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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2105

Regolamento (UE) 2016/2105 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Normativa europea32016R2105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il modello di scheda informativa da utilizzare nelle notifiche degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per allinearlo ai nuovi orientamenti della Commissione in materia. La modifica riguarda l'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, che disciplina forma e contenuto delle notifiche di aiuti di Stato. La nuova scheda impone agli Stati membri di fornire informazioni dettagliate sui principi di compatibilità, sui requisiti specifici del settore e sulle categorie di aiuto previste dagli orientamenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica i moduli di notifica degli aiuti di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, sostituendo la scheda informativa complementare dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004.

Ambito di applicazione

Si applica alla notifica alla Commissione di misure di aiuto di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, quando la misura è valutata alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato in tale settore. Incide sugli Stati membri che notificano regimi o aiuti individuali e si riferisce agli aiuti destinati alle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Non disciplina il merito della compatibilità degli aiuti, ma il contenuto informativo delle notifiche; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Modifica dei moduli di notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 794/2004, che disciplina forma, contenuto e modalità delle notifiche degli aiuti di Stato. La modifica si rende necessaria per allineare i moduli agli orientamenti della Commissione per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, adottati successivamente.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare l'articolo 33, e osserva che il regolamento (CE) n. 794/2004 prevede l'adeguamento dei moduli di notifica ogni volta che le linee direttrici o le discipline di riferimento siano modificate o sostituite. Poiché i nuovi orientamenti per la pesca e l'acquacoltura hanno modificato i criteri di valutazione della compatibilità con il mercato interno, occorre sostituire la scheda informativa supplementare dedicata a tale settore.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 conformemente all'allegato del regolamento in commento. In pratica, viene sostituita la parte III.14 con una nuova scheda di informazioni supplementari per gli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Contenuto della nuova scheda di informazioni supplementari

La nuova scheda è destinata alle notifiche di misure di aiuto contemplate dagli orientamenti della Commissione per il settore. Essa organizza la notifica in più blocchi tematici, imponendo allo Stato membro di fornire informazioni dettagliate sui criteri di compatibilità e sulle condizioni specifiche della misura.

Principi comuni di valutazione

La scheda richiede anzitutto di verificare i principi generali della disciplina sugli aiuti di Stato:

  • contributo a un obiettivo ben definito di interesse comune;
  • necessità dell'intervento statale;
  • adeguatezza della misura;
  • effetto di incentivazione, salvo i casi in cui non sia richiesto dagli orientamenti;
  • proporzionalità dell'aiuto, limitato al minimo necessario;
  • prevenzione di effetti negativi indebiti su concorrenza e scambi;
  • trasparenza.

È inoltre richiesto di chiarire se la misura o le sue condizioni violino il diritto dell'Unione, e se gli aiuti siano collegati all'esportazione o subordinati all'uso di prodotti nazionali. Se si risponde sì a tali quesiti, la scheda richiama l'incompatibilità ai sensi dei punti 26 e 27 degli orientamenti. Un'ulteriore verifica riguarda gli aiuti concessi a imprese destinatari di un ordine di recupero pendente per un precedente aiuto illegale e incompatibile; tale punto non si applica agli aiuti per danni da calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

Principi specifici del settore pesca e acquacoltura

La scheda introduce controlli specifici legati al regolamento (UE) n. 508/2014 sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca:

  • in caso di regime, le domande possono essere inammissibili se presentate da operatori che abbiano commesso violazioni o frodi ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 508/2014, salvo le eccezioni previste dagli orientamenti;
  • in caso di aiuto individuale, occorre confermare che il beneficiario non rientri in tale ipotesi;
  • la misura deve prevedere espressamente la conformità alle norme della politica comune della pesca per tutta la durata del progetto e per cinque anni dopo il pagamento finale;
  • in caso di violazione, il beneficiario deve rimborsare l'aiuto;
  • non possono essere concessi aiuti per attività o interventi inammissibili ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 508/2014;
  • se la misura è dello stesso tipo di un intervento ammissibile al finanziamento ai sensi del regolamento n. 508/2014, deve rispettarne le regole, in particolare sull'intensità dell'aiuto pubblico, salvo giustificazione dell'eventuale scostamento.

Contributo all'obiettivo comune e obiettivi della PCP

La scheda richiede di indicare se la misura rientra in alcune sezioni degli orientamenti già considerate compatibili dalla Commissione; in tal caso, si presume il contributo all'obiettivo di interesse comune e non si devono compilare alcune sottosezioni. Se invece la misura non rientra in tali ipotesi, lo Stato membro deve identificare l'obiettivo o gli obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e gli specifici obiettivi della politica comune della pesca che la misura persegue, spiegando come essa li realizzi senza incidere negativamente sugli altri obiettivi della PCP.

Necessità, adeguatezza, effetto di incentivazione e proporzionalità

La scheda articola la dimostrazione della compatibilità secondo la logica classica degli aiuti di Stato:

  • necessità dell'intervento statale: descrizione del problema da risolvere, del fallimento di mercato o del risultato insoddisfacente che l'aiuto intende correggere;
  • adeguatezza: dimostrazione che non esistono strumenti meno distorsivi e giustificazione della forma di aiuto prescelta;
  • effetto di incentivazione: chiarimento del modo in cui la misura modifica il comportamento del beneficiario, con esclusione dell'incentivo nei casi di aiuti compensativi o di alcune misure espressamente previste dagli orientamenti; la scheda richiama anche l'assenza di incentivo se l'intervento è già iniziato prima della domanda o se si tratta di aiuto al funzionamento o per adeguamento a norme obbligatorie, salvo eccezioni;
  • proporzionalità: dimostrazione che l'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti dell'investimento o dell'attività e non supera le intensità massime previste, anche in caso di cumulo con altri regimi o aiuti ad hoc.

Effetti su concorrenza, scambi e trasparenza

La misura deve inoltre essere valutata quanto ai suoi effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. La Commissione chiede di dimostrare che tali effetti siano limitati al minimo e controbilanciati dai vantaggi in termini di interesse comune, con attenzione, per gli aiuti individuali, alla definizione del mercato rilevante, ai concorrenti e ai clienti interessati.

Sul piano della trasparenza, gli Stati membri devono pubblicare su un sito internet completo a livello regionale o nazionale almeno il testo integrale del regime o la base giuridica, l'autorità concedente, i nomi dei beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto, la data di concessione, la dimensione dell'impresa, la regione NUTS II e il settore economico principale. La pubblicazione deve avvenire dopo la decisione di concessione, i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili senza restrizioni. Non è richiesta la pubblicazione per gli aiuti concessi prima del 1º luglio 2017; per gli aiuti fiscali sono previste regole specifiche di pubblicazione e intervalli d'importo.

Categorie di aiuto disciplinate dalla scheda

La parte successiva della scheda distingue varie categorie di misura, per ciascuna delle quali sono richieste informazioni puntuali.

Calamità naturali ed eventi eccezionali

Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturali o eventi eccezionali, la scheda richiede di indicare il tipo di evento, la data, il termine ultimo per l'erogazione, il riconoscimento formale dell'evento da parte dell'autorità competente, il nesso causale con il danno, la stima del danno, il tipo di danni compensati, il metodo di calcolo e il rispetto del limite del 100% dei costi ammissibili. Se si tratta di un regime quadro ex ante, devono essere rispettate anche specifiche regole di informazione.

Aiuti che rientrano in regolamenti di esenzione per categoria e in altri orientamenti orizzontali

La scheda prevede sezioni dedicate agli aiuti della stessa tipologia di quelli esentati da regolamenti di esenzione per categoria, nonché agli aiuti ricompresi in taluni orientamenti orizzontali o strumenti della Commissione. Lo Stato membro deve indicare il regolamento o l'atto applicabile, gli articoli pertinenti e dimostrare il rispetto di tutti i criteri stabiliti.

Eventi climatici avversi

Per gli aiuti diretti a compensare danni derivanti da eventi climatici avversi, la scheda richiede informazioni sul tipo di evento, sul superamento della soglia del 30% del fatturato medio annuo, sul nesso causale, sulla natura dei danni, sul metodo di valutazione e calcolo, sull'eventuale ricorso o meno ai fondi di mutualizzazione previsti dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 508/2014, e sul limite complessivo del 100% dei costi ammissibili. Anche qui è richiesto il rispetto delle regole di informazione per i regimi quadro ex ante.

Prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura

Per gli aiuti relativi alle malattie animali nell'acquacoltura, la scheda impone di indicare la malattia o le malattie interessate, il programma pubblico di riferimento o le misure di emergenza, le date di insorgenza dei costi e di erogazione dell'aiuto, l'assenza di dolo o negligenza del beneficiario, nonché i costi ammissibili, tra cui controlli sanitari, vaccini, abbattimento, distruzione di animali e prodotti, pulizia e disinfezione, perdite di valore e mancato reddito da difficoltà di ripopolamento. Sono ammissibili altri costi solo in casi eccezionali e debitamente giustificati. Anche qui si applica il limite del 100% dei costi ammissibili.

Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

La scheda richiede di descrivere le modalità di finanziamento quando il regime è alimentato da oneri speciali o parafiscali su taluni prodotti della pesca o dell'acquacoltura, verificando che il beneficio riguardi sia prodotti nazionali sia importati e chiarendo l'utilizzo dei fondi raccolti.

Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche

Per gli aiuti al funzionamento concessi nelle regioni ultraperiferiche, la scheda chiede di descrivere la misura, le regioni interessate, le difficoltà specifiche derivanti da isolamento, insularità e ultraperifericità, i costi aggiuntivi e il metodo di calcolo. Occorre anche dimostrare come sia evitata la sovracompensazione, tenendo conto di altri interventi pubblici e, se pertinenti, delle compensazioni previste dagli articoli 70, 71, 72 e 73 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Altre misure

Infine, per gli aiuti che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti ma che lo Stato membro intende concedere ai sensi della sezione 5.7 degli orientamenti, la scheda richiede una descrizione dettagliata della misura, dei suoi obiettivi e di ogni ulteriore informazione utile a dimostrare il rispetto dei principi generali della sezione 3 degli orientamenti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione della scheda di notifica per pesca e acquacoltura

L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato sostituendo la parte III.14 con una nuova "scheda di informazioni supplementari sugli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura", da usare per la notifica delle misure contemplate dagli orientamenti della Commissione.

Principi comuni di valutazione

La scheda richiede allo Stato membro di verificare e documentare i principi di interesse comune, necessità dell'intervento statale, adeguatezza, effetto di incentivazione, proporzionalità, assenza di effetti negativi indebiti su concorrenza e scambi e trasparenza. È inoltre richiesto di indicare se la misura o le sue condizioni violano il diritto dell'Unione, se è legata all'esportazione o se è concessa a imprese soggette a un ordine di recupero pendente, con esclusione per gli aiuti per calamità naturali ex articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

Requisiti specifici per pesca e acquacoltura

Per il settore sono introdotti controlli specifici sull'ammissibilità: conformità degli operatori alla politica comune della pesca, esclusione di soggetti che hanno commesso violazioni o frodi ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 508/2014, divieto di finanziare interventi inammissibili ex articolo 11 di tale regolamento, obbligo di rimborso in caso di violazioni, e verifica della coerenza dell'aiuto con le intensità previste dal regolamento (UE) n. 508/2014.

Valutazione di obiettivi, necessità, adeguatezza, effetto di incentivazione e proporzionalità

La scheda struttura la motivazione della notifica secondo i criteri degli orientamenti: contributo a un obiettivo comune e agli obiettivi della PCP, descrizione del problema di mercato, dimostrazione che non esistono strumenti meno distorsivi, spiegazione della forma di aiuto prescelta, verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalità dell'importo rispetto ai costi ammissibili e alle intensità massime applicabili.

Effetti su concorrenza, scambi e trasparenza

È richiesto di illustrare come gli effetti distorsivi siano limitati e controbilanciati dagli effetti positivi, anche in termini di definizione del mercato rilevante nei casi individuali. La sezione trasparenza impone la pubblicazione su un sito internet del testo del regime o della base giuridica, dell'autorità concedente e dei dati essenziali sui beneficiari, con conservazione per almeno 10 anni; per gli aiuti concessi prima del 1º luglio 2017 non è richiesta la pubblicazione.

Categorie di aiuto e sezioni speciali della scheda

La parte finale della scheda dettaglia i dati da fornire per diverse tipologie di aiuto: calamità naturali ed eventi eccezionali, categorie rientranti in regolamenti di esenzione per categoria, altri orientamenti orizzontali, eventi climatici avversi, prevenzione/controllo/eradicazione di malattie animali nell'acquacoltura, aiuti finanziati mediante tributi parafiscali, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e altre misure non espressamente previste. Per ciascuna categoria vengono richieste informazioni su evento, danno, nesso causale, calcolo dell'indennizzo, limiti al 100% dei costi ammissibili e, per le regioni ultraperiferiche, sulla quantificazione dei costi aggiuntivi e sulla prevenzione della sovracompensazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statopesca e acquacolturaconcorrenzapolitica comune della pescaprocedura di notifica

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