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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2145

Regolamento (UE) 2016/2145 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Normativa europea32016R2145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via urgente per adeguare il quadro dei prezzi di riferimento e dei prezzi di intervento pubblico dei principali prodotti agricoli, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia che ha annullato le precedenti disposizioni per vizi di competenza. Introduce un nuovo articolo 1 bis nel regolamento (UE) n. 1370/2013 con le soglie di riferimento per diversi settori e riscrive l'articolo 2 sui prezzi di intervento pubblico. Prevede inoltre un aggiornamento del rinvio relativo allo zucchero nell'articolo 8 e dispone l'entrata in vigore immediata alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 fissando nuove soglie di riferimento e adeguando i prezzi di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e ai mercati dei prodotti agricoli interessati dall'organizzazione comune dei mercati, in particolare cereali, risone, zucchero, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine e olio d'oliva. Rileva per le misure di acquisto all'intervento pubblico e per la determinazione di aiuti/restituzioni connessi all'OCM; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, senza pregiudizio delle regole UE richiamate e delle esclusioni implicite dei settori non menzionati.

Modifica del regolamento (UE) n. 1370/2013 su soglie di riferimento e prezzi di intervento pubblico

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) n. 1370/2013 per riallineare la disciplina delle soglie di riferimento e dei prezzi di intervento pubblico nel settore agricolo dopo la sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016, causa C-113/14. La Corte aveva annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché, per connessione, l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013, mantenendone gli effetti per un periodo massimo di cinque mesi.

Contesto giuridico e ratio dell'intervento

La modifica risponde all'esigenza di evitare un vuoto normativo nella determinazione dei prezzi di riferimento e di intervento pubblico per i principali prodotti agricoli. Il legislatore interviene prima della scadenza del termine fissato dalla Corte, reintroducendo le soglie con atto del Consiglio adottato sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Soglie di riferimento reintrodotte dall'articolo 1 bis

È inserito un nuovo articolo 1 bis nel regolamento (UE) n. 1370/2013, che fissa le soglie di riferimento per diversi settori agricoli. In particolare:

  • cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
  • risone: 150 EUR/t, per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • zucchero: 404,4 EUR/t per lo zucchero bianco e 335,2 EUR/t per lo zucchero greggio, per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3, come definita dalla tabella unionale di classificazione;
  • latte e prodotti lattiero-caseari: 246,39 EUR/100 kg per il burro e 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
  • carni suine: 1 509,39 EUR/t per carcasse di specifiche fasce di peso, classificate in classe E o R a seconda del peso;
  • olio d'oliva: 1 779 EUR/t per l'extra vergine, 1 710 EUR/t per il vergine e 1 524 EUR/t per il lampante con due gradi di acidità libera, importo che diminuisce di 36,70 EUR/t per ogni grado di acidità aggiuntivo.

Revisione delle soglie e raccordo con il regolamento (UE) n. 1308/2013

Le soglie fissate possono essere oggetto di revisione da parte della Commissione, che deve tenere conto di criteri oggettivi, in particolare dell'andamento della produzione, dei costi di produzione e del mercato. Se necessario, l'aggiornamento avviene secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, ogni rinvio alle soglie di riferimento contenuto nel regolamento (UE) n. 1308/2013 va inteso come rinvio alle soglie ora stabilite dall'articolo 1 bis.

Prezzi di intervento pubblico

L'articolo 2 è sostituito integralmente. Per frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco, risone e latte scremato in polvere, il prezzo di intervento pubblico corrisponde alla rispettiva soglia di riferimento nei casi di acquisto all'intervento a prezzo fisso, mentre non può superarla nei casi di acquisto mediante gara. Per il burro il prezzo è fissato al 90% della soglia di riferimento; per le carni bovine non può superare l'85% della soglia di riferimento.

Per i cereali e il risone, i prezzi di intervento pubblico sono inoltre adeguati tramite maggiorazioni o riduzioni basate sui principali criteri di qualità dei prodotti. La Commissione deve adottare atti di esecuzione per determinare tali maggiorazioni o riduzioni, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Adeguamento della disciplina sullo zucchero

L'articolo 8, lettera b), è modificato per chiarire che il parametro di riferimento è il prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, se tale zucchero non è disponibile, la soglia di riferimento dello zucchero fissata all'articolo 1 bis, lettera c).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto e finalità della modifica

La modifica è adottata dopo la sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14, che ha annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per connessione, l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013. La Corte ha mantenuto gli effetti giuridici delle disposizioni annullate per un massimo di cinque mesi; il regolamento interviene quindi prima della scadenza di tale termine per reintrodurre le soglie di riferimento e i livelli di intervento con gli adeguamenti conseguenti.

Nuove soglie di riferimento

È inserito l'articolo 1 bis nel regolamento (UE) n. 1370/2013, che fissa le soglie di riferimento per: cereali 101,31 EUR/t; risone 150 EUR/t; zucchero bianco 404,4 EUR/t e zucchero greggio 335,2 EUR/t; carni bovine 2 224 EUR/t per carcasse di bovini maschi classe R3; burro 246,39 EUR/100 kg; latte scremato in polvere 169,80 EUR/100 kg; carni suine 1 509,39 EUR/t per specifiche classi di carcasse; olio di oliva extra vergine 1 779 EUR/t, vergine 1 710 EUR/t e lampante 1 524 EUR/t, ridotta di 36,70 EUR/t per ogni grado di acidità libera in più.

Revisione delle soglie di riferimento

Le soglie di riferimento sono soggette a revisione da parte della Commissione sulla base di criteri oggettivi, in particolare l'evoluzione della produzione, dei costi di produzione, specialmente dei mezzi di produzione, e del mercato. Se necessario, l'aggiornamento avviene secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in base all'andamento della produzione e dei mercati.

Effetto dei rinvii alle soglie di riferimento

I riferimenti alle soglie di riferimento contenuti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 devono intendersi come riferimenti alle soglie fissate dal nuovo articolo 1 bis del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Prezzi di intervento pubblico

L'articolo 2 è sostituito e stabilisce che il prezzo di intervento pubblico per frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco, risone e latte scremato in polvere corrisponde alla relativa soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non la supera in caso di gara. Per il burro è pari al 90% della soglia di riferimento; per le carni bovine non supera l'85% della soglia di riferimento. I prezzi per cereali e risone sono inoltre adattati mediante maggiorazioni o riduzioni in base ai principali criteri di qualità.

Atti di esecuzione per le maggiorazioni e riduzioni

La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o riduzioni del prezzo di intervento pubblico per frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e risone, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Adeguamento della disciplina sullo zucchero

All'articolo 8, lettera b), il riferimento al prezzo dello zucchero è sostituito: in caso di zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione si applica tale prezzo; in assenza di zucchero eccedente, si rinvia alla soglia di riferimento dello zucchero fissata all'articolo 1 bis, lettera c).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di statopolitica dei prezzimercati agroalimentari

Testo integrale

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