Circolare numero 28 del 11-02-2016
Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito dal D.I. n. 90401/2015. Il suddetto Fondo di solidarietà – originariamente costituito per le imprese con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ed esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle imprese con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti – eroga prestazioni a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali. I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo medesimo (marzo 2014). Sul piano operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016. La circolare disciplina anche le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti fino al mese di gennaio 2016. Indice 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà. 2.1 Finalità 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Prestazioni 4. Ricorsi amministrativi 5. Modalità di finanziamento delle prestazioni 5.1. Codifica aziende 5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la costituzione, l’ambito di applicazione e il funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (SOLIMARE), istituito presso l’INPS per il sostegno al reddito dei lavoratori di imprese armatoriali e di rimorchio portuale. Vengono riepilogate le norme di riferimento, i soggetti destinatari, i criteri dimensionali, le prestazioni erogabili, le modalità di finanziamento e gli adempimenti contributivi/Uniemens, con indicazioni anche sulle codifiche aziendali e sulle istruzioni contabili.
Istituzione e disciplina del Fondo SOLIMARE per il settore marittimo
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE
La circolare disciplina l’istituzione e il funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo, denominato SOLIMARE, istituito presso l’INPS per garantire misure di sostegno al reddito ai lavoratori delle imprese del comparto marittimo nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento, definisce l’ambito soggettivo di applicazione, illustra le prestazioni riconosciute, regola il finanziamento e fornisce le indicazioni operative per l’inquadramento contributivo, il flusso Uniemens e le scritture contabili.
Quadro normativo e origine del Fondo
Il Fondo nasce nell’alveo dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, dedicato alle tutele in costanza di rapporto di lavoro per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. In base a tale disciplina, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative possono istituire Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, anche con ulteriori finalità quali assegni straordinari per esodo agevolato, prestazioni integrative in caso di cessazione del rapporto e sostegno alla formazione.
Per il settore marittimo, il Fondo SOLIMARE è stato costituito con accordo sindacale nazionale del 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI. Un successivo accordo del 10 dicembre 2014 ha esteso l’ambito anche alle imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione, in collaborazione con l’Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e Assorimorchiatori.
Gli accordi sono stati recepiti con decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015. La circolare richiama inoltre il decreto legislativo n. 148/2015, che ha abrogato varie disposizioni dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 e ha ridefinito il quadro dei Fondi di solidarietà, prevedendo l’obbligo di istituzione per i settori non coperti da CIG con datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, secondo la media del semestre precedente.
Ambito di applicazione e requisiti dimensionali
Il Fondo tutela il personale delle imprese del settore marittimo, comprendendo nello specifico le imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione. I destinatari delle prestazioni sono i lavoratori marittimi e il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali.
La circolare precisa la disciplina temporale dell’ambito applicativo:
- fino al 31 dicembre 2015 il Fondo si applicava alle aziende con media occupazionale superiore a 15 dipendenti;
- dal 1° gennaio 2016 l’ambito è stato esteso anche alle aziende con media occupazionale superiore a 5 e fino a 15 dipendenti;
- dal 1° gennaio 2016, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, sono computati anche gli apprendisti.
Il superamento della soglia occupazionale va verificato mensilmente sulla media del semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti rientrano tutte le qualifiche, compresi lavoranti a domicilio e dirigenti, mentre sono esclusi gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo; fino al 31 dicembre 2015 sono esclusi anche gli apprendisti. I lavoratori a tempo parziale e intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario svolto, mentre i lavoratori ripartiti sono considerati come parti di un’unica unità lavorativa secondo le regole del job sharing.
Sono previste ulteriori regole di computo: il lavoratore assente non retribuito è escluso solo se sostituito da un altro lavoratore; in tal caso il sostituto è computato. Nel semestre si considerano anche i periodi di sosta e le sospensioni stagionali. Per le aziende di nuova costituzione, e nei casi di trasferimento di azienda, il requisito si calcola sui mesi di attività effettivamente svolti, e per il primo mese si guarda alla forza occupazionale di quel mese. La circolare evidenzia che il requisito, essendo parametrato sul semestre, può determinare fluttuazioni dell’obbligo contributivo nei periodi successivi al semestre in cui la media è stata sopra o sotto la soglia.
Natura giuridica, gestione e equilibrio finanziario
SOLIMARE non ha personalità giuridica ed è una gestione dell’INPS dotata di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Il Fondo è soggetto all’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie. Gli interventi sono ammessi solo previa costituzione di specifiche riserve e nei limiti delle risorse già acquisite.
È previsto un bilancio tecnico di previsione su otto anni, da aggiornare in occasione della presentazione del bilancio preventivo annuale, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio dei saldi. Sulla base di tale bilancio, il Comitato amministratore può proporre modifiche all’importo delle prestazioni o all’aliquota contributiva, secondo le modalità stabilite dalla normativa richiamata. La composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore sono rinviati agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 90401/2015. Gli oneri di amministrazione sono a carico del Fondo e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.
Prestazioni e procedimento di accesso
Le imprese armatoriali possono presentare istanza al Fondo solo dopo aver svolto la procedura di consultazione sindacale prevista dall’articolo 5 del decreto interministeriale n. 90401/2015.
In caso di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, il Fondo eroga un assegno ordinario pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai contributi di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, importo che resta nella disponibilità del Fondo. È inoltre prevista la contribuzione correlata, versata a carico del Fondo alla gestione assicurativa competente, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. La circolare precisa che le istruzioni operative di dettaglio sulle prestazioni saranno fornite con successiva circolare.
Ricorsi amministrativi
Contro i provvedimenti adottati dal Fondo nelle materie di competenza è possibile presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo, che decide in unica istanza ai sensi del decreto interministeriale. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà presso la Direzione generale dell’INPS.
Finanziamento del Fondo
Le prestazioni del Fondo sono finanziate mediante contribuzione obbligatoria. Alle relative contribuzioni si applicano le regole vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, fatta eccezione per la disciplina degli sgravi contributivi; resta altresì applicabile la prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Contributo ordinario
Per finanziare l’assegno ordinario e la relativa contribuzione correlata è dovuto un contributo ordinario mensile dello 0,30% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di:
- lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana;
- restante personale dipendente delle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’INPS.
L’aliquota è così ripartita:
- 0,20% a carico del datore di lavoro;
- 0,10% a carico dei lavoratori.
La circolare precisa che tale contributo è dovuto dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo, ossia dal marzo 2014.
Contributo addizionale
In caso di effettiva erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto, è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,50% delle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori che fruiscono dei trattamenti.
Inquadramento aziendale e codici di autorizzazione
Ai fini dell’inquadramento previdenziale, rientrano nell’ambito del Fondo le imprese armatoriali con media occupazionale superiore a 15 dipendenti, e dal 1° gennaio 2016 anche quelle tra più di 5 e 15 dipendenti. Le posizioni interessate sono inquadrate con CSC 1.15.02. Rientrano nel perimetro anche le posizioni con CSC 1.15.02 e codice attività 2N, relativo all’impresa armatoriale con posizione contributiva riferita al solo personale non soggetto alla legge n. 413/1984.
Sono escluse:
- le imprese del settore del pilotaggio marittimo con CSC 1.15.02 e codici attività 1B, 1C, 8F e 7P;
- le imprese già obbligate a finanziare altri Fondi di solidarietà per appartenenza a gruppi societari, come ad esempio alcune società del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Le posizioni contributive delle aziende interessate sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 8V, che dal marzo 2014 assume il significato di Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE. In prima applicazione, l’attribuzione del codice 8V avviene automaticamente a cura della Direzione generale; le imprese possono verificarla nel Cassetto previdenziale Aziende. Per le nuove iscrizioni successive alla pubblicazione della circolare, l’attribuzione spetta alle Sedi, al momento dell’iscrizione, verificati i requisiti normativi e amministrativi.
Per le imprese che operano con più posizioni contributive e computano il requisito occupazionale sommando lavoratori denunciati su più matricole, è necessaria comunicazione alle strutture territoriali INPS per consentire anche l’attribuzione del codice di autorizzazione 2C, che identifica l’azienda tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà. Se l’impresa esercita attività plurime con distinti inquadramenti, il requisito occupazionale deve essere verificato separatamente per ciascuna attività.
La circolare segnala inoltre che per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati non sussiste l’obbligo di finanziamento nei confronti del Fondo, in coerenza con il D.L. n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987.
Modalità di versamento e flusso Uniemens
Dal mese di competenza febbraio 2016, la contribuzione ordinaria va calcolata nel flusso Uniemens con aliquota complessiva sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti. Non sono previste modifiche procedurali nella compilazione del flusso; le procedure di calcolo e rettifica vengono adeguate per recepire la nuova disciplina.
Per i contributi dovuti dal periodo marzo 2014 fino a gennaio 2016, le aziende possono effettuare il versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, utilizzando il codice M155, con indicazione dell’imponibile del periodo e dell’importo del contributo pari allo 0,30%.
Per le aziende cessate che devono versare i contributi arretrati, il pagamento avviene mediante Uniemens dell’ultima mensilità, con uso del codice M155 e compilazione degli elementi previsti; il versamento tramite F24 va effettuato indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e la causale RC01.
Resta ferma la possibilità di chiedere la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali e con applicazione degli interessi di dilazione vigenti al momento della domanda. Le aziende tenute anche alle quote a carico dei dipendenti possono recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, se presentano istanza di dilazione entro il medesimo termine.
La circolare richiama inoltre le indicazioni già fornite con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e con il messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015 in tema di nozione di unità produttiva e relativa valorizzazione in Uniemens.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle operazioni del Fondo viene istituita la nuova gestione contabile SM – Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, con contabilità separata SMR – Gestione assicurativa a ripartizione.
I contributi ordinari sono imputati ai seguenti conti:
- SMR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
- SMR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
Le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, comprese quelle esposte in Uniemens con il codice M155, sono ripartite dalla procedura informatica DM sui conti sopra indicati, a seconda della competenza. Sono inoltre istituiti i conti:
- SMR21120 per il contributo ordinario accertato mediante DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
- SMR21180 per il contributo ordinario accertato mediante DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Le istruzioni contabili relative all’erogazione della prestazione ex articolo 6, comma 1, del decreto saranno fornite separatamente. Le variazioni al piano dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.
Punti principali
Quadro normativo e istituzione del Fondo
La circolare richiama la legge n. 92/2012 e il decreto legislativo n. 148/2015, che disciplina i Fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla CIG. SOLIMARE è stato costituito con accordo sindacale nazionale del 24 marzo 2014 e integrato l’10 dicembre 2014 per includere anche le imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione. Il Fondo è stato istituito presso l’INPS con decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015.
Ambito di applicazione e requisiti dimensionali
Il Fondo riguarda le imprese del settore marittimo, in particolare imprese di trasporto marittimo e imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione, con destinatari i lavoratori marittimi e il personale amministrativo e di terra. Fino al 31 dicembre 2015 l’ambito era limitato alle aziende con media occupazionale superiore a 15 dipendenti; dal 1° gennaio 2016 si estende alle imprese con più di 5 e fino a 15 dipendenti, includendo anche gli apprendisti. Il requisito va verificato mensilmente sulla media del semestre precedente, con regole di computo dettagliate per part-time, intermittenti, lavoratori ripartiti, sostituzioni e nuove aziende.
Natura del Fondo, equilibrio finanziario e governance
SOLIMARE non ha personalità giuridica ed è una gestione INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale. Opera con obbligo di bilancio in pareggio, senza prestazioni in assenza di risorse, e con presentazione del bilancio tecnico di previsione a otto anni. Il Comitato amministratore può proporre variazioni di prestazioni o aliquote contributive; gli oneri di amministrazione sono a carico del Fondo e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.
Prestazioni e procedura per richiederle
Il Fondo eroga un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria. L’importo è pari all’integrazione salariale, ridotto dei contributi ex articolo 26 della legge n. 41/1986. È prevista anche la contribuzione correlata, utile ai fini pensionistici. Le imprese possono presentare istanza solo dopo la consultazione sindacale prevista dal decreto interministeriale n. 90401/2015; le istruzioni operative di dettaglio sulle prestazioni saranno fornite con separata circolare.
Ricorsi amministrativi
Contro i provvedimenti del Fondo è ammesso ricorso al Comitato amministratore del Fondo, che decide in unica istanza. I ricorsi vanno indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà presso la Direzione generale INPS.
Finanziamento: contributo ordinario e addizionale
Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,30% sulla retribuzione imponibile previdenziale, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico dei lavoratori, dovuto sui lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e sul restante personale dipendente soggetto a contribuzione INPS. In caso di erogazione delle prestazioni è dovuto anche un contributo addizionale dell’1,50% a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni perse dai lavoratori beneficiari. Si applicano le regole ordinarie della contribuzione previdenziale, salvo gli sgravi contributivi, e la disciplina della prescrizione.
Codifica aziende, contributi arretrati e Uniemens
Le posizioni interessate sono inquadrate con CSC 1.15.02 e codice autorizzazione 8V, che identifica il Fondo SOLIMARE; per le aziende che operano su più posizioni può aggiungersi il codice 2C. Sono escluse, tra le altre, le imprese del pilotaggio marittimo e quelle già obbligate ad altri Fondi di solidarietà per appartenenza a gruppi societari. Dal mese di competenza febbraio 2016 la contribuzione ordinaria va esposta in Uniemens senza modifiche procedurali, con calcolo automatico; per i periodi marzo 2014-gennaio 2016 è ammesso il versamento dei contributi arretrati con specifiche modalità e codice M155, anche in caso di cessazione dell’attività, con possibilità di rateazione secondo le regole generali.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile viene istituita la gestione SM – Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, con contabilità separata SMR – Gestione assicurativa a ripartizione. Sono creati conti specifici per il contributo ordinario degli anni precedenti e dell’anno in corso, nonché per gli insoluti DM10/DM10-V. Le istruzioni contabili relative alla prestazione saranno emanate separatamente.
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