Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 105/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento degli atti di sospensione del procedimento per l'ottenimento di Autorizzazione Unica Regionale Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare da realizzarsi in Comune di Controguerra (TE) e delle opere di connessione ricadenti nei comuni di Controguerra e Monsampolo del Tronto (AP)

Giustizia amministrativa202500219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di invito a presentare una nuova verifica di assoggettabilità a VIA e di sospensione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica relativa a un impianto fotovoltaico e alle opere di connessione interregionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'invito della Regione Abruzzo a presentare una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e la successiva sospensione del procedimento di Autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003. Ha sostenuto, in primo luogo, che la Regione Abruzzo fosse competente a rilasciare un'unica autorizzazione per l'intero progetto, con il coinvolgimento della Regione Marche nella conferenza di servizi, e che il procedimento si fosse concluso positivamente per effetto degli assensi acquisiti o del silenzio-assenso. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei termini per il rilascio dell'Autorizzazione unica e il silenzio-inadempimento della Regione Abruzzo. Ha contestato, inoltre, la necessità di una nuova verifica ambientale, assumendo che la precedente verifica di assoggettabilità a VIA avesse riguardato l'intero progetto, comprese le opere di connessione ricadenti nelle Marche. Infine, ha dedotto eccesso di potere per violazione dei principi di collaborazione, buon andamento ed efficacia, nonché per aggravamento e ingiustificata retrocessione del procedimento. Ha proposto anche domanda di accertamento del silenzio-inadempimento e domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria della Regione Marche depositata tardivamente. Nel merito ha respinto tutte le censure. Ha riconosciuto che la Regione Abruzzo è l'amministrazione procedente competente a rilasciare l'Autorizzazione unica per l'intero progetto, in quanto sede della maggior parte dei componenti dell'impianto, ma ha chiarito che la Regione Marche deve essere coinvolta mediante la conferenza di servizi e mediante l'acquisizione della relativa intesa; non era quindi corretto procedere mediante due autorizzazioni regionali autonome. Tuttavia, la Regione Marche non aveva espresso alcun assenso sul progetto in variante: le interlocuzioni e le integrazioni acquisite riguardavano il progetto originario delle opere di connessione e non costituivano l'intesa necessaria sul progetto modificato. Non si era pertanto formato alcun silenzio-assenso e non poteva ritenersi concluso il procedimento autorizzativo. Il TAR ha inoltre accertato che la precedente verifica di assoggettabilità a VIA aveva riguardato soltanto l'impianto fotovoltaico in Abruzzo e non le opere di connessione, parte delle quali ricadevano nelle Marche. Le opere di connessione costituiscono parte dell'impianto ai fini della verifica ambientale e il progetto integrale doveva essere sottoposto a una nuova verifica ai sensi degli artt. 19 e 30 del d.lgs. 152/2006, con il coinvolgimento e l'intesa della Regione Marche. La sospensione del procedimento di Autorizzazione unica, in attesa degli esiti della nuova verifica ambientale, era quindi legittima e conforme all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 e al punto 14.13 delle Linee guida ministeriali. È stata esclusa anche la responsabilità della Regione per il ritardo, considerata la complessità dell'iter, la presentazione tardiva della variante da parte della società e la non corrispondenza tra il progetto sottoposto a verifica ambientale e quello presentato per l'Autorizzazione unica. La domanda di accertamento del silenzio-inadempimento è stata respinta perché il procedimento non era concluso e non sussisteva un ritardo imputabile all'amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'infondatezza della domanda demolitoria e per la mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita. La società ricorrente è stata condannata a rifondere alla Regione Marche euro 4.000, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con la Regione Abruzzo.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Il comma 4 fa salvi i casi in cui i progetti sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006.

    La Regione Abruzzo è l'amministrazione procedente competente a rilasciare un'unica Autorizzazione unica per l'intero progetto, quando nel suo territorio ricade il maggior numero di componenti dell'impianto; il procedimento autorizzativo non può concludersi prima dell'espletamento delle necessarie valutazioni ambientali.

  • commi 10.5, 10.6 e 10.7 DM 10 settembre 2010

    Le Linee guida individuano l'amministrazione procedente nell'ente territoriale in cui ricade il maggior numero di componenti dell'impianto e prevedono il coinvolgimento della Regione interessata dalle opere localizzate nel suo territorio.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Il coinvolgimento della Regione Marche deve avvenire nell'ambito della conferenza di servizi secondo le regole proprie dell'art. 14-bis.

    La Regione interessata dalle opere di connessione deve partecipare alla conferenza di servizi e rendere l'intesa prevista; le interlocuzioni relative a un progetto superato dalla variante non equivalgono all'assenso sul progetto definitivo.

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VIA deve riguardare il progetto effettivamente sottoposto ad autorizzazione, comprese le opere di connessione che ne costituiscono parte integrante.

  • art. 30 d.lgs. 152/2006

    Per i progetti con effetti interregionali, la verifica ambientale richiede il coinvolgimento e l'intesa della Regione interessata dalle opere o dagli impatti localizzati nel suo territorio.

  • punto 2, lett. b), Allegato IV alla Parte Seconda d.lgs. 152/2006

    Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.

    Nel concetto di impianto rientrano anche le opere di connessione alla rete, sicché esse devono essere considerate unitariamente ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA.

  • art. 6, commi 9 e 9-bis d.lgs. 152/2006

    La valutazione preliminare relativa a una modifica progettuale non sostituisce la verifica di assoggettabilità necessaria per il progetto integrale, quando la precedente procedura non comprendeva tutte le opere.

Massime di principio

  • Quando un progetto di impianto energetico interessa più regioni, l'amministrazione procedente competente a rilasciare l'Autorizzazione unica per l'intero progetto è quella nel cui territorio ricade il maggior numero di componenti dell'impianto, ferma la partecipazione della Regione interessata dalle opere localizzate nel proprio territorio e l'acquisizione della relativa intesa.
  • Le opere di connessione alla rete costituiscono parte integrante dell'impianto energetico ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA e devono essere comprese nella valutazione ambientale insieme alle opere di generazione.
  • Una verifica di assoggettabilità a VIA riferita soltanto a una parte del progetto non consente di ritenere assolto l'obbligo ambientale per il progetto complessivo successivamente sottoposto ad autorizzazione, soprattutto quando la successiva variante incide sulle opere di connessione o ne modifica la localizzazione e le caratteristiche.
  • Non si forma il silenzio-assenso sull'intesa regionale quando l'amministrazione interessata non è stata formalmente chiamata a esprimersi sul progetto modificato e le precedenti richieste di integrazione o interlocuzioni riguardavano un progetto originario poi superato dalla variante.
  • La sospensione del procedimento di Autorizzazione unica è legittima quando occorre acquisire preventivamente gli esiti della verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto integrale, poiché la conclusione del procedimento autorizzativo presuppone il previo completamento della valutazione ambientale.
  • Il ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo non è imputabile all'amministrazione quando la complessità procedimentale deriva anche dalla mancata corrispondenza tra il progetto sottoposto a valutazione ambientale e quello autorizzativo e dalla presentazione tardiva di una variante da parte del proponente.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.