabile DM attribuisce le somme riscosse a tali conti in base all’anno di competenza; la stessa imputazione riguarda le somme esposte nel flusso Uniemens con il codice “M157”. Sono inoltre istituiti i conti:

  • FHR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modelli DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
  • FHR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modelli DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.

Le istruzioni contabili connesse all’erogazione delle prestazioni saranno comunicate con successivo provvedimento, all’esito dello scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo relativo alle prestazioni. Nell’allegato n. 2 sono riportate le variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

Il Fondo nasce dall’accordo sindacale nazionale dell’8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le principali OO.SS. del settore, recepito dal decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 52 del 4 marzo 2015. La disciplina originaria dell’art. 3 della legge n. 92/2012 è stata poi in parte abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 148/2015, che ha ridefinito obblighi, soglie dimensionali e prestazioni dei Fondi di solidarietà.

Ambito di applicazione e destinatari

Il Fondo si applica alle aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già coperte da Fondi analoghi e di quelle esercenti servizi ferroviari ad alta velocità. Fino al 31 dicembre 2015 era previsto il limite medio di oltre 15 dipendenti; dal 1° gennaio 2016 l’ambito è stato esteso alle aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti, computando anche gli apprendisti. La verifica della soglia occupazionale avviene mensilmente sulla media del semestre precedente.

Caratteristiche del Fondo e gestione finanziaria

Il Fondo non ha personalità giuridica ed è una gestione INPS con autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Deve operare in pareggio di bilancio, non può erogare prestazioni senza disponibilità finanziarie e deve presentare un bilancio tecnico di previsione ad otto anni, aggiornato in sede di bilancio preventivo annuale. Il Comitato amministratore può proporre modifiche alle prestazioni o all’aliquota contributiva, secondo le procedure previste dalla normativa.

Prestazioni erogabili

Il Fondo eroga assegni ordinari per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, prestazioni integrative di ASpI/NASpI, assegni straordinari per l’esodo agevolato a favore di lavoratori prossimi alla pensione entro 60 mesi e contributi/convenzioni per programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale. Per le prime tre prestazioni è prevista anche la contribuzione correlata a copertura previdenziale.

Ricorsi amministrativi

Contro i provvedimenti del Fondo è possibile ricorrere al Comitato amministratore, che decide in unica istanza. I ricorsi vanno indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà presso la Direzione generale INPS.

Finanziamento e contribuzione

Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,50% sulla retribuzione imponibile dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, ripartito tra datore di lavoro (0,333%) e lavoratori (0,167%). In caso di ricorso ad assegni ordinari è dovuto anche un contributo addizionale dell’1,50% sulle retribuzioni perse; per le integrazioni ASpI/NASpI è previsto un contributo straordinario mensile pari al 30% dell’ultima retribuzione imponibile; per gli assegni straordinari è dovuta una contribuzione straordinaria commisurata al fabbisogno. Fino al 31 dicembre 2016, in assenza di accordo sindacale aziendale per alcune prestazioni, è previsto un ulteriore contributo aggiuntivo pari a due volte quello di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

Codici di autorizzazione e iscrizione aziende

Le aziende interessate sono identificate dai c.s.c. 1.15.01 e 1.15.03 con specifici c.a. “2B”, “3G” o, in taluni casi, “1D” se svolgono attività di trasporto pubblico. Il codice di autorizzazione “6L” assume il significato di adesione al Fondo e viene attribuito automaticamente o su richiesta, secondo la classificazione e la fase applicativa; per le aziende su più posizioni contributive può essere richiesto anche il c.a. “2C”. La mancata attribuzione del c.a. “6L” può comportare l’obbligo contributivo verso il Fondo di integrazione salariale (c.a. “0J”).

Adempimenti Uniemens e versamenti arretrati

Dal mese di febbraio 2016 la contribuzione ordinaria va calcolata nell’Uniemens sull’aliquota complessiva dei dipendenti esclusi i dirigenti, senza modifiche procedurali sostanziali. Per il periodo marzo 2015-gennaio 2016 è previsto il versamento arretrato con il codice “M157”, con possibilità di rateazione secondo le regole generali; per le aziende cessate il versamento avviene tramite l’ultima mensilità Uniemens e F24 con causale RC01. Viene inoltre richiamata l’attenzione sulla corretta valorizzazione dell’unità produttiva.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile è istituita la gestione FH e la contabilità separata FHR. Sono previsti specifici conti per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso, nonché per gli accertamenti da DM10 insoluti e DM10/V. Le istruzioni contabili relative alle prestazioni saranno fornite con successiva circolare.

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