Sentenza n. 471/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2015, con il quale è stata comminata al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi sei; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la deliberazione del Consiglio -OMISSIS-del 22 ottobre 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2015, recante la sospensione dal servizio per sei mesi, e deliberazione presupposta del Consiglio -OMISSIS-
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e connessi. Il Ministero dell’Interno si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito dei necessari poteri e notificata al Ministero. L’Amministrazione non si è opposta alla rinuncia.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti della rinuncia: provenienza dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, conoscenza formale da parte dell’Amministrazione mediante notificazione e mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate tra le parti, in ragione degli specifici profili della controversia e della risalenza della causa.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia è valida se proviene dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata e portata formalmente a conoscenza delle altre parti; il giudizio può essere definito per rinuncia quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio per rinuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso nel processo amministrativo è ammissibile in ogni stato e grado del giudizio quando proviene dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, è depositata e portata formalmente a conoscenza delle altre parti interessate.
- La mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio, dopo la conoscenza formale della rinuncia, consente al giudice di dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia.
- La conoscenza della rinuncia può risultare dalla notificazione o da altre forme equipollenti idonee a dimostrare che le parti costituite ne abbiano avuto conoscenza.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere eccezionalmente compensate ove il giudice lo giustifichi in relazione alle specificità della controversia e alla sua risalenza.
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