Regolamento (UE) 2017/591
Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una metodologia armonizzata per calcolare la posizione netta in strumenti derivati su merci e per fissare i limiti di posizione che le autorità competenti devono applicare ai sensi della MiFID II. La disciplina distingue tra mese di scadenza e altri mesi, introduce regole specifiche per strumenti illiquidi, derivati cartolarizzati, contratti con consegna periodica e talune fattispecie agricole. Sono previste inoltre regole dettagliate per l’aggregazione infragruppo, per l’individuazione dei derivati OTC economicamente equivalenti e per l’esenzione delle posizioni di copertura delle entità non finanziarie. Il sistema è costruito per prevenire abusi e manipolazioni del mercato, ma anche per non ostacolare la formazione dei prezzi, il regolamento ordinato e lo sviluppo di nuovi contratti.
Regole tecniche per il calcolo delle posizioni nette e per la determinazione/attuazione dei limiti di posizione sugli strumenti derivati su merci ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Ambito di applicazione
Si applica alle posizioni detenute da persone fisiche e giuridiche in strumenti derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione dell’Unione, nei medesimi strumenti derivati su merci e nei contratti OTC economicamente equivalenti, ai fini del calcolo della posizione netta e dell’applicazione dei limiti di posizione. Rileva anche per le entità non finanziarie che chiedono l’esenzione per posizioni di copertura e per le autorità competenti che fissano e riesaminano i limiti di posizione. Include specifiche regole per contratti nel mese di scadenza, altri mesi, contratti con consegna periodica, strumenti derivati cartolarizzati e taluni derivati su merci agricoli; si applica dal 3 gennaio 2018 e non disciplina autonomamente altre categorie di strumenti finanziari, salvo i rinvii necessari per le definizioni.
Regolamento delegato (UE) 2017/591: limiti di posizione sugli strumenti derivati su merci
Il regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE, definisce la metodologia tecnica per calcolare la posizione netta in derivati su merci e per fissare i limiti di posizione applicabili dai competenti regolatori nazionali. L’impianto normativo mira a prevenire abusi, distorsioni e posizioni dominanti, senza compromettere la formazione ordinata dei prezzi, il regolamento dei contratti e lo sviluppo della liquidità di nuovi mercati.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica alle posizioni detenute in strumenti derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione, nei medesimi strumenti negoziati in sedi diverse e nei contratti OTC economicamente equivalenti. È rilevante per le persone fisiche e giuridiche che detengono tali posizioni, per le entità non finanziarie che chiedono l’esenzione per posizioni di copertura e per le autorità competenti che fissano, rivedono e adeguano i limiti. Le regole coprono sia il mese di scadenza sia gli altri mesi, con previsioni speciali per contratti illiquidi, derivati cartolarizzati, contratti cash settled e contratti con consegna periodica.
Calcolo della posizione netta
La posizione netta si ottiene aggregando tutte le esposizioni rilevanti sullo stesso strumento: il derivato negoziato in sede, i medesimi derivati su merci e gli OTC economicamente equivalenti. Le posizioni lunghe e corte si compensano reciprocamente; per i contratti con opzioni il calcolo avviene su base delta, come richiamato dal considerando, mentre il testo normativo insiste sulla distinzione tra mese di scadenza e altri mesi. Le posizioni di copertura delle entità non finanziarie non entrano nel calcolo della posizione netta quando rispettano i requisiti dell’articolo 7 e sono state approvate secondo l’articolo 8.
Aggregazione a livello di gruppo
L’impresa madre deve sommare la propria posizione netta a quella di tutte le imprese figlie. La logica è quella del controllo economico effettivo: l’aggregazione avviene quando la madre può controllare l’utilizzo delle posizioni. È però esclusa, in via derogatoria, l’aggregazione delle posizioni in organismi di investimento collettivo quando l’impresa madre non influenza le decisioni di investimento sulla loro apertura, detenzione o chiusura.
Medesimo strumento derivato e contratti OTC equivalenti
Il regolamento definisce in modo restrittivo quando due derivati negoziati in sedi diverse devono essere considerati "medesimo strumento derivato su merci": devono avere specifiche contrattuali e termini identici, salvo gli accordi di gestione del rischio post-negoziazione, e devono appartenere a un unico gruppo fungibile di posizioni aperte o di titoli emessi. Un contratto OTC è invece economicamente equivalente se replica lo stesso sottostante con termini e condizioni identici, con sole tolleranze per le dimensioni dei lotti, per una differenza inferiore a un giorno nella data di consegna e per gli accordi di gestione del rischio post-negoziazione.
Coperture delle entità non finanziarie ed esenzione
Le posizioni di copertura sono ammesse quando riducono rischi direttamente connessi all’attività commerciale dell’entità non finanziaria o del suo gruppo, oppure quando qualificano come hedge accounting secondo gli IFRS. Le politiche interne devono descrivere i portafogli di copertura, il nesso con i rischi attenuati, le misure per evitare la classificazione impropria di posizioni speculative e la capacità di fornire una visione sufficientemente disaggregata per classe di strumento, sottostante, orizzonte temporale e altri fattori rilevanti. L’entità non finanziaria può chiedere l’esenzione all’autorità competente prima di assumere la posizione; la domanda deve documentare attività commerciali, posizioni e rischi, nonché il nesso di copertura. L’autorità decide entro 21 giorni di calendario. Se intervengono modifiche significative alle attività commerciali o di trading, l’entità deve informare l’autorità e presentare una nuova domanda se intende continuare a fruire dell’esenzione.
Base di riferimento per i limiti di posizione
La base di riferimento standard è pari al 25% dell’offerta consegnabile per il mese di scadenza e al 25% delle posizioni aperte per gli altri mesi. La base si esprime in lotti, coerentemente con l’unità di negoziazione della sede. Per i contratti con sottostante alimento destinato al consumo umano e oltre 50.000 lotti di posizioni aperte complessive per tre mesi consecutivi, la base di riferimento del mese di scadenza scende al 20% dell’offerta consegnabile. Per i contratti cash settled dell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, quando l’offerta consegnabile non è misurabile, si usa il 25% delle posizioni aperte. Per i derivati cartolarizzati, il parametro è il 25% del numero di titoli emessi. Nei contratti a consegna periodica, la regola si applica ai contratti connessi con sovrapposizione dei periodi di consegna, espressa in unità del sottostante.
Fattori di aggiustamento dei limiti
Le autorità competenti devono partire dalla base di riferimento e correggerla in funzione dei fattori di mercato elencati agli articoli 16-21. Il regolamento prevede un intervallo generale tra il 5% e il 35%, con un intervallo più ampio o più basso in alcuni casi particolari. Gli aggiustamenti dipendono dalla scadenza del contratto, dalla disponibilità del sottostante, dalle posizioni aperte complessive, dal numero di partecipanti al mercato, dalle caratteristiche del mercato fisico sottostante e dalla volatilità del prezzo del derivato o della merce. La norma richiede quindi un approccio caso per caso, non meramente meccanico.
Contratti nuovi e illiquidi
Per i contratti negoziati in sede con posizioni aperte complessive non superiori a 10.000 lotti per tre mesi consecutivi, il limite è fissato in modo rigido a 2.500 lotti. Se le posizioni aperte sono tra 10.000 e 20.000 lotti, il limite va dal 5% al 40%. Per i derivati cartolarizzati si applicano soglie equivalenti di 2,5 milioni di titoli o, oltre i 10 milioni ma sotto i 20 milioni di titoli emessi, un intervallo del 5%-40%. La sede di negoziazione deve notificare il superamento delle soglie per tre mesi consecutivi, e l’autorità competente deve riesaminare i limiti.
Parametri di mercato e volatilità
Il regolamento impone alle autorità di considerare una serie di fattori qualitativi: durata della scadenza, quantità di offerta consegnabile, limiti di accesso alla merce, disponibilità dei punti di consegna, stagionalità, numero e ruolo dei partecipanti, presenza di market maker, fattori macroeconomici e caratteristiche fisiche della merce. Se, dopo tali valutazioni, permane o emerge una volatilità eccessiva, il limite può e deve essere ulteriormente corretto se ciò appare efficace per ridurre tale volatilità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 3 gennaio 2018, in parallelo con la nuova disciplina MiFID II/MiFIR. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce le regole per il calcolo della posizione netta detenuta da una persona in uno strumento derivato su merci e la metodologia di calcolo dei limiti di posizione sulla relativa entità (art. 1).
Definizioni rilevanti
Definisce, tra l’altro, l’"entità non finanziaria" escludendo intermediari, enti creditizi, assicurazioni e riassicurazioni, OICVM e relative società di gestione, fondi pensione, FIA gestiti da GEFIA, CCP e depositari centrali di titoli; definisce inoltre "contratto nel mese di scadenza (spot month)" e "contratto negli altri mesi" (art. 2).
Calcolo della posizione netta e compensazione
La posizione netta deriva dall’aggregazione delle posizioni nello stesso derivato negoziato in sede, nei medesimi derivati su merci e nei contratti OTC economicamente equivalenti; le posizioni lunghe e corte si compensano. Le posizioni di copertura delle entità non finanziarie, se approvate secondo le regole del regolamento, non sono aggregate ai fini del calcolo della loro posizione netta. La posizione va determinata separatamente per il mese di scadenza e per gli altri mesi (art. 3).
Aggregazione a livello di gruppo
L’impresa madre deve aggregare la propria posizione netta con quella delle imprese figlie. È prevista una deroga per gli organismi di investimento collettivo e, se del caso, per la società di gestione, quando l’impresa madre non influenza le decisioni di investimento sulle posizioni in derivati su merci detenute dall’OIC (art. 4).
Medesimo strumento derivato e quantitativi rilevanti
Due derivati negoziati in sedi diverse sono considerati il medesimo strumento se hanno specifiche contrattuali e termini identici, salvo gli accordi di gestione del rischio post-negoziazione, e se formano un unico gruppo fungibile di posizioni aperte o di titoli emessi. Un derivato è negoziato in quantitativi rilevanti se, per tre mesi consecutivi, supera 10.000 lotti di posizioni aperte giornaliere in media oppure, per i derivati cartolarizzati, 1 milione di euro di controvalore medio giornaliero (art. 5).
Contratti OTC economicamente equivalenti
Un derivato OTC è economicamente equivalente a un derivato negoziato in sede se ha specifiche, termini e condizioni identici, salvo le dimensioni dei lotti, una differenza inferiore a un giorno nella data di consegna e gli accordi di gestione del rischio post-negoziazione (art. 6).
Posizioni di copertura delle entità non finanziarie
Le posizioni possono qualificarsi come atte a ridurre rischi direttamente connessi all’attività commerciale se coprono, da sole o in portafoglio, rischi su asset, servizi, input, prodotti, materie prime o passività dell’entità o del gruppo, oppure se costituiscono coperture IFRS. Occorrono politiche interne che identifichino i contratti ammessi, il nesso con i rischi coperti, le misure anti-commistione con posizioni speculative e una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli (art. 7).
Domanda di esenzione per coperture commerciali
L’entità non finanziaria può chiedere l’esenzione al competente regolatore che stabilisce il limite. La domanda deve descrivere attività commerciali, negoziazioni e posizioni in derivati pertinenti, esposizioni e rischi, e il modo in cui gli strumenti derivati riducono direttamente tali rischi. L’autorità decide entro 21 giorni di calendario; se la situazione cambia in modo significativo, l’entità deve informare l’autorità e presentare una nuova domanda se intende continuare a beneficiare dell’esenzione (art. 8).
Base di riferimento per il mese di scadenza
La base di riferimento standard per i limiti nel mese di scadenza è pari al 25% dell’offerta consegnabile; per taluni contratti su alimento destinato al consumo umano con posizioni aperte complessive superiori a 50.000 lotti per tre mesi consecutivi, la base è ridotta al 20% dell’offerta consegnabile. Se sono previsti limiti differenziati nel mese di scadenza, questi devono decrescere progressivamente fino alla scadenza (art. 9).
Determinazione dell’offerta consegnabile
L’offerta consegnabile si calcola come quantità della merce sottostante effettivamente utilizzabile per la consegna, sulla base della quantità media mensile disponibile per la consegna nell’anno precedente, tenendo conto delle modalità di stoccaggio e dei fattori che incidono sull’offerta (art. 10).
Base di riferimento per gli altri mesi
La base di riferimento standard per i limiti negli altri mesi è il 25% delle posizioni aperte; il valore si esprime in lotti, secondo l’unità di negoziazione della sede (art. 11). Le posizioni aperte sono calcolate aggregando i lotti ancora in essere nelle sedi di negoziazione (art. 12).
Regole speciali per taluni contratti
Per i contratti cash settled dell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, quando l’offerta consegnabile non è misurabile, la base di riferimento del mese di scadenza è pari al 25% delle posizioni aperte. Per i derivati cartolarizzati con merce sottostante, la base è il 25% del numero di titoli emessi. Per i contratti a consegna periodica, il valore si applica ai contratti connessi con sottostante identico nella misura in cui i periodi di consegna si sovrappongono, espresso in unità del sottostante (art. 13).
Fissazione finale dei limiti e intervallo generale
Le autorità competenti fissano i limiti nel mese di scadenza e negli altri mesi partendo dalla base di riferimento e adeguandola in funzione dei fattori di mercato previsti dagli articoli 16-20. L’intervallo generale è tra 5% e 35%; per taluni contratti agricoli destinati al consumo umano con oltre 50.000 lotti di posizioni aperte per tre mesi consecutivi, l’intervallo è tra 2,5% e 35% (art. 14).
Contratti nuovi e illiquidi
Per strumenti con posizioni aperte complessive non superiori a 10.000 lotti per tre mesi consecutivi, il limite è fissato a 2.500 lotti. Se le posizioni aperte sono tra 10.000 e 20.000 lotti, il limite va dal 5% al 40%. Per derivati cartolarizzati, i corrispondenti limiti sono rispettivamente 2,5 milioni di titoli o, tra 10 e 20 milioni di titoli emessi, tra 5% e 40%. La sede di negoziazione deve notificare il superamento delle soglie e l’autorità competente deve riesaminare i limiti (art. 15).
Adeguamenti in funzione di scadenza, offerta, posizioni e partecipanti
Le autorità competenti devono adeguare i limiti al ribasso per contratti a breve scadenza e, per i contratti con molte scadenze separate, possono adeguarli al rialzo. Devono inoltre ridurre il limite quando l’offerta consegnabile è limitata o controllata, quando le posizioni aperte complessive sono elevate o notevolmente superiori all’offerta consegnabile, e aumentarlo quando le posizioni aperte sono notevolmente inferiori all’offerta consegnabile. Il numero elevato di partecipanti al mercato comporta un adeguamento al ribasso; se la media dei partecipanti è inferiore a 10 o i market maker sono meno di 3, il limite va tra 5% e 50% (artt. 16-19).
Caratteristiche del mercato sottostante e volatilità
Le autorità devono considerare restrizioni dell’offerta, trasporto e consegna, struttura e stagionalità del mercato, composizione e ruolo dei partecipanti, fattori macroeconomici e caratteristiche fisiche della merce. Se sussiste volatilità eccessiva del prezzo del derivato o del sottostante e un ulteriore adeguamento può ridurla efficacemente, il limite deve essere ulteriormente adattato (artt. 20-21).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 22).
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