Circolare numero 30 del 12-02-2016
Sommario: con la presente circolare s’illustrano le principali novità introdotte dal D.lgs.148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterali, in attuazione dei principi e criteri di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014. 1. Quadro normativo 2. I fondi di solidarietà bilaterali nel nuovo regime normativo 3. Fondi di solidarietà bilaterali. 4. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 5. Fondo di solidarietà residuale 6. Fondo di integrazione salariale 7. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo 8. Prestazioni in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 8.1 Assegno ordinario 8.2 Assegno di solidarietà 8.3 Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale 9. Prestazioni ulteriori 10. Contributi di finanziamento 11. Contribuzione correlata 12. Equilibrio finanziario dei fondi 13. Comitato amministratore 14. Fondo intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano 15. Altri fondi di solidarietà 16. Fondi di solidarietà bilaterali facoltativi 17. Disposizioni finali e transitorie 18. Abrogazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo assetto dei Fondi di solidarietà bilaterali introdotto dal D.lgs. 148/2015, che riordina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Vengono spiegati l’ampliamento dell’ambito di applicazione, l’obbligatorietà o facoltatività dei fondi, la disciplina dei fondi alternativi, la trasformazione del Fondo residuale in Fondo di integrazione salariale, le prestazioni erogabili, le contribuzioni dovute, i termini di domanda e di rimborso, oltre alle regole su equilibrio finanziario, governance e disposizioni transitorie.
Disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale
Disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale
La circolare illustra il nuovo sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali introdotto dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dalla legge delega n. 183/2014. Il documento inquadra le principali innovazioni normative, definisce il nuovo perimetro applicativo dei fondi e riepiloga le regole su prestazioni, contribuzione, governance e disposizioni transitorie.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento si colloca nel processo di revisione della disciplina della cassa integrazione e dei Fondi di solidarietà bilaterali. Il D.lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha riordinato in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, abrogando le disposizioni incompatibili.
La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni già emanate dall’Istituto, in particolare:
- circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, relativa all’assegno ordinario;
- circolare n. 22/2016, relativa al Fondo di integrazione salariale.
Nuovo regime dei fondi di solidarietà
Il titolo II del D.lgs. 148/2015 ha ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi e fissato il termine del 1° gennaio 2016 per il loro avvio. La riforma amplia la platea dei soggetti interessati e consolida, in parte, la disciplina previgente di cui alla legge n. 92/2012.
Le principali novità evidenziate sono:
- ampliamento del campo di applicazione dei fondi, con obbligo di costituzione per i settori non coperti da CIGO o CIGS, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
- istituzione del Fondo di integrazione salariale, che raccoglie i datori di lavoro non coperti da CIGO/CIGS e privi di un fondo bilaterale attivato o alternativo;
- obbligo di adeguamento, entro il 31 dicembre 2015, per i fondi esistenti; in difetto, confluenza dei datori di lavoro nel Fondo di integrazione salariale;
- introduzione dell’assegno di solidarietà, prestazione garantita dal Fondo di integrazione salariale e, nei fondi alternativi, per un periodo minimo non inferiore a 26 settimane;
- disciplina dei termini per l’accesso all’assegno ordinario, con domanda presentabile non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione;
- revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria, differenziate in base al fondo e alla dimensione aziendale.
La circolare richiama inoltre la necessità di attenersi alle indicazioni già fornite in tema di unità produttiva e valorizzazione dell’informazione nel flusso Uniemens.
Fondi di solidarietà bilaterali
I fondi bilaterali sono istituiti con decreto interministeriale, sulla base di accordi o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori esclusi dal campo di applicazione della cassa integrazione.
L’istituzione è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. La soglia va verificata mensilmente sulla media del semestre precedente.
I fondi già esistenti dovevano adeguarsi entro il 31 dicembre 2015; in caso di mancato adeguamento, dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro del settore interessato confluiscono nel Fondo di integrazione salariale e i contributi già versati o dovuti vengono trasferiti a quest’ultimo.
La circolare precisa anche che i fondi possono perseguire ulteriori finalità:
- tutela integrativa rispetto a prestazioni collegate alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale;
- assegni straordinari per l’agevolazione all’esodo;
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con fondi nazionali o dell’Unione europea.
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Per i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, che avevano già adeguato i rispettivi sistemi di bilateralità alla data del 24 settembre 2015, si applica la disciplina dei fondi alternativi.
Tali fondi devono garantire almeno una delle seguenti prestazioni:
- assegno ordinario di durata e misura pari a quello previsto dall’art. 30;
- assegno di solidarietà per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
L’adeguamento alla nuova disciplina doveva avvenire entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro con più di cinque dipendenti confluiscono nel Fondo di integrazione salariale, potendo accedere alle prestazioni solo per eventi verificatisi dal 1° luglio 2016.
La circolare evidenzia inoltre che i fondi alternativi possono prevedere ulteriori prestazioni:
- integrazioni delle prestazioni pubbliche, in termini di importo o durata, rispetto alle indennità previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro, oppure integrazioni di solo importo rispetto ai trattamenti di integrazione salariale;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito nei processi di esodo, per lavoratori che raggiungeranno i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni.
Per questi fondi, gli accordi collettivi devono prevedere un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale dal 1° gennaio 2016.
Fondo di solidarietà residuale e sua trasformazione
Il Fondo residuale istituito dal D.I. n. 79141/2014 continua a operare fino al 31 dicembre 2015 per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nei settori non coperti da CIGO/CIGS e privi di un fondo bilaterale.
Dal 1° gennaio 2016 il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. La circolare chiarisce che, in caso di accordi successivi per l’istituzione di un fondo bilaterale in settori già coperti dal residuale, si produce un effetto di subentro del nuovo fondo, con gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Per il Fondo residuale vengono richiamate le regole già applicabili:
- assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto del 5,84 per cento;
- durata massima di tre mesi continuativi, prorogabili fino a un massimo di nove mesi in un biennio mobile;
- applicazione, nei limiti di compatibilità, della disciplina della CIGO, compresi i massimali;
- limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.
Sono inoltre richiamate alcune disposizioni del D.lgs. 148/2015 applicabili al Fondo residuale, tra cui il requisito di anzianità lavorativa di almeno 90 giorni, l’inclusione degli apprendisti professionalizzanti, il limite massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile e le regole su modalità di erogazione e condizionalità.
Fondo di integrazione salariale
Dal 1° gennaio 2016 il Fondo residuale diventa Fondo di integrazione salariale. Rientrano nel suo campo di applicazione i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti nei settori non coperti da CIGO/CIGS e privi di fondi bilaterali o alternativi; sono inclusi anche gli apprendisti e, rispetto al passato, il perimetro si estende anche ai datori di lavoro non organizzati in forma di impresa.
Il Fondo è finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, e garantisce:
- l’assegno di solidarietà per tutti i datori di lavoro rientranti nel Fondo;
- l’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.
L’assegno ordinario può essere concesso per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile e solo per le causali previste dalla disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con esclusione delle intemperie stagionali e, per la CIGS, limitatamente a riorganizzazione e crisi aziendale. Per i datori di lavoro fino a quindici dipendenti, l’assegno di solidarietà è autorizzabile solo per eventi verificatisi dal 1° luglio 2016.
La circolare sottolinea il principio del pareggio di bilancio: il Fondo può erogare prestazioni nei limiti delle risorse disponibili e per ciascun datore di lavoro sono previsti tetti aziendali, che a regime non possono superare quattro volte i contributi ordinari dovuti. Per gli anni iniziali sono indicati limiti progressivi:
- 2016: nessun limite;
- 2017: dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta;
- 2018: otto volte;
- 2019: sette volte;
- 2020: sei volte;
- 2021: cinque volte.
I trattamenti sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva.
Campo di applicazione oggettivo e soggettivo
L’art. 26, comma 4, prevede che i decreti istitutivi dei fondi determinino l’ambito di applicazione con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe dimensionale dei datori di lavoro.
Per la ricognizione puntuale del campo di applicazione oggettivo e soggettivo, la circolare rinvia alle specifiche circolari di ciascun fondo.
Prestazioni in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
La funzione principale dei fondi è garantire una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le prestazioni tipiche sono due:
- assegno ordinario;
- assegno di solidarietà.
Assegno ordinario
L’assegno ordinario, previsto dall’art. 30, è riconosciuto nei casi di sospensione o riduzione dell’attività per le causali previste dalla normativa sulla CIGO e CIGS. L’importo è almeno pari all’integrazione salariale e la durata non può essere inferiore a 13 settimane né eccedere i limiti massimi previsti per le causali corrispondenti, restando fermo il limite di 24 mesi in un quinquennio mobile, con la regola del computo al 50 per cento per i contratti di solidarietà.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica alla struttura territoriale INPS competente, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione.
Le causali indicate comprendono:
- eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, con esclusione dal 1° gennaio 2016 dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo;
- contratto di solidarietà;
- procedure concorsuali, fino al 31 dicembre 2015.
Assegno di solidarietà
Dal 1° gennaio 2016 il Fondo di integrazione salariale garantisce l’assegno di solidarietà ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali volti a ridurre l’orario di lavoro per evitare o ridurre eccedenze di personale o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La prestazione:
- ha importo pari a quello della CIG;
- può essere corrisposta per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile;
- richiede che la riduzione media oraria non superi il 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
- prevede che, per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva non superi il 70 per cento nell’intero periodo dell’accordo.
La domanda va presentata telematicamente alla struttura territoriale INPS competente entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale, e la riduzione dell’attività deve iniziare entro il trentesimo giorno successivo alla domanda.
La prestazione può essere assicurata anche dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per un periodo non inferiore a 26 settimane.
Modalità di erogazione e rimborso delle prestazioni
Ai fondi disciplinati dagli artt. 26 e 28 si applica l’art. 7 del D.lgs. 148/2015 sulle modalità di erogazione e sul rimborso delle prestazioni.
Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti e successivamente rimborsato o conguagliato dall’INPS. Il datore di lavoro deve richiedere rimborso o conguaglio entro sei mesi:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
- oppure dalla data del provvedimento di concessione, se successiva.
Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto, il termine decorre dal 24 settembre 2015.
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.
Prestazioni ulteriori
Oltre alle prestazioni tipiche, i fondi possono prevedere ulteriori interventi finalizzati a una tutela integrativa del reddito o al sostegno di processi di esodo e riqualificazione professionale:
- integrazioni delle prestazioni pubbliche, in termini di importo o durata, rispetto alle prestazioni previste in caso di cessazione dell’attività lavorativa;
- integrazioni di solo importo rispetto ai trattamenti di integrazione salariale;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito per lavoratori che maturano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;
- contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Contributi di finanziamento e contribuzione correlata
La contribuzione ordinaria è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore nella misura di due terzi e un terzo. Le aliquote sono determinate dai decreti istitutivi dei fondi.
Per il Fondo di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2016, le aliquote sono fissate in:
- 0,65 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e fino a quindici dipendenti.
In caso di utilizzo di assegno ordinario o assegno di solidarietà, il datore di lavoro deve versare un contributo addizionale non inferiore all’1,5 per cento; per il Fondo di integrazione salariale la contribuzione addizionale è pari al 4 per cento della retribuzione persa. Per il Fondo residuale, il contributo addizionale è pari al 3 per cento fino a 50 dipendenti e al 4,50 per cento oltre tale soglia.
Ai contributi si applicano le regole vigenti in materia di contribuzione obbligatoria, salvo gli sgravi contributivi.
Inoltre, per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà, i fondi versano la contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore. Nei fondi alternativi, tale contribuzione è versata all’INPS dal datore di lavoro, che potrà poi rivalersi sul fondo.
La contribuzione correlata è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa la pensione anticipata.
Equilibrio finanziario e controlli
I fondi devono mantenere il bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in assenza di disponibilità. Le prestazioni sono quindi limitate alle riserve finanziarie costituite.
È previsto l’obbligo di bilanci previsionali su base otto anni; sulla loro base il comitato amministratore può proporre variazioni delle prestazioni o dell’aliquota contributiva. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e dell’economia e possono essere disposte anche d’ufficio in caso di necessità di garantire il pareggio o di fronte a inadempienze del comitato.
In mancanza di adeguamento contributivo, l’INPS non può erogare prestazioni eccedenti.
Comitato amministratore e governance dei fondi
Alla gestione di ciascun fondo provvede un comitato amministratore composto da non più di dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, oltre a due rappresentanti ministeriali di qualifica dirigenziale.
Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I componenti devono possedere requisiti di competenza e onorabilità e non percepiscono alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Il presidente è eletto dal comitato stesso.
Alle riunioni partecipano il collegio sindacale dell’INPS e il direttore generale o un suo delegato, con voto consultivo. Le decisioni possono essere sospese dal direttore generale entro cinque giorni se presentano profili di illegittimità; il Presidente dell’INPS decide entro tre mesi, altrimenti la decisione diviene esecutiva.
Se al 30 novembre 2015 il comitato non risulta costituito, le relative funzioni sono svolte da un commissario straordinario fino alla costituzione del comitato stesso.
Tra i compiti del comitato figurano la predisposizione dei bilanci, la deliberazione sulle concessioni, le proposte in materia di contributi e interventi, il monitoraggio della gestione e la decisione sui ricorsi. Per il Fondo di integrazione salariale, il comitato svolge tali compiti con l’eccezione della deliberazione sui singoli interventi, che è rimessa alla struttura territoriale INPS competente.
Fondo intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano
Le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo territoriale intersettoriale. La disciplina generale dei fondi di solidarietà si applica, salvo diversa previsione.
Sono soggetti al Fondo i datori di lavoro che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle due Province e che operano in settori non coperti da CIGO/CIGS.
I datori di lavoro già rientranti nel Fondo residuale o nel Fondo di integrazione salariale cessano di esservi soggetti dalla data di istituzione del Fondo territoriale. Chi aveva già aderito a un fondo bilaterale può facoltativamente aderire al Fondo territoriale, cessando in tal caso la soggezione al fondo di provenienza.
L’aliquota di finanziamento deve essere almeno pari allo 0,45 per cento.
Altri fondi di solidarietà
La circolare richiama anche il Fondo Trasporto Aereo, la cui disciplina deve essere adeguata alle norme del D.lgs. 148/2015 mediante decreto interministeriale, sulla base degli accordi collettivi stipulati nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Fondi facoltativi nei settori già coperti da CIGO e CIGS
Oltre ai fondi obbligatori, il D.lgs. 148/2015 consente l’istituzione di fondi di solidarietà bilaterali anche in settori già rientranti nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS.
Tali fondi facoltativi possono essere istituiti per:
- prestazioni integrative in caso di cessazione del rapporto di lavoro o integrazioni di solo importo rispetto ai trattamenti di integrazione salariale;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito nel quadro di processi di esodo;
- contributi a programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Le disposizioni del decreto si applicano, salvo diversa previsione, ai trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015, anche se riferiti a eventi antecedenti o già in corso.
Ai fini del calcolo della durata massima della prestazione, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto si computano solo per la parte successiva al 24 settembre 2015.
Dal 24 settembre 2015 sono abrogati i commi dell’art. 3 della legge n. 92/2012 incompatibili con il nuovo assetto; dal 1° gennaio 2016 sono altresì abrogati ulteriori commi e il D.I. n. 79141/2014, che istituisce il Fondo residuale, il quale da tale data assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si colloca nel riordino degli ammortizzatori sociali previsto dalla legge delega n. 183/2014 e attuato dal D.lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015. L’obiettivo è razionalizzare le tutele in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali e al nuovo Fondo di integrazione salariale, rinviando alle singole circolari di dettaglio per i diversi fondi.
Nuovo perimetro dei fondi e obblighi di adeguamento
L’istituzione dei fondi è obbligatoria, per i settori esclusi da CIGO e CIGS, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, con verifica mensile sulla media del semestre precedente. I fondi già esistenti dovevano adeguarsi entro il 31 dicembre 2015; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di integrazione salariale. Sono previste anche ipotesi di fondi facoltativi e fondi alternativi per artigianato e somministrazione lavoro.
Prestazioni principali: assegno ordinario e assegno di solidarietà
Il sistema ruota su due prestazioni: l’assegno ordinario, per sospensioni o riduzioni dovute alle causali tipiche della CIGO/CIGS, e l’assegno di solidarietà, collegato a riduzioni orarie concordate per evitare licenziamenti o eccedenze di personale. Sono indicati importi, durate minime e massime, limiti di riduzione oraria, termini di presentazione delle domande e competenze autorizzative dell’INPS territoriale.
Finanziamento, contribuzione correlata ed equilibrio finanziario
La circolare riepiloga le aliquote contributive ordinarie, quelle addizionali in caso di ricorso alle prestazioni e la contribuzione correlata accreditata ai lavoratori ai fini pensionistici. È ribadito il principio del pareggio di bilancio dei fondi, con riserve finanziarie preventive, bilanci previsionali pluriennali e possibilità di adeguare aliquote o prestazioni tramite decreto interministeriale.
Governance, fondi territoriali e disposizioni transitorie
Vengono descritte la composizione e le funzioni del Comitato amministratore, con eventuale commissario straordinario se il comitato non è costituito entro il 30 novembre 2015. La circolare tratta anche il Fondo territoriale intersettoriale di Trento e Bolzano, altri fondi speciali come quello del trasporto aereo e le regole transitorie: applicazione ai trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015 e abrogazione progressiva della disciplina previgente.
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