Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29102/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, deducendo due censure: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (2) l'illegittimità del trattamento sanzionatorio e della mancata applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. In particolare, la Corte rileva che la questione relativa all'art. 131-bis non era stata devoluta in appello né sollecitata nelle conclusioni, sicché è stata prospettata per la prima volta in cassazione. Quanto al secondo motivo, il ricorrente contestava la motivazione sulla pena e sulla mancata sostituzione, ma la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse congrua, avendo espresso un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato per le modalità dei fatti e per una personalità ritenuta refrattaria alle regole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della particolare tenuità del fatto non era stata dedotta nei precedenti gradi e, ai sensi dell'art. 609, comma 3, c.p.p., non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente al momento della deliberazione della sentenza d'appello. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva già motivato in modo congruo sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione della pena sostitutiva, con valutazioni di merito non affette da evidenti vizi logici e quindi non rivalutabili in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non era stata devoluta al giudice d'appello e se la relativa norma era già vigente al momento della decisione di secondo grado.

  • art. 609, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione di questioni non devolute nei gradi precedenti, quando la norma era già vigente alla deliberazione della sentenza impugnata.

  • art. 20-bis c.p.

    La concessione o meno della pena sostitutiva è affidata alla valutazione del giudice di merito, che deve motivare sul trattamento sanzionatorio e sulle prospettive di emendabilità del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789

    Richiamata a sostegno del principio per cui la questione ex art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se già vigente la disciplina al momento della decisione di appello.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; se non è stata devoluta in appello e la disciplina era già vigente, la questione è inammissibile in cassazione.
  • Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla concedibilità di pene sostitutive sono insindacabili in cassazione quando la motivazione sia congrua e non presenti evidenti vizi logici.
  • In sede di legittimità non è consentita una autonoma rivalutazione del merito sulle prospettive di emendabilità del condannato, quando il giudice di appello abbia espresso una motivazione non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.