Regolamento (UE) 2017/592
Regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce i criteri tecnici per verificare quando l’attività di negoziazione in derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati possa essere considerata accessoria all’attività principale di un gruppo, ai fini dell’esenzione dall’autorizzazione prevista dalla MiFID II. La disciplina si fonda su due test alternativi/complementari: un test di quota di mercato per classe di attività e un test sull’incidenza dell’attività di negoziazione rispetto all’attività principale del gruppo, calcolato in alternativa su base di valore dell’attività di negoziazione o di capitale. Sono inoltre dettagliate le regole per identificare le operazioni di copertura e le modalità di calcolo annuale su media mobile triennale.
Norme tecniche per stabilire quando le attività in derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati siano considerate accessorie rispetto all’attività principale del gruppo ai fini dell’esenzione MiFID II.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone rientranti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), cioè soggetti che negoziano per conto proprio o prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati nell’Unione, quando invocano l’esenzione per attività accessoria. La valutazione va effettuata a livello di gruppo, includendo impresa madre, controllate e entità domiciliate nell’UE e in paesi terzi. Le regole riguardano le soglie, i calcoli annuali e la qualificazione delle operazioni di copertura; sono esclusi dal computo alcuni contratti/operazioni privilegiate e i contratti in cui la persona del gruppo è già autorizzata ai sensi della MiFID II o della direttiva 2013/36/UE, secondo i casi previsti.
Norme tecniche sui criteri per l’attività accessoria in derivati su merci e quote di emissioni
Il regolamento delegato (UE) 2017/592 completa la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) stabilendo criteri tecnici uniformi per determinare quando le attività di negoziazione in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati possano essere considerate accessorie rispetto all’attività principale di un gruppo. La disciplina risponde all’esigenza di distinguere le attività realmente ancillari da quelle che, per dimensione o intensità, richiedono l’autorizzazione come impresa di investimento.
Ambito soggettivo e logica di gruppo
La valutazione non riguarda il singolo soggetto isolatamente, ma il gruppo nel suo complesso, comprensivo di impresa madre, controllate e altre entità domiciliate nell’Unione o in paesi terzi. Il regolamento parte dall’assunto che, per verificare se l’attività di trading sia accessoria, debbano essere considerati i flussi complessivi del gruppo e non solo quelli del soggetto che intende beneficiare dell’esenzione.
Primo test: quota di mercato per classe di attività
L’articolo 2 introduce un test basato sulla quota di mercato, distinto per classi di attività. Il valore delle attività rilevanti, calcolato in termini di valore nozionale lordo, deve essere confrontato con il valore complessivo del mercato dell’Unione per la medesima classe. Le soglie variano a seconda del mercato considerato: 4% per i derivati su metalli, 3% per petrolio e prodotti petroliferi, 10% per il carbone, 3% per il gas, 6% per l’energia, 4% per i prodotti agricoli, 15% per altre merci e 20% per quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse.
Nel calcolo rientrano i contratti di cui la persona del gruppo è parte, mentre sono esclusi i contratti derivanti da operazioni di copertura o di gestione della liquidità previste dalla MiFID II, nonché i contratti in cui il membro del gruppo è già autorizzato ai sensi della MiFID II o della direttiva 2013/36/UE. Il mercato complessivo è determinato sommando i contratti negoziati in sedi di negoziazione dell’Unione e quelli non negoziati in sede che rientrano nella classe pertinente, con valori denominati in EUR.
Secondo test: attività principale del gruppo
L’articolo 3 disciplina il secondo test, che verifica se l’attività di trading sia una minoranza rispetto all’attività principale del gruppo. Il criterio è soddisfatto se il valore delle attività di negoziazione non supera il 10% del valore totale dell’attività di negoziazione del gruppo, oppure se il capitale stimato impiegato per tali attività non supera il 10% del capitale impiegato a livello di gruppo per l’attività principale.
Il regolamento introduce poi soglie correttive più severe quando il peso dell’attività di trading cresce: se il valore supera il 10% ma resta sotto il 50% del totale, ogni classe di attività deve restare sotto il 50% della soglia del primo test; se il valore è pari o superiore al 50%, ogni classe deve restare sotto il 20% della soglia del primo test. Il valore totale dell’attività di negoziazione del gruppo comprende tutti i contratti in derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati dei membri del gruppo, esclusi i contratti riferibili a soggetti già autorizzati ai sensi della MiFID II o della direttiva 2013/36/UE.
Metodo fondato sul capitale
Ai fini del secondo test, il capitale stimato è calcolato applicando due coefficienti: 15% di ogni posizione netta moltiplicata per il prezzo dello strumento, e 3% della posizione lorda moltiplicata per il prezzo. Le regole di compensazione sono dettagliate: le posizioni nette si determinano compensando long e short sul medesimo sottostante o sulla medesima quota di emissioni, mentre le posizioni lorde si ottengono sommando i valori assoluti delle posizioni nette per tipo di contratto, senza compensazioni tra diversi tipi di contratto aventi lo stesso sottostante. Anche qui sono escluse le posizioni derivanti dalle operazioni privilegiate.
Il capitale impiegato per l’attività principale è dato dalle attività totali del gruppo meno il debito a breve termine, definito come debito con scadenza inferiore a 12 mesi, risultante dal bilancio consolidato al termine del periodo annuale di calcolo.
Media mobile triennale e calendario dei calcoli
L’articolo 4 prevede che i calcoli siano effettuati su base annuale nel primo trimestre dell’anno successivo, utilizzando la media semplice dei tre periodi annuali di calcolo precedenti. Il periodo annuale coincide con l’anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Sono previste indicazioni specifiche per i calcoli effettuati nel 2018 e nel 2019, con finestre di riferimento progressive a partire dal 2015 e dal 2016. In presenza di un calo superiore al 10% tra il primo e l’ultimo dei tre periodi e se l’ultimo periodo è inferiore ai due precedenti, il riferimento può limitarsi all’ultimo periodo annuale.
Identificazione delle coperture e operazioni di riduzione del rischio
L’articolo 5 definisce in modo puntuale quando un’operazione in derivati sia oggettivamente misurabile come riduttiva del rischio. La copertura può riguardare variazioni di valore di asset, servizi, input produttivi, prodotti, merci o passività; può inoltre coprire impatti indiretti dovuti a tassi di interesse, inflazione, cambio o rischio di credito; oppure può essere un hedge accounting conforme agli IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Per essere riconosciute come operazioni di riduzione del rischio, le entità non finanziarie devono inoltre disporre di politiche interne che individuino i contratti ammissibili, il nesso con i rischi da attenuare e le misure anti-abuso, nonché di sistemi che consentano una disaggregazione sufficiente dei portafogli per classe di derivati, sottostante, orizzonte temporale e altri fattori rilevanti.
Coperture indirette, macrocoperture e portafogli complessi
Il regolamento riconosce espressamente la possibilità di coperture indirette, macrocoperture e coperture di portafoglio. In tali ipotesi, la relazione tra singola operazione e rischio specifico può non essere immediata, ma i sistemi di risk management devono comunque impedire che attività speculative vengano qualificate come copertura. La mera inclusione di una posizione in un portafoglio orientato alla riduzione del rischio non basta, da sola, a farla ritenere copertura.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 3 gennaio 2018. Dal punto di vista operativo, ciò significa che le imprese interessate dovevano organizzare per tempo i sistemi di calcolo, il monitoraggio delle soglie e la raccolta dati necessari per la comunicazione annuale all’autorità competente.
Disposizioni principali
Criterio generale di attività accessoria
Le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE sono considerate accessorie all’attività principale del gruppo se rispettano le condizioni del regolamento e costituiscono una minoranza delle attività svolte a livello di gruppo, secondo l’articolo 3.
Soglie complessive di mercato per classe di attività
L’articolo 2 fissa soglie di market share che devono risultare inferiori, per ciascuna classe di attività, rispetto al rapporto tra valore delle attività considerate e attività complessiva di mercato: 4% derivati su metalli; 3% derivati su petrolio e prodotti petroliferi; 10% derivati sul carbone; 3% derivati sul gas; 6% derivati sull’energia; 4% derivati sui prodotti agricoli; 15% altre merci, inclusi trasporti e merci dell’allegato I, sezione C, punto 10, MiFID II; 20% quote di emissioni o relativi derivati.
Calcolo del primo test e esclusioni
Il valore delle attività in ciascuna classe è dato dal valore nozionale lordo di tutti i contratti di cui la persona del gruppo è parte, con esclusione delle operazioni privilegiate di cui all’articolo 2, paragrafo 4, quinto comma, lettere a), b) e c), MiFID II e dei contratti in cui la persona del gruppo sia autorizzata ai sensi della MiFID II o della direttiva 2013/36/UE. Il denominatore è il valore nozionale lordo dei contratti della stessa classe negoziati nell’Unione, inclusi quelli negoziati inside e outside trading venues dell’UE, espresso in EUR.
Secondo test: soglia dell’attività principale
L’articolo 3 prevede che le attività siano minoritarie a livello di gruppo se: (i) il valore delle attività di negoziazione non supera il 10% del valore totale dell’attività di negoziazione del gruppo, oppure (ii) il capitale stimato impiegato per tali attività non supera il 10% del capitale impiegato a livello di gruppo per l’attività principale. Sono previste soglie correttive: se il valore supera il 10% ma resta sotto il 50%, per ciascuna classe il valore deve essere inferiore al 50% della soglia del primo test; se il valore è pari o superiore al 50%, per ciascuna classe deve essere inferiore al 20% della soglia del primo test.
Metodo basato sul capitale
Il capitale stimato per le attività in derivati è determinato applicando il 15% a ogni posizione netta moltiplicata per il prezzo e il 3% della posizione lorda moltiplicata per il prezzo. Le posizioni nette si compensano entro i limiti previsti per il medesimo sottostante o quota di emissioni, mentre il capitale stimato esclude le posizioni derivanti dalle operazioni privilegiate. Il capitale impiegato per l’attività principale è pari alle attività totali del gruppo meno il debito a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi) risultante dal bilancio consolidato.
Metodo basato sulle negoziazioni e calcolo aggregato
Il valore delle attività di negoziazione del gruppo è calcolato sommando il valore nozionale lordo di tutti i contratti in derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati di cui fanno parte i membri del gruppo, con esclusione dei contratti in cui il membro sia autorizzato ai sensi della MiFID II o della direttiva 2013/36/UE. I valori sono denominati in EUR.
Periodo di riferimento e media mobile triennale
I calcoli delle soglie si basano sulla media semplice delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato dei tre periodi annuali precedenti. Il calcolo è effettuato annualmente nel primo trimestre dell’anno successivo al periodo annuale di calcolo, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per il 2018 e il 2019 sono previste regole transitorie sui tre anni di riferimento. In deroga, se vi è un calo di oltre il 10% confrontando il primo e l’ultimo dei tre periodi e l’ultimo periodo è inferiore ai due precedenti, il riferimento si limita all’ultimo periodo annuale.
Operazioni di riduzione dei rischi e coperture
L’articolo 5 definisce quando una operazione in derivati riduce in modo oggettivamente misurabile i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di tesoreria: copertura di variazioni di valore di attività, servizi, fattori produttivi, prodotti, merci o passività; copertura di impatti indiretti derivanti da tassi, inflazione, cambi o credito; oppure contratto di copertura conforme agli IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Le entità non finanziarie devono avere politiche interne che descrivano strumenti, criteri di idoneità, collegamento con i rischi e misure per evitare finalità diverse dalla copertura, e devono poter fornire una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli.
Copertura diretta, indiretta e di portafoglio
Il regolamento riconosce anche coperture indirette (proxy hedging), macrocoperture e coperture di portafoglio. Nei sistemi di gestione del rischio deve essere evitata la qualificazione come copertura di operazioni speculative; le posizioni non sono considerate copertura solo perché inserite in un portafoglio complessivamente volto alla riduzione del rischio. È ammessa la combinazione di più contratti per coprire rischi evolutivi, senza rivalutare ex post posizioni originariamente non speculative.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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