Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 31 del 12-02-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Sindacato Autonomo Pensionati S.A.PENS. OR.S.A. (S.A.PENS. OR.S.A.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e il Sindacato Autonomo Pensionati S.A.PENS. OR.S.A. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono definiti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, la decorrenza della trattenuta e della revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, nonché le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017, con richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS-S.A.PENS. OR.S.A. per riscossione contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS - S.A.PENS. OR.S.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e l’Associazione sindacale Sindacato Autonomo Pensionati S.A.PENS. OR.S.A. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Il documento disciplina i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e revoca della delega, la decorrenza degli effetti, la misura del contributo, i rapporti finanziari, le responsabilità e le istruzioni contabili.

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta in data 14 dicembre 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione, in coerenza con l’articolo 23-octies della legge n. 485/72, individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta della quota sindacale sulla pensione. Hanno titolo:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Viene espressamente confermato che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere:

  • sottoscritto dal titolare della pensione;
  • corredato degli estremi di un documento di riconoscimento valido.

La trasmissione dei dati della delega avviene per via telematica con le stesse modalità previste per la domanda di prestazione. L’Organizzazione deve inviare all’INPS anche la delega in formato digitale e conservare l’originale firmato.

Decorrenza della delega

La decorrenza varia a seconda del momento in cui la delega viene presentata:

  • se la delega è allegata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
  • se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione;
  • per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, gli effetti decorrono dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha efficacia dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari e gli adempimenti connessi sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, individuati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
  • revoca delega telematizzata: euro 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): euro 1,48;
  • gestione delega: euro 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.

È inoltre previsto un espresso esonero di responsabilità dell’INPS per quanto derivante dall’applicazione della convenzione, anche con riferimento a eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, promossi da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, compresi quelli già in corso alla data di stipula.

Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni relative:

  • all’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
  • al legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • alla perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
  • alla sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può anche recedere unilateralmente nei casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’Organizzazione è attribuito il codice INPS O. Ai fini contabili, vengono indicati i conti già in uso, opportunamente ridenominati, da utilizzare per la rilevazione delle trattenute e dei relativi pagamenti:

  • GPT25006: contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPT27006: contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPT11006: debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e imputazione del pagamento.

I conti GPT25006 e GPT27006 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate, mentre il conto GPT11006 è movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono imputati al conto GPT35041.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione con S.A.PENS. OR.S.A., sottoscritta il 14 dicembre 2015 e approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, resta valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati della delega devono essere inviati telematicamente all’INPS e la delega acquisita deve essere trasmessa in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e documento di identità valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi i trattamenti di famiglia. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve anche ristorare l’INPS per le spese sostenute nelle controversie con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimo esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienza di nuove disposizioni; può inoltre recedere unilateralmente se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato all’Organizzazione è O. Per la rilevazione contabile si utilizzano i conti GPT25006 e GPT27006 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, il conto GPT11006 per il debito verso l’Organizzazione e il pagamento, e il conto GPT35041 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.