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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2106

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2106 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilendo condizioni particolari per l'importazione di spezie dall'Etiopia, di arachidi dall'Argentina e di nocciole dall'Azerbaigian e che modifica le condizioni particolari per l'importazione di fichi secchi e di nocciole dalla Turchia e di arachidi dall'India (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro di controllo sulle importazioni di determinati alimenti e mangimi a rischio contaminazione da aflatossine e, in alcuni casi, ocratossina A. Introduce nuove condizioni per spezie dall'Etiopia, arachidi dall'Argentina e nocciole dall'Azerbaigian, oltre a modificare frequenze di controllo e requisiti documentali per prodotti provenienti da Turchia e India. La logica normativa è quella di rafforzare le garanzie preventive sulla base delle notifiche RASFF e dei risultati dei controlli ufficiali. Le modifiche si innestano sul regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 introducendo o aggiornando condizioni particolari e frequenze di controllo per l'importazione di talune spezie, arachidi e frutta a guscio da Etiopia, Argentina, Azerbaigian, Turchia e India.

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione nell'Unione europea di specifici mangimi e alimenti originari o provenienti dall'Etiopia, dall'Argentina, dall'Azerbaigian, dalla Turchia e dall'India, nonché ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire da tali prodotti e ai mangimi e alimenti composti che li contengono in quantità superiore al 20% (considerata come singolo prodotto o come somma dei prodotti interessati). Sono previste esclusioni pratiche solo per le partite che avevano già lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore, le quali possono essere importate senza certificato sanitario e senza risultati di campionamento e analisi. Il regolamento incide sui controlli ai punti designati per l'importazione e sulle formalità doganali connesse al documento comune di entrata (DCE).

Modifica delle condizioni particolari per l'importazione di taluni mangimi e alimenti a rischio aflatossine

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2106 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014, che disciplina condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da paesi terzi a rischio di contaminazione da aflatossine. La revisione risponde a notifiche RASFF e ai risultati dei controlli ufficiali, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute umana e animale nell'Unione.

Ambito materiale e soggetti interessati

Le nuove misure riguardano spezie dall'Etiopia, arachidi dall'Argentina e nocciole dall'Azerbaigian, oltre a prodotti già soggetti a controlli particolari provenienti da Turchia e India. Il regolamento precisa che le condizioni si estendono anche ai prodotti trasformati derivati e ai mangimi e alimenti composti che contengono tali ingredienti in quantità superiore al 20%, inteso come singolo prodotto o come somma dei prodotti interessati.

Nuove condizioni per Etiopia, Argentina e Azerbaigian

Per le spezie originarie o provenienti dall'Etiopia vengono introdotte garanzie supplementari. Per le arachidi dall'Argentina e le nocciole dall'Azerbaigian è richiesto che ciascuna partita sia accompagnata da un certificato sanitario, in considerazione dell'aumento dei casi di non conformità rilevati tramite RASFF. Il regolamento indica anche le autorità competenti dei paesi terzi coinvolti, chiamate a svolgere i controlli necessari prima dell'esportazione verso l'UE.

Controlli all'importazione e DCE

È chiarito che il trasferimento della partita al punto designato per l'importazione (PDI) può avvenire solo dopo il completamento favorevole dei controlli documentali e con un documento comune di entrata (DCE) debitamente compilato nelle sezioni richieste. La norma richiede inoltre che il DCE sia presentato materialmente o per via elettronica alle autorità doganali, rafforzando il presidio procedurale in fase di ingresso nell'Unione.

Aggiornamento delle frequenze di controllo nell'allegato I

L'allegato I del regolamento n. 884/2014 viene aggiornato con nuove o modificate frequenze di controlli materiali e di identità. In sintesi: le spezie dall'Etiopia sono soggette a controllo al 50%; le arachidi dall'Argentina al 5%; le nocciole dall'Azerbaigian al 20%; i fichi secchi dalla Turchia al 10%; le nocciole dalla Turchia al 5%; le arachidi dall'India al 10%; inoltre è aggiornata la voce relativa ai frutti essiccati del genere Capsicum, per allineare la descrizione del prodotto e il relativo codice NC.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È prevista una clausola transitoria per le partite che abbiano lasciato il paese di origine prima di tale data: esse possono essere importate senza certificato sanitario e senza i risultati di campionamento e analisi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuove categorie di prodotti soggetti a condizioni particolari

All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 884/2014 sono aggiunte nuove categorie di prodotti: spezie originarie o provenienti dall'Etiopia; arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate originari o provenienti dall'Argentina; nocciole con guscio o sgusciate, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole, pasta di nocciole, nocciole preparate o conservate, farine/semolini/polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate e olio di nocciole originari o provenienti dall'Azerbaigian.

Estensione ai prodotti trasformati e ai prodotti composti

Il regolamento si applica anche ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire dai prodotti elencati e ai mangimi e alimenti composti che contengono uno qualsiasi di tali prodotti in quantità superiore al 20%. La soglia del 20% si riferisce alla somma dei prodotti soggetti alle condizioni particolari.

Autorità competenti dei paesi terzi

All'articolo 5, paragrafo 2, sono indicate le autorità competenti per i nuovi paesi interessati: il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale per gli alimenti dall'Etiopia; il SENASA per mangimi e alimenti dall'Argentina; il CCEC/SSAPPCR per gli alimenti dall'Azerbaigian.

Controllo documentale e trasferimento al PDI

All'articolo 9, paragrafo 4, è precisato che le autorità doganali autorizzano il trasferimento della partita a un punto designato per l'importazione (PDI) solo dopo esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2, previa compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9) e previa presentazione, materiale o elettronica, di un DCE compilato da parte dell'operatore del settore alimentare o di un suo rappresentante.

Modifica dell'allegato I: frequenze di controllo e codici NC

L'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato per aggiungere o sostituire voci relative a spezie, arachidi, nocciole, fichi secchi e prodotti correlati, con specifici codici NC/TARIC e frequenze di controlli materiali e di identità al momento dell'importazione.

Entrata in vigore e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le partite di prodotti di cui alle nuove lettere l), m) e n) dell'articolo 1, paragrafo 1, che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore possono essere importate nell'UE senza certificato sanitario e senza risultati di campionamento e analisi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficiali alle importazionidazi e commercio esterosanità animale e alimentare

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