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Sentenza

Sentenza del 29/07/2020 n. 505 - Comm. Trib. Prov. Torino

Controllo formale - Dichiarazioni presentate dal CAF - Ufficio competente - Individuazione - Criterio - Domicilio fiscale del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si discuteva quale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate fosse competente ad effettuare il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73 su dichiarazioni presentate dal CAF ai sensi dell'art. 13 D.M. 164/1999: se l'ufficio competente debba essere individuato in base alla sede del CAF che ha trasmesso le dichiarazioni oppure in base al domicilio fiscale del contribuente a cui le dichiarazioni si riferiscono.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, anche quando le dichiarazioni sono presentate dal soggetto responsabile di un CAF, la competenza per il controllo previsto dall'art. 36-ter DPR 600/73 spetti all'Ufficio individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente e non in base alla sede del CAF. Di conseguenza l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente è quello del domicilio fiscale del contribuente, a prescindere dalla sede del CAF che ha trasmesso la dichiarazione.

Norme richiamate

  • D.M. 164/1999, art. 13

    L'art. 13 disciplina gli obblighi del soggetto responsabile (CAF) nella compilazione e trasmissione delle dichiarazioni; la sentenza ne rileva la rilevanza ma non modifica la regola di competenza territoriale basata sul domicilio fiscale del contribuente.

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-ter

    L'art. 36-ter disciplina il controllo formale delle dichiarazioni; la pronuncia chiarisce che la competenza per l'esercizio di tale controllo si individua in relazione al domicilio fiscale del contribuente e non alla sede del soggetto che ha presentato la dichiarazione (CAF).

Massime di principio

  • Quando emergono irregolarità su dichiarazioni trasmesse da un CAF, l'ufficio competente per il controllo è quello del domicilio fiscale del contribuente destinatario della dichiarazione, indipendentemente dalla sede del CAF.
  • Per la notifica degli atti e per l'esercizio dei poteri di controllo occorre fare riferimento alle regole ordinarie di competenza territoriale basate sul domicilio fiscale del contribuente; non si trasferisce competenza all'ufficio dove ha sede il CAF.
  • Il CAF mantiene responsabilità nelle verifiche e nelle trasmissioni previste dal D.M. 164/1999, ma ciò non incide sulla competenza territoriale dell'Amministrazione finanziaria per i controlli ex art. 36-ter.
  • In caso di contestazione relativa alla competenza territoriale, la parte interessata dovrà dimostrare un motivo normativo specifico contrario alla regola del domicilio fiscale; l'esistenza della sede del CAF non è di per sé sufficiente.
  • Operativamente, contribuenti e CAF devono attendersi comunicazioni dall'ufficio dell'Agenzia competente per il domicilio fiscale; i CAF dovrebbero coordinarsi con i contribuenti per la gestione delle contestazioni provenienti da quell'ufficio.

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