Regolamento (UE) 2016/2108
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2108 della Commissione, del 1° dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine, in coerenza con il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e, ove previsto, per paese terzo di origine. Incide sul calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Ha efficacia immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2108: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa, per una serie di prodotti ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua, per tali prodotti, il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in coerenza con i criteri richiamati nei considerando.
Base normativa e finalità
L'atto richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando evidenzia che i valori forfettari all'importazione sono determinati applicando criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e per le diverse origini dichiarate.
Tra i prodotti indicati figurano, tra gli altri:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 93 10
- 0805 20 10
- 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90
- 0805 50 10
- 0808 10 80
- 0808 30 90
Per ciascun codice sono riportati valori differenziati a seconda del paese terzo di origine, identificato secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato dal giorno della pubblicazione.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca, per ciascun codice NC e paese terzo di origine, il valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, secondo l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per codice NC e origine
L'allegato contiene i valori forfettari per diverse categorie di prodotti, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione dei corrispondenti paesi terzi (ad esempio CL, MA, TR, ZA, JM, PE, US, CN e ZZ per altre origini).
Come è indicizzato
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