Risposta n. 349 del 28/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che la rivalsa debba essere ammessa anche in assenza di un avviso di accertamento o rettifica, perché la definizione del PVC realizza comunque il pagamento definitivo della maggiore IVA e quindi deve operare il principio di neutralità dell’imposta.
Definizione agevolata del PVC e possibilità di rivalsa/detrazione dell’IVA versata
Il quesito
Se, dopo la definizione agevolata di un processo verbale di constatazione ex art. 1 del DL n. 119/2018, il contribuente possa rivalersi nei confronti del cessionario/committente per la maggiore IVA pagata e se, correlativamente, quest’ultimo possa detrarla.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’art. 60, comma 7, del DPR n. 633/1972 anche alla definizione agevolata del PVC, purché la maggiore IVA sia stata pagata a titolo definitivo; pertanto il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa per quanto effettivamente versato (anche ratealmente, pro quota) e il cessionario/committente può detrarre l’imposta addebitata in rivalsa.
Definizione agevolata del PVC e diritto di rivalsa IVA
L’interpello riguarda gli effetti, ai fini IVA, della definizione agevolata del contenuto di un processo verbale di constatazione (PVC) ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con specifico riferimento alla possibilità per il contribuente di esercitare la rivalsa della maggiore IVA pagata e alla corrispondente detrazione in capo al cessionario/committente.
Fattispecie concreta
A seguito di una verifica fiscale generale relativa al periodo d’imposta 2015, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate ha consegnato all’istante un PVC contenente, tra gli altri, un rilievo ai fini IVA per omessa fatturazione di operazioni imponibili relative a cessioni di prodotti. L’istante ha aderito alla definizione agevolata del contenuto integrale del PVC prevista dall’articolo 1 del DL n. 119/2018, definendo anche il rilievo IVA contestato.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se, in relazione alla maggiore IVA pagata per effetto della definizione agevolata del PVC, possa applicarsi l’articolo 60, settimo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente:
- diritto del cedente/prestatore a rivalersi nei confronti del cessionario/committente;
- diritto del cessionario/committente a detrarre l’imposta addebitata in rivalsa.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo il contribuente, la risposta deve essere positiva. La tesi si fonda sulla funzione dell’articolo 60, comma 7, del DPR n. 633/1972, volto a preservare la neutralità dell’IVA nei casi di pagamento definitivo della maggiore imposta accertata. A giudizio dell’istante, tale meccanismo non dovrebbe operare solo quando la maggiore IVA derivi da un avviso di accertamento o di rettifica, ma anche quando il pagamento avvenga in base a una definizione agevolata del PVC, che pur essendo un atto diverso dall’atto impositivo realizza comunque il pagamento definitivo dell’imposta.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 1 del DL 23 ottobre 2018, n. 119, che consente la definizione agevolata, entro il 31 maggio 2019, del contenuto integrale dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018;
- l’articolo 60, settimo comma, del DPR n. 633/1972, che riconosce al contribuente il diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica solo dopo il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, e attribuisce al cessionario/committente il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa entro il secondo anno successivo a quello del pagamento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la norma, testualmente, fa riferimento agli avvisi di accertamento o rettifica, ma richiama una prassi interpretativa non restrittiva, orientata alla salvaguardia della neutralità dell’imposta.
In particolare, viene richiamato:
- la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, che ha riconosciuto la rivalsa quando il pagamento della maggiore imposta avvenga sulla base di un accertamento divenuto definitivo anche tramite strumenti deflattivi del contenzioso;
- la circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, che ha ammesso l’applicazione dell’articolo 60, comma 7, anche in caso di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex articolo 11 del DL n. 50/2017;
- le risposte a interpello n. 128 e n. 129 del 23 aprile 2019, che hanno confermato l’orientamento nonostante le differenze tra le varie definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018.
Sulla base di tale impostazione, l’Agenzia ritiene che anche la definizione agevolata del PVC consenta la rivalsa della maggiore IVA, pur in assenza di un atto impositivo in senso stretto, purché il pagamento sia definitivo.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che:
- la rivalsa è ammessa per l’importo effettivamente pagato ai fini della definizione agevolata del PVC;
- in caso di pagamento rateale, la rivalsa può essere esercitata in proporzione alle singole rate versate;
- il versamento deve essere effettuato con il codice tributo PF03, relativo alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione ex art. 1 del DL n. 119/2018, come previsto dalla risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019;
- il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta a titolo di rivalsa.
In sintesi, l’interpello viene risolto in senso favorevole al contribuente, estendendo il meccanismo di rivalsa e detrazione anche alla maggiore IVA versata per effetto della definizione agevolata del PVC, in quanto pagamento definitivo idoneo a realizzare la neutralità dell’imposta.
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