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Circolare

Circolare numero 24 del 09-02-2016

Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2016, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e termini per il versamento della contribuzione. Comunica, inoltre, che tali categorie di soggetti hanno diritto, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 74, di usufruire dello sgravio contributivo pari al 50,30%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 2016 la retribuzione convenzionale dei pescatori autonomi, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD, la misura della contribuzione agevolata per effetto dello sgravio previsto dalla normativa richiamata e il contributo di maternità. Conferma inoltre le modalità di versamento mensile entro il giorno 16, precisando che l’Istituto invierà le comunicazioni con i dati utili, ma non i modelli F24 ai titolari di partita IVA.

Contribuzione 2016 per i pescatori autonomi: retribuzioni convenzionali, aliquota FPLD, sgravio e versamento

Contribuzione 2016 per i pescatori autonomi

La circolare disciplina la contribuzione dovuta per l’anno 2016 dai lavoratori autonomi che esercitano l’attività di pesca, richiamando la normativa di riferimento sulla retribuzione convenzionale, sull’aliquota contributiva al FPLD, sullo sgravio contributivo e sul contributo di maternità. Vengono inoltre confermate le modalità di versamento mensile e le comunicazioni che l’Istituto invierà agli assicurati.

Retribuzione convenzionale per il 2016

I lavoratori autonomi della pesca, anche se non associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e devono versare un contributo mensile parametrato al salario convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

La circolare richiama la variazione ISTAT dei prezzi al consumo pari a -0,1% tra gennaio 2014-dicembre 2014 e gennaio 2015-dicembre 2015, nonché l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che impedisce che la percentuale di adeguamento sia inferiore a zero. Per tale ragione, per il 2016 la retribuzione convenzionale resta invariata:

  • misura giornaliera: 26,49 euro;
  • misura mensile (25 giorni): 662,00 euro.

Su tale importo devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per il 2016.

Aliquota contributiva FPLD

La contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è disciplinata dal decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, e dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997. La circolare ricorda che l’incremento complessivo di 4,29 punti percentuali è stato introdotto gradualmente a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013.

Per i pescatori autonomi, dal 1° gennaio 2014 e per tutto il 2016, l’aliquota contributiva resta fissata al 14,90%, così composta:

  • quota base: 0,11% (coefficiente di ripartizione 0,007383);
  • quota adeguamento: 14,79% (coefficiente di ripartizione 0,992617).

Applicando l’aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo mensile 2016 è pari a 98,64 euro:

  • base: 0,73 euro;
  • adeguamento: 97,91 euro.

Sgravio contributivo

La circolare richiama l’art. 1, comma 74, della legge di stabilità 2013, secondo cui i benefici dell’art. 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti entro limiti percentuali ridotti nel tempo:

  • 63,2% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,5% per il 2015;
  • 50,3% a decorrere dal 2016.

Pertanto, dal periodo gennaio 2013 le imprese interessate devono ridurre la percentuale del beneficio spettante. Per il 2016 il contributo mensile, al netto dello sgravio, è pari a 49,02 euro, così ripartito:

  • base: 0,36 euro;
  • adeguamento: 48,66 euro.

Contributo di maternità

La circolare richiama la disciplina introdotta con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013, che ha esteso il diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 e successive modifiche.

Per la copertura degli oneri derivanti dal beneficio, l’art. 82, comma 1-bis, del d.lgs. 151/2001 prevede un contributo a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 250/1958. La misura del contributo è pari a quella prevista per gli iscritti all’assicurazione IVS delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia 0,62 euro mensili. Il contributo di maternità è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità di versamento

Non sono previste modifiche alle modalità di versamento: il contributo deve essere corrisposto in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L’Istituto invierà agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2016. Tuttavia, in applicazione dell’art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1 del D.P.C.M. 4 ottobre 2006, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Punti principali

Retribuzione convenzionale 2016

Per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, la circolare conferma che il contributo mensile è parametrato al salario convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Per effetto del richiamo all’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 e della variazione ISTAT negativa (-0,1%), per il 2016 la retribuzione convenzionale resta invariata rispetto al 2015: 26,49 euro al giorno e 662,00 euro al mese (25 giorni).

Aliquota contributiva al FPLD

La contribuzione dei pescatori autonomi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti resta ferma, per il 2016, nella misura complessiva del 14,90%, in continuità con quanto previsto dal decreto interministeriale 21 febbraio 1996 e dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997. La circolare riepiloga la composizione dell’aliquota in quota base (0,11%) e quota di adeguamento (14,79%), con coefficienti di ripartizione rispettivamente pari a 0,007383 e 0,992617. Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo dovuto per il 2016 è pari a 98,64 euro, di cui 0,73 euro a titolo di base e 97,91 euro per adeguamento.

Sgravio contributivo

In applicazione dell’art. 1, comma 74, della legge di stabilità 2013, i benefici previsti dall’art. 6 del D.L. n. 457/1997 sono corrisposti nei limiti percentuali rideterminati dalla norma: 63,20% per il 2013 e 2014, 57,50% per il 2015 e 50,30% a decorrere dal 2016. Di conseguenza, per l’anno 2016 il contributo mensile dovuto al netto dell’agevolazione è pari a 49,02 euro, suddiviso in 0,36 euro di base e 48,66 euro di adeguamento.

Contributo di maternità

La circolare richiama l’estensione dell’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, già disciplinata dalla circolare n. 130 del 16 settembre 2013. Per la copertura degli oneri è previsto, ai sensi dell’art. 82, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001, un contributo a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 250/1958, pari a 0,62 euro mensili, riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità e scadenze di versamento

Resta invariata la modalità di pagamento: il contributo deve essere versato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di յուրաքանչյուր mese. L’Istituto invierà agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento dei contributi dovuti per il 2016. In base all’art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 e all’art. 1 del D.P.C.M. 4 ottobre 2006, i modelli F24 non vengono inviati ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

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