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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13643/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado e respinta dal Tribunale di Napoli nei confronti di alcuni convenuti, mentre la domanda verso altri soggetti era stata dichiarata improcedibile per mancata notificazione. La Corte d'appello di Napoli ha poi rigettato l'appello dell'attore e lo ha condannato alle spese del secondo grado. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza di primo grado e, in riflesso, di quella d'appello per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; con il secondo ha censurato il rigetto delle doglianze preliminari formulate in appello, invocando una pluralità di norme processuali e sostanziali e anche l'omesso esame di fatti decisivi; con il terzo ha contestato il rigetto della richiesta pregiudiziale di riforma della sentenza di primo grado, deducendo violazioni processuali e omesso esame; con il quarto ha censurato il rigetto della domanda di riforma nel merito, richiamando norme costituzionali e convenzionali, regole probatorie e ulteriori vizi processuali, ancora prospettando omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza di primo grado, essendo stata già impugnata con appello e definita con decisione di secondo grado, non può essere nuovamente aggredita in cassazione come autonoma causa di nullità; il potere di impugnazione sulla decisione di primo grado era inoltre già consumato. Ha dichiarato inammissibili anche i restanti motivi: per la parte riferita all'art. 360, n. 5, c.p.c., perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado e il ricorrente non ha indicato motivazioni di fatto diverse tra i due gradi; per il resto, perché le censure non erano formulate in modo chiaro e specifico entro i corretti vizi di ricorso, mescolando violazioni di legge, nullità processuali e doglianze motivazionali; inoltre difettavano di autosufficienza, non essendo riportati compiutamente i motivi di appello né prodotto l'atto di appello. Nessuna statuizione sulle spese, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente come causa di nullità, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nei termini in cui era formulata.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel secondo motivo, senza accoglimento perché la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel secondo motivo, senza accoglimento.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel secondo motivo, senza accoglimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere extrapetizione e violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta non chiaramente articolata e quindi inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza incidenza sulla decisione di merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1314 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare vizi motivazionali/nullità della sentenza, ma la censura non è stata ritenuta specificamente formulata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali; non vi è stata una valutazione di merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di nullità/validità della vocatio in ius o della citazione, ma senza accoglimento.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel terzo e quarto motivo, senza esame di merito per difetti di specificità.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nel terzo e quarto motivo, senza accoglimento.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo come parametro di tutela giurisdizionale, ma la Corte non ha esaminato il profilo nel merito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel quarto motivo, senza incidenza sul dispositivo per inammissibilità.

  • art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale richiamato per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge, ma le censure non sono state ritenute specifiche e correttamente sussunte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rilevante per le nullità processuali; la Corte ha osservato che alcune doglianze avrebbero dovuto essere ricondotte a tale vizio, ma non erano state correttamente formulate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme e perché il ricorrente non ha indicato motivazioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La Corte lo ha applicato per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sentenza di primo grado impugnata con appello non può essere nuovamente fatta valere in cassazione come autonomo oggetto di nullità, poiché il potere di impugnazione su di essa si consuma con il giudizio di appello.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei vizi tipici dell'art. 360 c.p.c.; la commistione confusa di violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali rende il motivo inammissibile.
  • Le doglianze che implicano errores in procedendo o nullità della sentenza devono essere dedotte con il corretto parametro del ricorso per cassazione; una diversa sussunzione o una formulazione ambigua non consente l'esame del merito.
  • Il requisito di autosufficienza impone che, quando si censurano decisioni fondate su atti processuali o motivi di gravame, siano riportati o specificamente richiamati i passaggi rilevanti degli atti stessi; la loro mancata trascrizione o produzione può determinare inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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