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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32457/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 12/12/2022 che aveva condannato Di Mariano per il reato connesso al trasporto di rifiuti (artt. 110 c.p., 256, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/06). Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di contraddittorietà della motivazione perché avrebbe avuto assenza di collegamento con la società di provenienza dei rifiuti e il mezzo, nonché la possibile ragionevole convinzione che il presunto complice fosse abilitato al trasporto; (2) vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in particolare per la mancata valutazione e applicazione dell'istituto di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (3) vizio di violazione di legge e motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione e ravvisando un comportamento personale e processuale corretto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo ritenendo la motivazione del tribunale adeguata a valorizzare la presenza dell'imputato a bordo del veicolo carico di rifiuti privo della necessaria autorizzazione e ha ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche (le questioni di fatto sulle attenuanti sono sindacabili limitatamente ai vizi macroscopici). Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa all'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità). Per tale motivo la sentenza è stata annullata limitatamente alla omessa pronuncia su art. 131-bis e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese in diversa persona fisica; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha altresì precisato che nei tempi del giudizio di rinvio non può maturare la prescrizione del reato.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato per la partecipazione al reato (concorso di persone) nel conteggio della responsabilità penale.

  • D.lgs. 152/2006, art. 256 comma 1 lett. a)

    "omessa o illecita gestione di rifiuti"

    Norma afferente il reato ambientale che disciplina la gestione illecita di rifiuti; la condotta contestata è il trasporto di rifiuti senza autorizzazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606 c.1 lett. b) ed e)

    Richiamato come criterio formale per i motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) vizio di motivazione, lett. e) violazione di legge; il ricorso invocava vizi di motivazione e omessa applicazione di norma di diritto sostanziale.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per altre fattispecie speciali (applicabile a determinate condizioni). La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha valutato la richiesta di applicazione di tale norma e ha annullato la sentenza limitatamente a questa omissione per consentire la verifica dei presupposti.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Regime delle circostanze attenuanti; la Corte ha ricordato che la rilevanza delle attenuanti è sostanzialmente valutazione di fatto del giudice e il diniego, se motivato, non è sindacabile in Cassazione salvo macroscopici vizi.

Massime di principio

  • La presenza fisica dell'imputato a bordo di un veicolo che trasporta rifiuti senza autorizzazione costituisce un elemento probatorio rilevante: grava sull'agente un onere di prudente informazione circa la regolarità del trasporto.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto: devono emergere vizi macroscopici (manifesta illogicità o contraddittorietà) per giustificare l'annullamento; mere rivalutazioni probatorie o ricostruzioni alternative non sono ammissibili in Cassazione.
  • Le questioni relative all'applicabilità di cause di non punibilità (es. art. 131-bis) devono essere esaminate esplicitamente dal giudice di merito; l'omessa pronuncia su tali istituti può giustificare l'annullamento e il rinvio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice di merito e, se motivato in modo congruo, è difficile da rimuovere in sede di legittimità.
  • In caso di rinvio per valutare una causa di non punibilità, la Corte può precisare che la prescrizione non matura nei tempi interni del giudizio di rinvio, evitando così che l'annullamento esponga il ricorrente a estinzione del reato per decorrenza dei termini.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che la difesa chieda espressamente e argomenti dettagliatamente l'applicazione di eventuali cause di non punibilità o circostanze attenuanti già in primo grado, e che il giudice motivi espressamente il diniego o la mancata applicazione per rendere più difficoltoso il successivo gravame per omissione.

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