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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15634/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Foggia aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta remissione tacita di querela perché l'offeso non si era presentato all'udienza predibattimentale e nell'avviso era stato indicato che la sua assenza avrebbe implicato la volontà di rimettere la querela. Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che la remissione tacita ai sensi dell'art.152 cod. pen. opera solo quando la persona offesa è stata citata in qualità di testimone, mentre l'udienza predibattimentale non prevede la chiamata dell'offeso come testimone né attività istruttoria, per cui la citazione era inidonea a far sorgere una remissione tacita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la remissione tacita della querela possa essere desunta dalla mancata comparizione dell'offeso solo se questi sia stato citato specificamente in qualita di testimone, conformemente al dettato dell'art.152 comma 3 lett. 1). Ha altresi verificato che l'udienza predibattimentale prevista dall'art.554-bis c.p.p. non consente lo svolgimento di attivita istruttoria e non è idonea a far comparire l'offeso come testimone, sicché la remissione non poteva essere accertata sulla base dell'avviso inviato. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Foggia per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione tacita di querela è riconosciuta solo nei casi espressamente indicati dalla norma, in particolare quando l'offeso è stato citato in qualità di testimone; non può essere estesa ad altre forme di citazione.

  • art. 142 disp. att. cod. proc. pen.

    L'avvertimento sulla possibilità di remissione tacita può essere inviato solo nei casi in cui la remissione tacita è consentita dalla legge, ossia quando l'offeso è chiamato a rendere testimonianza.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    L'udienza predibattimentale è finalizzata al vaglio preliminare dei procedimenti a citazione diretta e non prevede attivita istruttoria; la presenza necessaria è limitata, pertanto l'offeso non può essere considerato chiamato come testimone in tale sede.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Nell'udienza di costituzione e per le questioni preliminari è possibile sollevare questioni processuali, ma non attivita istruttorie idonee a configurare la chiamata dell'offeso come testimone ai fini della remissione tacita.

  • l. n. 150 del 2022 (riforma 'Cartabia')

    La riforma ha precisato e delimitato i casi in cui la remissione tacita può essere riconosciuta, recependo il principio di stretta interpretazione delle fattispecie che producono l'estinzione della querela per assenza dell'offeso.

  • principio del favor querelae

    Il principio richiede un'interpretazione restrittiva delle norme che determinano la venuta meno della querela e impone al giudice, anche quando l'offeso sia stato citato come testimone, di verificare l'effettiva volontà di rimettere la querela qualora sussistano elementi che ne rendano dubbia la genuinità.

Massime di principio

  • La remissione tacita di querela può essere desunta dalla mancata comparizione dell'offeso solo se questi era stato citato specificamente in qualità di testimone.
  • La semplice citazione all'udienza predibattimentale non consente di presumere la remissione tacita, perché tale udienza non è idonea a svolgere attivita istruttoria e non chiama l'offeso come testimone.
  • Un avviso che indichi che l'assenza comporta la remissione della querela è inefficace se la citazione non è stata fatta nei termini previsti dalla legge per la chiamata a testimoniare.
  • Il giudice deve interpretare restrittivamente le norme estintive della querela alla luce del principio del favor querelae e, se emergono dubbi sull'effettiva volontà dell'offeso, deve accertare tale volontà prima di dichiarare la remissione.
  • Se si intende ottenere l'effetto della remissione tacita, occorre procedere a una regolare citazione dell'offeso quale testimone; diversamente l'assenza non può essere utilizzata come prova di rinuncia alla querela.

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