Risposta n. 347 del 26/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che gli accordi e il successivo aumento di capitale siano contratti di investimento, non collegati alla carica di amministratore, e che quindi l’eventuale differenza tra valore delle azioni e prezzo di sottoscrizione non generi redditi da amministratore né obblighi di ritenuta in capo ad ALFA.
Assegnazione di azioni ai consiglieri in sede di aumento di capitale e ritenute fiscali
Il quesito
Il contribuente chiede come qualificare gli accordi per la futura cessione/sottoscrizione delle partecipazioni in ALFA e se, in caso di assegnazione di azioni ai consiglieri Q e G a condizioni diverse dal loro valore normale, emerga un reddito imponibile da assoggettare a ritenuta, anche con riferimento al Sig. G residente nel Regno Unito.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia dichiara inammissibile il quesito sulla qualificazione giuridica degli accordi, perché le condizioni sospensive non si sono avverate e gli accordi sono divenuti inefficaci. Nel merito, afferma che l’assegnazione di azioni ai consiglieri Q e G, riservata loro in ragione della carica, genera reddito assimilato a lavoro dipendente se il valore normale delle azioni supera il prezzo pagato; ALFA deve quindi operare la ritenuta IRPEF. Per il Sig. G, residente UK, il reddito è imponibile anche in Italia ai sensi della Convenzione, con ritenuta del 30% a titolo d’imposta.
Assegnazione di azioni ai consiglieri in sede di aumento di capitale
L’interpello riguarda il trattamento fiscale di un’operazione societaria connessa alla riorganizzazione di ALFA SGR S.p.A. e alla successiva sottoscrizione di nuove azioni da parte di soggetti legati alla governance della società. Il tema centrale è stabilire se l’eventuale vantaggio economico derivante dalla sottoscrizione di azioni a un prezzo inferiore al loro valore normale costituisca reddito imponibile in capo ai consiglieri coinvolti.
Contesto fattuale
ALFA SGR S.p.A. è stata costituita nel 2010 dalla Holding. Nel tempo si sono succeduti diversi accordi finalizzati all’ingresso nel capitale di soggetti collegati ai consiglieri della Holding e di ALFA.
In sintesi, i passaggi rilevanti sono stati i seguenti:
- nel 2014 il Sig. Q è stato nominato amministratore della Holding;
- è stato stipulato un primo accordo tra alcuni amministratori di ALFA e BETA S.r.l., società interamente partecipata e amministrata dallo stesso Sig. Q, per l’investimento nella Holding;
- il 19 dicembre 2014 ALFA ha conferito il ramo d’azienda relativo all’attività di gestione di fondi alternativi in ALFA LLP, ottenendo una partecipazione del 30%;
- il 16 febbraio 2015 il Sig. G è stato nominato consigliere di amministrazione di ALFA;
- il 3 dicembre 2015 la Holding ha sottoscritto con BETA S.r.l. un nuovo contratto condizionato per la vendita del 30% del capitale di ALFA;
- il 21 novembre 2016 è stato sottoscritto un ulteriore accordo condizionato tra Holding e Sig. G per la vendita del 7,5% del capitale di ALFA;
- poiché le condizioni sospensive non si sono avverate, tali accordi sono divenuti inefficaci;
- il 2 novembre 2018 il CdA della Holding ha deliberato che l’ingresso di BETA S.r.l. e del Sig. G in ALFA avvenisse non tramite compravendita, ma mediante sottoscrizione di nuove azioni emesse in aumento di capitale;
- ALFA ha quindi deliberato un aumento di capitale complessivo, con sovrapprezzo, riservato a BETA S.r.l. e al Sig. G.
Quesito del contribuente
L’istante chiede all’Agenzia di pronunciarsi su due aspetti:
- la corretta qualificazione giuridica degli accordi e dell’aumento di capitale che ne è seguito;
- la corretta applicazione dell’art. 24 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 23, 50, 51 e 52 del TUIR e dell’art. 16 della Convenzione Italia-Regno Unito, con particolare riguardo all’eventuale utilità percepita dai Sig.ri Q e G per la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il prezzo di sottoscrizione pagato da BETA S.r.l. e dal Sig. G.
Secondo il contribuente:
- gli accordi andrebbero qualificati come contratti di investimento;
- la successiva assegnazione delle azioni ai soggetti coinvolti non sarebbe collegata al loro ufficio di amministratori;
- pertanto, non sorgerebbe reddito imponibile in capo ai Sig.ri Q e G e ALFA non dovrebbe operare alcuna ritenuta.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama, in particolare:
- l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore;
- l’art. 52 TUIR, che per la determinazione dei redditi assimilati rinvia alle regole dell’art. 51 TUIR;
- l’art. 51 TUIR, fondato sul principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente;
- l’art. 9 TUIR, per la determinazione del valore normale delle azioni non quotate;
- l’art. 24 d.P.R. 600/1973, relativo all’obbligo di ritenuta;
- l’art. 23, comma 2, lett. b), TUIR, sulla territorialità dei redditi assimilati percepiti da non residenti;
- l’art. 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, che attribuisce potestà impositiva concorrente sui compensi percepiti in qualità di amministratore.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che l’operazione abbia natura di investimento e non di remunerazione dell’incarico societario. Di conseguenza, l’attribuzione di azioni a BETA S.r.l. e al Sig. G non costituirebbe un compenso in natura né per il Sig. Q né per il Sig. G, con esclusione dell’obbligo di ritenuta da parte di ALFA.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva anzitutto che il primo quesito è inammissibile, poiché gli accordi richiamati sono divenuti inefficaci per il mancato avveramento delle condizioni sospensive; pertanto, non è possibile esprimersi sulla loro qualificazione giuridica né sull’aumento di capitale che ne sarebbe conseguito.
Quanto al secondo quesito, l’Agenzia ricostruisce il regime fiscale delle assegnazioni di azioni ai soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare, afferma che:
- le somme e i valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente;
- il principio di onnicomprensività comporta l’inclusione anche dei compensi in natura, comprese le azioni;
- il meccanismo vale anche quando la sottoscrizione avvenga in occasione di un aumento di capitale successivo alla costituzione della società.
Nel caso concreto, dalla documentazione emerge che le nuove azioni di ALFA sono offerte in sottoscrizione ai Sig.ri Q e G proprio in quanto consiglieri di amministrazione e in via esclusiva per tale ragione. Ne deriva che l’eventuale differenza positiva tra:
- il valore normale delle azioni, e
- il prezzo di sottoscrizione effettivamente corrisposto, costituisce per ciascun soggetto reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 TUIR.
Per la determinazione del valore normale, l’Agenzia richiama l’art. 9 TUIR e afferma che, per azioni non quotate, il parametro non è il patrimonio netto contabile, ma il patrimonio netto effettivo della società, da risultare da una relazione giurata di stima riferita a una data compresa nei trenta giorni precedenti la delibera di assegnazione.
Trattamento del Sig. G residente nel Regno Unito
Per il Sig. G, residente nel Regno Unito, l’Agenzia precisa che il reddito assimilato a lavoro dipendente è imponibile in Italia anche ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), TUIR, in quanto corrisposto da soggetto residente in Italia.
Inoltre, l’art. 16 della Convenzione Italia-Regno Unito prevede che i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società residente nell’altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. Ne deriva una potestà impositiva concorrente tra Italia e Regno Unito.
Conseguentemente, nei confronti del Sig. G, ALFA deve operare una ritenuta a titolo di imposta del 30% ai sensi dell’art. 24, comma 1-ter, del d.P.R. 600/1973, sull’eventuale reddito assimilato a lavoro dipendente prodotto in Italia.
Conclusioni operative
In conclusione, l’interpello chiarisce che:
- il quesito sulla qualificazione degli accordi è dichiarato inammissibile per sopravvenuta inefficacia degli stessi;
- la sottoscrizione di azioni riservata ai consiglieri di amministrazione, se effettuata a condizioni di favore rispetto al valore normale, genera reddito assimilato a lavoro dipendente;
- ALFA è tenuta a operare la ritenuta IRPEF sull’eventuale differenza imponibile;
- per il Sig. G residente nel Regno Unito, la tassazione in Italia è confermata anche in base alla Convenzione internazionale, con ritenuta del 30% a titolo d’imposta.
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