Cassazione Civile, Ordinanza n. 06907/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il fallimento ha impugnato il decreto del tribunale che, accogliendo l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca, aveva riconosciuto al credito già ammesso al passivo anche il privilegio ipotecario e fondiario ex art. 38 TUB. In primo grado la banca aveva sostenuto di essere creditrice fondiaria, richiamando l’esecuzione intrapresa sull’immobile ipotecato e la natura inferiore al limite legale della somma erogata rispetto al valore del bene; la curatela aveva invece eccepito la tardività dell’insinuazione e la nullità del mutuo, o comunque la sua riqualificazione in mutuo ipotecario ordinario, per asserita violazione del limite di finanziabilità. In cassazione il fallimento ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 38 TUB, perché il tribunale avrebbe erroneamente ancorato il limite di finanziabilità all’80% del valore di mercato del bene anziché al valore cauzionale; (2) vizio di motivazione, per avere il tribunale determinato il valore del bene sulla base della perizia prodotta dalla banca e non sul prezzo di acquisto indicato nel mutuo; (3) violazione delle regole probatorie, assumendo che spettasse alla banca provare, con dati certi opponibili al fallimento, l’osservanza del limite legale di finanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi, richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite secondo cui il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa la cui violazione comporti nullità del mutuo fondiario. Di conseguenza, anche un eventuale superamento del limite non consente di travolgere il contratto né di riqualificarlo d’ufficio in mutuo ordinario, con la perdita del correlato effetto fondiario/ipotecario. La Corte ha quindi confermato la qualificazione del credito come fondiario e la legittimità dell’ammissione con privilegio ipotecario; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 TUB
Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è elemento essenziale del contratto e non integra una norma imperativa la cui violazione determini la nullità del mutuo; è un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto.
delibera CICR 22 aprile 1995
Richiamata quale atto attuativo dell’art. 38 TUB per la fissazione del limite di finanziabilità nell’ambito della vigilanza prudenziale.
artt. 51 ss. TUB
Richiamati per evidenziare che la disciplina del limite di finanziabilità si colloca nella vigilanza prudenziale sul sistema bancario.
art. 53 TUB
Richiamato insieme agli artt. 51 ss. TUB per la cornice di vigilanza prudenziale nella quale si colloca la fissazione del limite.
art. 117, comma 8, TUB
Esclusa l’applicabilità di una nullità di protezione testuale per l’asserito superamento del limite di finanziabilità.
art. 1418 c.c.
Esclusa la possibilità di configurare una nullità virtuale del mutuo per violazione del limite di finanziabilità.
Cass., Sez. U., n. 33719/2022
Ha composto il contrasto affermando che la violazione del limite di finanziabilità non determina nullità del contratto di mutuo fondiario.
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Richiamata per il principio sulla motivazione non censurabile nei termini prospettati dal ricorrente, in presenza di motivazione articolata.
Cass., Sez. U., n. 4315/2020
Richiamata ai fini del raddoppio del contributo unificato.
Cass. n. 17352/2017
Richiamata come precedente orientamento superato, secondo cui il rispetto del limite di finanziabilità poteva essere inteso come elemento essenziale del contratto con possibile conversione in mutuo ordinario.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB non è un requisito di validità del contratto: la sua eventuale violazione non determina nullità, né totale né parziale.
- Non è consentito al giudice, una volta esclusa la nullità del mutuo fondiario, sostituire d’ufficio il modello negoziale pattuito con quello del mutuo ipotecario ordinario per neutralizzare gli effetti legali del contratto.
- La disciplina del limite di finanziabilità è collocata nell’ambito della vigilanza prudenziale del sistema bancario e tutela principalmente la stabilità patrimoniale della banca, sicché la sua violazione non può essere automaticamente fatta valere come causa di travolgimento del contratto già erogato.
- In assenza di una nullità testuale o virtuale, il superamento del limite di finanziabilità non incide di per sé sulla qualità fondiaria del credito e sulla garanzia ipotecaria correlata.
- Le contestazioni sul valore del bene posto a base del finanziamento non sono, da sole, idonee a fondare la nullità del mutuo fondiario se non conducono a una specifica causa invalidante riconosciuta dall’ordinamento.
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