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Interpello

Risposta n. 346 del 26/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante il credito spetterebbe anche alle imprese che, pur non avendo un rapporto contrattuale diretto con l’armatore, svolgono attività complementari a bordo di navi da crociera con personale marittimo dipendente, in quanto la ratio della norma è favorire l’occupazione nel settore e ridurre il costo del lavoro del personale imbarcato.

Credito d’imposta per personale di bordo su navi da crociera e limiti per il subappalto

Il quesito

L’istante chiede se, costituendo una società italiana o una stabile organizzazione in Italia e impiegando personale imbarcato su navi da crociera italiane per attività commerciali complementari svolte in virtù di un rapporto con un soggetto terzo autorizzato dall’armatore, possa fruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del d.l. n. 457/1997 e dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 488/1999 pur in assenza di un contratto diretto con l’armatore.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il credito d’imposta spetti solo ai soggetti che hanno un rapporto contrattuale diretto con l’armatore, come previsto espressamente dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 488/1999. La norma non include le imprese subappaltatrici e, trattandosi di agevolazione fiscale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. Pertanto, l’istante non può beneficiare del credito.

Credito d’imposta per attività di bordo su navi da crociera e limiti per le imprese subappaltatrici

L’interpello riguarda l’applicazione del credito d’imposta previsto per il settore marittimo ai soggetti che operano a bordo di navi da crociera, con particolare attenzione alla possibilità per un’impresa subappaltatrice di beneficiarne anche in assenza di un rapporto diretto con l’armatore. L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità, richiedendo un contratto diretto con l’armatore come presupposto essenziale dell’agevolazione.

Fattispecie rappresentata

La società Alfa, con sede legale a Cipro, fa parte del gruppo multinazionale Beta, attivo nei servizi per navi da crociera. Il gruppo opera a livello mondiale nella gestione di strutture recettive, ristoranti di bordo e servizi alberghieri e di ristorazione, sia su navi marittime sia su navi da crociera fluviale.

Nel caso descritto:

  • la società C è un armatore che opera con navi da crociera battenti bandiera italiana;
  • le navi di C sono iscritte nel Registro internazionale;
  • C è autorizzata ad appaltare servizi di bordo ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
  • la società H gestisce attività retail in aeroporti, stazioni ferroviarie, a bordo di navi da crociera e altri contesti simili;
  • C e H intendono stipulare un accordo per consentire a H di svolgere attività retail a bordo delle navi di C;
  • per eseguire tali attività, H intende avvalersi dei servizi dell’istante, che costituirà una società di capitali in Italia oppure una sede secondaria/stabile organizzazione in Italia.

L’istante prevede di assumere proprio personale dipendente, imbarcato sulle navi di C, applicando integralmente il contratto collettivo nazionale dei marittimi imbarcati su navi da crociera e assumendo la qualifica di sostituto d’imposta.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se, in qualità di sostituto d’imposta, possa fruire del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e dall’articolo 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pur non avendo un rapporto contrattuale diretto con l’armatore C, ma operando tramite una società terza H autorizzata dall’armatore.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo il contribuente, la finalità delle norme agevolative è quella di favorire l’occupazione nel settore marittimo e di ridurre il costo del lavoro di tutto il personale imbarcato. Di conseguenza, il credito dovrebbe spettare anche ai soggetti che impiegano lavoratori a bordo di navi da crociera nell’ambito di attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se tali soggetti operano indirettamente rispetto all’armatore.

L’istante ritiene che il beneficio sia applicabile se ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

  • la costituenda società o la sede secondaria è italiana;
  • l’impresa assume la qualifica di sostituto d’imposta e applica il contratto collettivo nazionale dei marittimi imbarcati su navi da crociera;
  • le navi su cui opera il personale battono bandiera italiana, sono iscritte nel Registro internazionale e sono autorizzate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 856/1986;
  • l’attività svolta è commerciale, complementare, accessoria o comunque relativa alla prestazione principale;
  • i contratti tra C e H e tra H e l’istante, ove necessario, sono autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama principalmente:

  • l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, che riconosce un credito d’imposta pari all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, utilizzabile per il versamento delle ritenute alla fonte;
  • l’articolo 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che estende il credito anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l’armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;
  • l’articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che consente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare l’armatore ad appaltare servizi complementari di bordo e altre attività commerciali a imprese nazionali o straniere dotate di rappresentante in Italia.

L’Agenzia richiama inoltre circolari INPS n. 137 del 26 luglio 2002 e n. 67 del 16 aprile 2004 per i profili assicurativi e previdenziali.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce la finalità delle norme agevolative, individuandola nel favorire la crescita occupazionale nel settore marittimo attraverso la riduzione del costo del lavoro per le imprese operanti nel comparto.

Tuttavia, osserva che l’articolo 13, comma 2, della legge n. 488/1999 riconosce il credito d’imposta solo ai soggetti che hanno un rapporto contrattuale diretto con l’armatore. La disposizione, pertanto, ha un ambito applicativo delimitato e non comprende le imprese subappaltatrici.

Parere conclusivo dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate conclude che:

  • il credito d’imposta spetta esclusivamente ai soggetti che operano in base a un contratto diretto con l’armatore;
  • le imprese subappaltatrici non sono menzionate dalla norma;
  • trattandosi di una disposizione agevolativa, non è possibile procedere a interpretazione analogica o estensiva.

Per tale motivo, l’istante non può fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 4 del d.l. n. 457/1997, come esteso dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 488/1999, nel caso in cui operi soltanto tramite un soggetto terzo e non abbia un rapporto contrattuale diretto con l’armatore.

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