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Sentenza

Sentenza n. 2173/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto asseritamente formatosi su una richiesta di documenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, relate di notifica e atti interruttivi della prescrizione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta presentata il 28 marzo 2026, avente ad oggetto estratti di ruolo, cartelle di pagamento, relate di notifica ed eventuali atti interruttivi della prescrizione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la richiesta era stata formulata mediante il modello RD1, destinato alla mera acquisizione informativa di documenti, senza qualificazione come istanza di accesso documentale, senza indicazione dell’interesse diretto, concreto e attuale e senza utilizzo del modello AD1 previsto per l’accesso ex l. 241/1990. In subordine, ha dedotto la parziale cessazione della materia del contendere per avere trasmesso alcune relate di notifica e l’infondatezza della domanda residua.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio previsto dagli artt. 25 l. 241/1990 e 116 c.p.a. presupponga una valida istanza di accesso documentale e una determinazione, espressa o tacita, su di essa. Nel caso concreto, la richiesta del 28 marzo 2026 è stata qualificata come mera richiesta informativa di documenti presentata tramite il modello RD1, non come istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. La richiesta non indicava l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, né risultava altrimenti qualificata come istanza ostensiva. Pertanto, non era idonea a determinare la formazione di un silenzio-rigetto impugnabile e non si era formato alcun diniego, espresso o tacito, in materia di accesso. Il fatto che alcuni documenti potessero essere richiesti anche mediante il modello RD1 non trasformava la richiesta informativa in istanza di accesso documentale. La trasmissione di alcune relate da parte dell’Agenzia confermava il riscontro sul piano informativo, ma non incideva sull’inammissibilità dell’azione. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito, delle limitate difese e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti

    L’istanza di accesso documentale deve essere qualificata come tale e deve indicare l’interesse diretto, concreto e attuale del richiedente; una mera richiesta informativa di documenti non costituisce istanza ostensiva idonea a determinare il silenzio-rigetto.

  • art. 24 l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione delle cause di esclusione dall’accesso.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il rimedio contro il diniego di accesso presuppone una valida istanza di accesso documentale e una determinazione amministrativa, espressa o tacita, su di essa.

  • art. 116 c.p.a.

    L’azione in materia di accesso non è esperibile in assenza di un diniego, espresso o tacito, formatosi su una valida istanza di accesso documentale.

Massime di principio

  • L’azione prevista dall’art. 116 c.p.a. presuppone l’esistenza di una valida istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e di un diniego espresso o tacito su tale istanza; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Una richiesta di documenti formulata attraverso un canale amministrativo meramente informativo, priva della qualificazione come istanza di accesso documentale e dell’indicazione dell’interesse diretto, concreto e attuale, non è idonea a determinare la formazione del silenzio-rigetto impugnabile.
  • La possibilità che alcuni documenti siano acquisibili sia mediante una richiesta informativa semplificata sia mediante accesso documentale non comporta la conversione automatica della prima nella seconda.
  • La trasmissione parziale di documenti da parte dell’amministrazione in riscontro a una richiesta informativa non implica il riconoscimento dell’esistenza di un procedimento di accesso documentale né determina, per la parte non trasmessa, la formazione di un diniego tacito impugnabile ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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