Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento del Bando di gara avente ad oggetto «partenariato pubblico privato per progettazione e realizzazione interventi di revamping della centrale di produzione e affidamento in concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento del Comune di Bardonecchia» (CIGB72ADA85F5), approvato con determinazione n. 29/2025 del 10/06/2025 della Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Susa (anch’essa impugnata), e in particolare della «perizia del valore di stima degli impianti al 30.03.2023 e relativi allegati» (indicata dall’articolo 2.1 del Disciplinare di gara tra i documenti di gara), del Progetto di Fattibilità del Promotore nella parte in cui si descrive lo stato di consistenza dell’attuale centrale di produzione e della rete di distribuzione (Relazione Generale, paragrafo 3.1.1. «configurazione attuale» e paragrafo 3.2 «rete di distribuzione») e nella parte in cui si quantifica l’importo da riconoscere al Comune per il VIR dei cespiti relativi alla centrale ed alla rete di teleriscaldamento esistenti (Relazione generale, paragrafo «investimento»), della bozza di concessione anch’essa in parte qua (articoli 4.2 e 6.3, dove si quantifica il valore di riscatto dell’impianto esistente e si disciplinano le modalità della corresponsione), del P.E.F. – Piano Economico Finanziario nella parte in cui quantifica alla voce «immobilizzazioni materiali» il valore di rimborso e di ogni altro atto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ivi espressamente comprendendo gli atti comunali con i quali è stata valutata la fattibilità delle proposta di partenariato (delibera della Giunta Comunale n. 187 del 22/12/2023 e delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2023), gli atti comunali con i quali è stata confermata la declaratoria di fattibilità della proposta di partenariato e approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (determinazione area tecnica del Comune di Bardonecchia n. 212 del 21/08/2024; la non conosciuta determinazione area tecnica del Comune di Bardonecchia n. 93 del 14/03/2025; delibera di Giunta Comunale n. 123 del 21/08/2024; la validazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Comune di Bardonecchia e della Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Susa in data 03/03/2025 prot. 3783 ed allegato rapporto di verifica del 26/02/2025). Nonché per l’annullamento degli atti con i quali è stata approvata la impugnata «perizia del valore di stima degli impianti al 30.03.2023 e relativi allegati» già gravati con il ricorso n. 607/2021 R.G.R., ovvero: a) la deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia 28/04/2021, n. 53, ad oggetto «gestione di servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale - Approvazione perizia di stima impianti e presa d’atto e condivisione della versione definitiva del piano di sviluppo del teleriscaldamento», se ed in quanto occorra, la deliberazione del Consiglio Comunale di Bardonecchia n. 24 del 2 settembre 2020, ad oggetto «gestione del servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale - atto di indirizzo per l’indizione della procedura concorsuale finalizzata all’affidamento del servizio, mediante ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi, nonché determinazioni conseguenti»; b) la deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia 30/03/2023, n. 42, ad oggetto «gestione del servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale - Approvazione aggiornamento della perizia di stima impianti» con la quale è stata approvato «l’aggiornamento della perizia tecnico - economica, a firma dell’Ing. Sergio Bazzoni della soc. Energard s.r.l., sullo stato degli impianti e delle reti di teleriscaldamento di Bardonecchia e dell’edifico di centrale […]».

Giustizia amministrativa202501605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e documentazione di gara per il partenariato pubblico-privato relativo al revamping della centrale e alla concessione della gestione integrata del servizio di teleriscaldamento, nella parte concernente la quantificazione e le modalità di pagamento del VIR degli impianti esistenti, nonché gli atti presupposti di approvazione della stima

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, concessionaria uscente e gestore di fatto del servizio di teleriscaldamento, ha impugnato il bando e gli atti della procedura di partenariato pubblico-privato, contestando principalmente l’inclusione nella lex specialis della perizia di stima degli impianti e della rete, il recepimento di uno stato di consistenza ritenuto inattuale e la quantificazione del Valore Industriale Residuo (VIR). Ha inoltre censurato il progetto di fattibilità, la bozza di concessione e il piano economico-finanziario, sostenendo che tali atti avrebbero pregiudicato la corretta determinazione del valore dei cespiti e, quindi, il proprio credito economico. Sono stati dedotti vizi di violazione degli artt. 10, 11 e 13 d.P.R. 902/1986, dell’art. 24 r.d. 2578/1925, degli artt. 3, 21 e 23 d.lgs. 201/2022, dell’art. 192 d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento, perplessità e contraddittorietà, violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità e degli artt. 41, 42 e 97 Cost. In particolare, è stato contestato il meccanismo per cui il gestore subentrante avrebbe dovuto corrispondere al Comune l’eventuale maggior importo del VIR solo dopo una condanna definitiva dell’Amministrazione al pagamento di una somma superiore a quella stimata. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la sopravvenuta carenza di interesse per la fusione della ricorrente nella società partecipante alla gara, la mancata impugnazione di atti presupposti, il ne bis in idem e il difetto di giurisdizione sulle contestazioni relative alla quantificazione del prezzo di cessione degli impianti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse alla decisione di merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la deliberazione comunale con cui era stato disposto il riscatto degli impianti non era stata impugnata ed era divenuta inoppugnabile. Pertanto, il passaggio della proprietà del compendio aziendale al Comune non poteva più essere rimesso in discussione. Le successive contestazioni della società riguardavano esclusivamente la determinazione del VIR, cioè il prezzo di cessione dei beni aziendali o il credito spettante al gestore uscente nei confronti del Comune, questione già ricondotta alla giurisdizione ordinaria nel precedente giudizio. La disciplina di gara, invece, regolava i rapporti tra il Comune e il gestore subentrante e prevedeva che quest’ultimo corrispondesse il VIR al Comune; essa non incideva direttamente sul diritto della ricorrente a ottenere dal Comune il prezzo di cessione dei cespiti. Di conseguenza, la ricorrente non vantava un interesse qualificato, diretto e attuale a contestare la quantificazione del VIR all’interno della procedura di affidamento. Il rischio prospettato di un eventuale dissesto comunale è stato ritenuto ipotetico, privo di attualità e concretezza, oltre che inidoneo a trasformare la disciplina di gara in un atto direttamente lesivo. Le ulteriori eccezioni processuali e le censure di merito sono rimaste assorbite. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse alla decisione di merito.

  • art. 24 r.d. 2578/1925

    È stato considerato quale base normativa del potere dell’ente di riscattare la proprietà degli impianti aziendali, anche in presenza di una previsione convenzionale in tal senso.

  • art. 14 della Convenzione di affidamento

    Il prezzo di cessione sarà individuato in base a stime peritali disposte dalle parti, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 24 del T.U. 2578/1925, nonché dall’art. 13 del D.P.R. 902/1986.

    Disciplina il riscatto degli impianti e riconduce il VIR al prezzo di cessione dovuto dal Comune al gestore uscente.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 201/2022

    Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati […]

    Il TAR ha rilevato che la norma non era stata dedotta come specifico motivo di ricorso e che la ricorrente non aveva contestato la previsione secondo cui il VIR doveva essere corrisposto dal subentrante al Comune.

  • art. 2740 c.c.

    Il patrimonio del gestore subentrante non costituisce garanzia patrimoniale generica per il credito della ricorrente, poiché la proprietà degli impianti è passata al Comune.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione abbia disposto il riscatto di impianti e tale determinazione sia divenuta inoppugnabile, il gestore uscente non può rimettere in discussione, mediante l’impugnazione degli atti di una successiva gara per l’affidamento del servizio, il trasferimento della proprietà dei cespiti al Comune.
  • La controversia sulla quantificazione del VIR o del prezzo di cessione degli impianti riscattati attiene al rapporto patrimoniale tra ente riscattante e gestore uscente e non attribuisce, di per sé, al gestore uscente un interesse qualificato e attuale a impugnare la disciplina di gara relativa ai rapporti tra amministrazione e gestore subentrante.
  • L’interesse a ricorrere contro gli atti di una procedura di affidamento deve essere concreto, attuale e direttamente lesivo; non è sufficiente un pregiudizio meramente eventuale, quale il rischio ipotetico di insolvenza dell’amministrazione tenuta al pagamento del prezzo di cessione.
  • La previsione nella lex specialis che il gestore subentrante corrisponda il VIR all’amministrazione, anziché direttamente al gestore uscente, non è direttamente lesiva della posizione del gestore uscente quando il suo diritto al prezzo di cessione grava sul Comune in forza del riscatto degli impianti e della disciplina convenzionale.
  • La mancata deduzione di una specifica violazione normativa nel ricorso non può essere colmata mediante la sua introduzione per la prima volta nelle memorie conclusive, quando la censura non sia stata tempestivamente proposta come motivo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTariffe e rapporti con gli utentiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.