Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1775/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex carabiniere)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio nell'Arma dei Carabinieri il 1° luglio 2024, all'età di 56 anni e dopo 42 anni di servizio, ha chiesto l'accertamento del diritto all'applicazione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS e la conseguente riliquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'INPS aveva escluso il beneficio e non aveva accolto la diffida. L'Istituto ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione congiunta dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio, la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio e ha contestato l'interpretazione estensiva del beneficio, sostenendo inoltre che essa fosse incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico. Ha respinto l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione: il termine decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, e l'INPS, cui incombeva l'onere di specificare il dies a quo e i fatti fondanti l'eccezione, non ha provato quando il prospetto di liquidazione fosse stato trasmesso. Accertato che il ricorrente possedeva i requisiti di almeno 55 anni e 35 anni di servizio utile al momento del collocamento a riposo a domanda, ha ritenuto spettante il beneficio dei sei scatti anche per il calcolo del TFS agli appartenenti alle forze di polizia, compresi i Carabinieri. Ha escluso che tale interpretazione violi gli artt. 3 e 81 Cost., rilevando che il beneficio è circoscritto dal duplice requisito e persegue l'omogeneizzazione del trattamento nel comparto sicurezza. Ha quindi accolto il ricorso e accertato l'obbligo dell'INPS di riliquidare il TFS includendo i sei scatti e corrispondere la differenza residua, oltre interessi legali. Ha negato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991. Spese a carico dell'INPS, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Ne consegue che il beneficio di cui si discute deve essere riconosciuto.

    Il beneficio dei sei scatti rileva anche ai fini della base di calcolo del TFS per gli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno disciplina la decorrenza del collocamento a riposo e non comporta decadenza dal beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio, ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.

    La disposizione concorre, nel quadro normativo richiamato dal giudice, all'omogeneizzazione del trattamento di fine servizio del personale del comparto sicurezza.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria).

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è cumulabile la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 spetta, anche ai fini della liquidazione del TFS, agli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda che abbiano compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo al ricorrere dei requisiti anagrafici e di servizio non è un termine di decadenza dal beneficio dei sei scatti, ma è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  • L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, richiede che il debitore indichi specificamente i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data iniziale del decorso; ai fini della riliquidazione del TFS il termine decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio.
  • La spettanza dei sei scatti, subordinata ai requisiti di età e servizio, non configura un'estensione irragionevole del beneficio e risponde all'esigenza di omogeneizzare il trattamento di fine servizio tra categorie assimilabili appartenenti al comparto sicurezza.
  • Per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.