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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26592/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il DAP ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo del DAP avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che aveva accolto il reclamo del detenuto Grande Aracri. Il reclamo riguardava l'ordine di servizio della Casa circondariale di Spoleto che limitava ai detenuti sottoposti al regime 41-bis la possibilità di acquistare e cuocere taluni cibi solo in determinate fasce orarie (con divieto tra le ore 20 e le 7). Il DAP sosteneva che la limitazione rientrava nella potestà regolamentare e organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria (DPR n.230/2000) e che la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto assoluto di cuocere cibi (Corte Cost. n.186/2018) non aveva consacrato un diritto illimitato a cuocere cibi in qualsiasi momento, sicché la disciplina differenziata per i 41-bis poteva essere giustificata da esigenze organizzative, di salubrità e di sicurezza. Inoltre, il DAP deduceva la carenza dei presupposti per l'intervento del magistrato e del tribunale di sorveglianza (art. 35-bis e art. 69, co.6 lett. b) ord. pen.), sostenendo che non sussisteva una violazione di legge né un grave pregiudizio a diritti soggettivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione della sentenza impugnata. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, pur essendo riconosciuto ai detenuti sottoposti al regime 41-bis il diritto a cuocere cibi dopo la sentenza della Consulta, resta ferma la potestà regolamentare dell'Amministrazione di stabilire modalità e orari (art. 36 lett. b) DPR n.230/2000). La Suprema Corte ha osservato che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente considerato le ragioni organizzative e di salubrità esposte dall'Amministrazione e che la mera previsione di fasce orarie non è automaticamente illegittima, salvo che risulti ingiustificatamente afflittiva o discriminatoria. Per questi motivi il ricorso è stato accolto (annullamento dell'atto impugnato per vizio di motivazione e rinvio per nuovo esame), con conseguente prevalenza della valutazione dell'Amministrazione salvo che il giudice dimostri l'arbitrarietà o la irragionevolezza della misura

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    La Corte costituzionale (sent. n.186/2018) ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti in 41-bis, riconoscendo loro la possibilità di cuocere cibi; tuttavia, ciò non esclude la possibilità per l'Amministrazione di disciplinare le modalità e gli orari di esercizio di tale attività.

  • art. 35-bis Ord. pen. e art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Il sindacato del magistrato di sorveglianza sui provvedimenti amministrativi è limitato: può intervenire se vi è inosservanza di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o un grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto. Il giudice deve verificare se la scelta amministrativa sia manifestamente irragionevole o ingiustificatamente afflittiva.

  • art. 36 lett. b) D.P.R. n.230/2000

    il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria il potere discrezionale di disciplinare orari e modalità della vita quotidiana in istituto, ivi compresa la regolazione delle fasce orarie per attività come la cottura dei cibi.

  • art. 13, comma 4 D.P.R. n.230/2000

    Richiamato dal giudice per affermare che la normativa consente il riscaldamento e la preparazione di cibi di facile approntamento; la regolamentazione interna deve bilanciare tale possibilità con esigenze organizzative.

  • art. 3 Cost.

    Invocato in riferimento al divieto di discriminazione; la Corte ha richiamato che una regolamentazione differenziata è illegittima se determina una discriminazione ingiustificata tra detenuti.

  • Corte Costituzionale, sent. n.186 del 2018

    Dichiara illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i 41-bis, ma non elimina la possibilità per l'Amministrazione di disciplinare le modalità e gli orari di esercizio del diritto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. n.4030/2020, n.26011/2022, n.39098/2023, n.8560/2020, n.24925/2022)

    La giurisprudenza di legittimità ammette la legittimità delle fasce orarie imposte da regolamenti d'istituto purché valgano per tutti o siano giustificate da ragioni organizzative e non configurino una maggior afflittività ingiustificata per i detenuti 41-bis; il sindacato giurisdizionale è limitato a verificare manifesti vizi di ragionevolezza o motivazione.

Massime di principio

  • Il diritto dei detenuti sottoposti a 41-bis a cuocere cibi è riconosciuto ma non è illimitato: l'Amministrazione può stabilire modalità e fasce orarie nell'esercizio della propria potestà regolamentare.
  • La previsione di fasce orarie per la cottura è legittima se giustificata da esigenze organizzative, di salubrità o di sicurezza; diventa illegittima se finalizzata a rendere il regime 41-bis più afflittivo rispetto a quello ordinario senza giustificazione.
  • Il magistrato/tribunale di sorveglianza può annullare provvedimenti dell'Amministrazione solo se riscontra la violazione di norme ovvero un arbitrio/irragionevolezza manifesta o un grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto.
  • La Corte costituzionale ha eliminato il divieto assoluto ma non ha creato un diritto a esercitare la cottura "a qualsiasi ora"; quindi ogni richiesta di equiparazione totale deve confrontarsi con le ragioni organizzative dell'istituto.
  • In caso di contestazione il giudice deve motivare in modo puntuale perché le ragioni organizzative addotte dall'Amministrazione non siano idonee a giustificare la disciplina differenziata; una motivazione insufficiente può portare all'annullamento del provvedimento giurisdizionale favorevole al detenuto.

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