Regolamento (UE) 2016/2107
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2107 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco dei prodotti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati all'importazione nell'Unione, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009. L'intervento si fonda su nuove informazioni di rischio, risultati di audit e relazioni degli Stati membri, e comporta l'inserimento di nuovi prodotti, l'aumento o la riduzione della frequenza dei controlli per talune merci. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2017 ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Modifica l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati all'importazione, aggiornando l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, nei punti di entrata designati e nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti coinvolti nei controlli ufficiali alle frontiere, con efficacia a partire dal 1o gennaio 2017. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna puntualmente l'elenco dei prodotti, dei paesi di origine, dei rischi e delle frequenze di controllo.
Modifica dell'elenco dei prodotti soggetti a controlli ufficiali rafforzati sulle importazioni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2107 modifica il regime dei controlli ufficiali rafforzati applicabili alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale. L'intervento è adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e del regolamento (CE) n. 669/2009, il cui allegato I viene integralmente sostituito per tener conto dell'evoluzione dei rischi e del livello di conformità riscontrato.
Contesto e finalità
I considerando richiamano il riesame periodico dell'elenco previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009, che deve avvenire almeno semestralmente. La Commissione motiva la modifica con la comparsa e la gravità di recenti incidenti nel mercato degli alimenti notificati attraverso il sistema di allarme rapido, con gli esiti degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione competente della Commissione e con le relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009.
Ambito materiale del regime
Il regolamento incide sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale sottoposti, ai punti di entrata designati, a controlli ufficiali più intensi rispetto al regime ordinario. L'allegato aggiornato contiene per ciascuna voce il prodotto, il paese di origine, il rischio rilevante e la frequenza dei controlli fisici e d'identità, espressa in percentuale.
Nuove voci inserite nell'elenco
La Commissione evidenzia l'emergere di nuovi rischi che giustificano l'inclusione di ulteriori prodotti nell'elenco dei controlli rafforzati. In particolare vengono richiamate:
- arachidi e prodotti derivati originari della Bolivia, per rischio di aflatossine;
- semi di sesamo e melanzane dell'Uganda;
- ananas del Benin, per residui di antiparassitari;
- uve da tavola dell'Egitto, per residui di antiparassitari;
- melagrane della Turchia, per residui di antiparassitari.
L'allegato comprende inoltre diverse altre voci per paesi terzi e prodotti specifici, con rischi legati soprattutto a residui di antiparassitari, aflatossine, Salmonella, cloramfenicolo, coloranti Sudan, norovirus e solfiti.
Modifica delle frequenze di controllo
Il regolamento differenzia l'intensità dei controlli in funzione del rischio e del livello di non conformità osservato. In particolare:
- aumenta la frequenza dei controlli per i limoni della Turchia, per i quali le informazioni disponibili indicano un livello più elevato di non conformità;
- riduce la frequenza dei controlli per i pistacchi degli Stati Uniti e per la pitahaya del Vietnam, per i quali si è riscontrato un miglioramento generale della conformità.
L'allegato riporta frequenze diverse, tra cui 10%, 20%, 30%, 50%, 72%, 80% e 90% a seconda del prodotto e del rischio.
Contenuto tecnico dell'allegato
L'allegato I sostituito contiene l'elenco analitico dei prodotti soggetti a controllo accresciuto, con riferimenti doganali e note tecniche. Le note specificano, tra l'altro:
- la portata dei codici NC contrassegnati da "ex";
- il significato dei residui di antiparassitari da monitorare;
- i residui specifici da ricercare per ciascuna voce;
- i metodi di riferimento per alcune analisi, come EN/ISO 6579 per Salmonella e le norme EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981 per i solfiti;
- la definizione dei coloranti Sudan rilevanti ai fini dell'allegato.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il 1o gennaio 2017. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei prodotti soggetti a controlli rafforzati
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. L'elenco aggiornato individua mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a livello accresciuto di controlli ufficiali, con indicazione di codice NC, eventuale suddivisione TARIC, paese di origine, rischio e frequenza dei controlli fisici e d'identità.
Nuove inclusioni e rimodulazione delle frequenze
Sulla base dei recenti incidenti nel mercato alimentare, degli audit nei paesi terzi e delle relazioni sulle partite importate, vengono inserite nuove voci nell'elenco, tra cui arachidi e derivati della Bolivia, semi di sesamo e melanzane dell'Uganda, ananas del Benin, uve da tavola dell'Egitto e melagrane della Turchia. Sono inoltre modificate le frequenze di controllo per taluni prodotti, con incremento dei controlli per i limoni della Turchia e riduzione per pistacchi degli Stati Uniti e pitahaya del Vietnam.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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