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Parere

Parere n. 443/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Pasquale Muccio contro il Comune di Castrignano del Capo per l’annullamento del provvedimento prot. n. 15661 del 12 novembre 2021 di improcedibilità e archiviazione della richiesta di permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori di ampliamento strutturalmente autonomo di una civile abitazione, anche ai sensi della legge regione Puglia n. 14/2009, rimodulazione degli spazi interni e realizzazione di strutture ombreggianti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202200313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale di improcedibilità e archiviazione della richiesta di permesso di costruire per ampliamento strutturalmente autonomo di una civile abitazione, rimodulazione degli spazi interni e realizzazione di strutture ombreggianti.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 15661 del 12 novembre 2021 con cui il Comune di Castrignano del Capo ha dichiarato improcedibile e archiviato la richiesta di permesso di costruire, chiedendo anche l’accertamento del perfezionamento del titolo per silenzio. Ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 21-nonies e dell’art. 10-bis della l. 241/1990, dell’art. 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 14/2009, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà e sviamento. La questione assorbente esaminata dalla Sezione riguarda l’omessa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso per l’omessa notifica del preavviso di diniego. L’art. 10-bis della l. 241/1990 assicura un effettivo contraddittorio procedimentale e consente al richiedente di rappresentare le proprie ragioni prima dell’adozione del provvedimento negativo; tale garanzia tutela sia l’interesse privato sia quello pubblico alla corretta e legittima decisione amministrativa. La Sezione ha richiamato l’applicabilità generale dell’istituto anche ai procedimenti edilizi di sanatoria o condono, nonché la modifica dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020. In caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi relativamente a provvedimenti di natura discrezionale, l’Amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La censura è stata ritenuta assorbente, con conseguente mancato esame degli altri motivi. La richiesta di accertamento del perfezionamento del permesso di costruire per silenzio è stata dichiarata incompatibile con la natura impugnatoria del ricorso straordinario. L’Amministrazione dovrà notificare il preavviso di diniego e concludere correttamente il procedimento.

Osservazioni

Omessa comunicazione del preavviso di diniego

La mancata notifica del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 ha impedito l’effettivo contraddittorio procedimentale e la possibilità per l’interessato di fornire un apporto collaborativo potenzialmente rilevante ai fini della decisione. La censura è assorbente e comporta l’accoglimento del ricorso.

Art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

A seguito della modifica introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis non si applica la regola che consente all’Amministrazione di dimostrare in giudizio l’immutabilità del contenuto del provvedimento. Il limite opera, in particolare, per i provvedimenti di natura discrezionale.

Richiesta di accertamento del silenzio-assenso

La domanda di accertamento del perfezionamento per silenzio del permesso di costruire è incompatibile con la natura impugnatoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e non può essere accolta nell’ambito di tale rimedio.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e garantisce il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento negativo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Per effetto della novella del 2020, la regola di dequotazione dei vizi formali non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis; nei provvedimenti discrezionali l’Amministrazione non può quindi dimostrare l’immutabilità del contenuto dell’atto.

  • art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020

    Ha modificato l’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 escludendo la sanabilità processuale della violazione dell’art. 10-bis secondo la regola generale dei vizi formali non invalidanti.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, ma la Sezione non ne esamina la violazione, ritenendo assorbente la censura relativa all’omesso preavviso di diniego.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente, ma la relativa censura non viene esaminata per il carattere assorbente della violazione dell’art. 10-bis.

  • art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009

    È richiamato dal ricorrente con riferimento all’intervento edilizio, ma la relativa censura non viene esaminata.

Massime di principio

  • La comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della l. 241/1990 costituisce una garanzia sostanziale di partecipazione e non un mero adempimento formale, poiché consente all’interessato di incidere sulla decisione amministrativa prima dell’adozione del provvedimento negativo.
  • L’art. 10-bis della l. 241/1990 trova applicazione, in ragione della sua portata generale, anche nei procedimenti edilizi di sanatoria o condono.
  • Dopo la modifica dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 operata dal d.l. 76/2020, l’Amministrazione non può neutralizzare la violazione dell’art. 10-bis dimostrando in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, quando si tratti di un provvedimento di natura discrezionale.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avendo natura impugnatoria, non è compatibile con una domanda autonoma di accertamento del perfezionamento per silenzio di un titolo edilizio.

Impugnazione dell’archiviazione di una richiesta di permesso di costruire

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Castrignano del Capo. È stato impugnato il provvedimento del 12 novembre 2021 che aveva dichiarato improcedibile e archiviato la richiesta di permesso di costruire relativa all’ampliamento strutturalmente autonomo di una civile abitazione, alla rimodulazione degli spazi interni e alla realizzazione di strutture ombreggianti, anche ai sensi della l.r. Puglia n. 14/2009.

Svolgimento del procedimento

Il ricorso è stato notificato e depositato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 1199/1971. Dopo un parere interlocutorio con cui era stata richiesta la relazione istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione di rito, concludendo per la fondatezza del ricorso. Le controdeduzioni del Comune sono state trasmesse al ricorrente, che non ha presentato ulteriori osservazioni. La Sezione ha ritenuto garantito il contraddittorio nel procedimento consultivo.

Motivi dedotti

Il ricorrente ha formulato un unico motivo articolato, denunciando la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 10-bis e 21-nonies della l. 241/1990 e dell’art. 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 14/2009. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà e sviamento.

Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del perfezionamento per silenzio del permesso di costruire.

Violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990

La Sezione ha ritenuto assorbente la censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di diniego. L’art. 10-bis ha la funzione di instaurare un effettivo contraddittorio procedimentale, consentendo all’interessato di illustrare le ragioni per cui l’orientamento negativo dell’Amministrazione sarebbe erroneo e permettendo alla stessa Amministrazione di riesaminare la propria posizione prima dell’adozione del provvedimento finale.

La comunicazione dei motivi ostativi tutela quindi non soltanto l’interesse del privato, ma anche l’interesse pubblico alla formazione di una decisione corretta e legittima. Il Consiglio di Stato ha richiamato il precedente parere della Sezione I n. 737/2022 e la sentenza della Sezione VI n. 484/2019, secondo cui l’istituto trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio.

Effetti della modifica dell’art. 21-octies

Il parere considera la modifica dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020. La novella ha escluso che la violazione dell’art. 10-bis possa essere neutralizzata mediante la dimostrazione, in giudizio, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Secondo la Sezione, in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi rispetto a provvedimenti di natura discrezionale, l’Amministrazione è preclusa dal fornire tale dimostrazione. La violazione della garanzia partecipativa assume pertanto rilevanza invalidante senza possibilità di applicare la regola generale dei vizi formali non invalidanti.

Domanda di accertamento del silenzio

La Sezione ha precisato che la richiesta di accertamento del perfezionamento per silenzio del permesso di costruire non è compatibile con la natura impugnatoria del ricorso straordinario. Il parere, pertanto, non accerta il perfezionamento del titolo per silenzio, ma si limita a esaminare la legittimità del provvedimento impugnato.

Conclusione e obblighi dell’Amministrazione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso nei sensi indicati in motivazione. Non sono state esaminate le ulteriori censure, poiché la violazione dell’art. 10-bis è stata ritenuta assorbente.

Per effetto dell’accoglimento, il Comune dovrà notificare il preavviso di diniego e concludere correttamente il procedimento, consentendo al richiedente di partecipare effettivamente alla fase precedente alla decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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