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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18223/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due dipendenti di un ente previdenziale avevano agito per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e il pagamento delle differenze retributive corrispondenti all'Area C, posizione economica C1 del CCNL Enti pubblici non economici. La corte d'appello aveva accolto le domande di due lavoratrici, ritenendo che le attività concretamente svolte integrassero mansioni riconducibili alla qualifica superiore, mentre aveva rigettato la domanda di una terza dipendente. L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 CCNL 1998-2001 EPNE, 9 CCNL 2006-2009 e 1362 c.c., sostenendo che le lavoratrici erano inquadrate in aree diverse da quella superiore rivendicata e che, secondo la disciplina collettiva, le mansioni superiori rilevanti sarebbero state solo quelle immediatamente superiori nell'ambito della stessa area o dell'area immediatamente superiore, oltre a richiedere vacanza del posto, sostituzione di altro dipendente e comunicazione scritta, condizioni non presenti nel caso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto alle lavoratrici il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore, anche se non immediatamente superiore rispetto all'inquadramento formale, comporta il diritto alla retribuzione corrispondente ex art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001. Tale diritto non è subordinato né alla legittimità dell'assegnazione delle mansioni né alle previsioni limitative della contrattazione collettiva, perché una diversa lettura contrasterebbe con il principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. e con i principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 CCNL 1998-2001 Comparto Enti pubblici non economici - EPNE

    Invocato dal ricorrente per sostenere che le mansioni superiori rilevanti fossero solo quelle immediatamente superiori nell'ambito della stessa area; la Corte ha ritenuto che non possa essere letto in senso limitativo del diritto alle differenze retributive quando le mansioni superiori siano svolte di fatto.

  • art. 9 CCNL 2006-2009

    Invocato per la medesima tesi restrittiva sulle mansioni superiori; la Corte ha escluso che la disciplina collettiva possa comprimere il diritto alla retribuzione per mansioni superiori svolte di fatto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione delle declaratorie contrattuali; la Corte non ha aderito all'interpretazione proposta dal ricorrente.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore, anche non immediatamente superiore, attribuisce il diritto alla retribuzione propria di tale qualifica, indipendentemente dalla legittimità dell'assegnazione e dalle previsioni contrattuali collettive.

  • art. 36 Cost.

    Il diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato impedisce letture restrittive della disciplina delle mansioni superiori che privino il lavoratore del trattamento economico corrispondente.

  • artt. 97 e 98 Cost.

    Sono richiamati per escludere interpretazioni della disciplina delle mansioni superiori contrastanti con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e con la disciplina del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto la previsione applicata dalla Corte in tema di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore comporta il diritto al trattamento economico corrispondente, anche se tali mansioni non coincidono con quelle immediatamente superiori in senso formale.
  • Il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori non è subordinato alla legittimità dell'assegnazione, né può essere escluso dalle clausole collettive che introducano condizioni ulteriori incompatibili con l'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001.
  • La contrattazione collettiva non può essere interpretata in modo da comprimere il principio costituzionale di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
  • Quando la prova dimostra che il lavoratore ha svolto stabilmente compiti riconducibili a una qualifica superiore, il giudice deve riconoscere le differenze economiche conseguenti secondo la disciplina legale inderogabile.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superiori
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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