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Sentenza

Sentenza del 23/11/2020 n. 1312 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso di IVA versata per l'anno 2009 (IVA 'forfettaria' ex art. 74, comma 6, DPR 633/72) pagata in esecuzione di una cartella di pagamento; la società sosteneva di aver applicato il regime ordinario IVA e quindi di aver versato somme non dovute. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che, trattandosi di riscossione mediante ruolo/cartella, in difetto di tempestiva impugnazione della cartella il rimborso è precluso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973. In giudizio la società ha contestato anche violazioni dei principi di buona fede, affidamento, trasparenza e collaborazionee dell'Amministrazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito la prova (registri IVA, liquidazioni periodiche per il 2009) idonea a dimostrare il comportamento concludente necessario a provare l'applicazione del regime ordinario per il 2009; ha confermato il principio consolidato secondo cui, quando l'atto impositivo è costituito dal ruolo/cartella, la possibilità di discutere la debenza del tributo richiede la tempestiva impugnazione della cartella e dunque l'art. 38 DPR 602/1973 è inapplicabile soltanto se sussistono diverse condizioni. Ha inoltre osservato che il principio del legittimo affidamento non incide sulla debenza dell'imposta ma può rilevare solo ai fini dell'esclusione delle sanzioni. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 art. 74, comma 6

    art. 74, comma 6 DPR 633/1972

    Riferimento alla disciplina dell'IVA in regime forfettario per specifiche attività di intrattenimento; la decisione richiede prova documentale per dimostrare che il contribuente abbia invece applicato il regime ordinario.

  • DPR 602/1973 art. 38

    Il rimborso è precluso quando il tributo è stato riscosso tramite ruolo/cartella non tempestivamente impugnata: la cartella, se non impugnata, diventa titolo definitivo che ostacola la richiesta di rimborso.

  • Codice Civile art. 2697

    Principio dell'onere della prova: chi invoca un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; applicato per richiedere registri IVA e liquidazioni relativi al 2009.

  • Costituzione art. 24 e art. 97

    Richiamati dal ricorrente per motivare censure su affidamento e diritto di difesa; la Corte locale ha ritenuto che tali principi non mutano la determinazione oggettiva della debenza tributaria, potendo influire al più sulla non applicazione di sanzioni.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 20367/2018; Sentenza n. 31236/2019; Ordinanza n. 370/2019)

    Cass. Ord. 20367/2018; Cass. Sent. 31236/2019; Cass. Ord. 370/2019

    Consolidato orientamento secondo cui, in caso di riscossione mediante ruolo, il contribuente deve tempestivamente impugnare la cartella per discutere la pretesa tributaria; il principio dell'affidamento può rilevare solo ai fini delle sanzioni.

Massime di principio

  • Se il tributo è riscosso tramite ruolo/cartella e la cartella non è impugnata tempestivamente, l'azione di rimborso è generalmente preclusa: la cartella diventa titolo definitivo che ostacola la domanda di restituzione.
  • Il contribuente che afferma di aver applicato un regime diverso da quello contestato deve fornire la documentazione probatoria specifica (registri IVA, liquidazioni periodiche) per l'anno oggetto di contestazione; l'onere della prova grava su chi agisce.
  • Il principio del legittimo affidamento o della buona fede dell'amministrazione non modifica automaticamente la debenza dell'imposta; può comunque essere valutato ai fini dell'esclusione o attenuazione delle sanzioni, ma non per cancellare l'obbligo tributario accertato da titolo definitivo.
  • In presenza di comportamenti amministrativi differenti tra annualità (es. ufficio che riconosce ragioni del contribuente per un anno ma non per un altro), il giudice può compensare le spese per evitare squilibri, ma ciò non vale a sostituire la prova richiesta al contribuente.
  • Per tentare di ottenere rimborso successivamente al pagamento eseguito in forza di cartella, è in genere necessario che il contribuente abbia preventivamente impugnato la cartella ovvero fornisca chiara e documentata prova di un errore di fatto o di diritto incompatibile con il titolo esecutivo.

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