Risposta n. 350 del 28/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che l’acconto 2019 della procedura debba essere calcolato con il metodo "storico speciale" e pari al 97% della media dei versamenti effettuati dalla procedura nei primi tre trimestri del 2019, includendo anche le eccedenze creditorie della controllata e della dichiarazione IVA dell’anno precedente.
Liquidazione dell’IVA di gruppo e calcolo dell’acconto annuale 2019
Il quesito
La società controllante chiede come determinare l’acconto IVA della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, considerando che essa applica il metodo "storico speciale" mentre la controllata applica un metodo diverso e che vi sono posizioni creditorie/debitorie trasferite tra le società.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia non condivide la soluzione proposta. Conferma che, nell’IVA di gruppo, l’acconto è determinato e versato dalla controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole partecipanti: ciascuna società applica il proprio metodo di calcolo, e la controllante somma algebricamente gli importi. Per la controllante soggetta al metodo "storico speciale" l’acconto è il 97% della media dei versamenti trimestrali del periodo di riferimento; per la controllata valgono le regole ordinarie (88% del mese di dicembre precedente o previsionale). Se la controllante usa il metodo "effettivo", tale metodo deve essere adottato anche dalla controllata.
Liquidazione dell’IVA di gruppo e determinazione dell’acconto annuale
L’interpello riguarda la corretta determinazione dell’acconto IVA nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. La questione nasce dal fatto che la società controllante partecipa alla procedura insieme a una controllata, ma le due società sono assoggettate a regole diverse per il calcolo dell’acconto.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La controllante, indicata come [ALFA], esegue liquidazioni periodiche trimestrali ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972 e trasferisce alla procedura eccedenze debitorie. La controllata [BETA] effettua invece liquidazioni periodiche mensili e trasferisce eccedenze creditorie.
L’istante precisa inoltre che, in quanto soggetto rientrante nell’ambito dei decreti ministeriali 24 ottobre 2000, n. 366 e n. 370, avendo versato nell’anno solare precedente un’IVA superiore a 2 milioni di euro, è tenuta a determinare l’acconto con il metodo di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ossia il cosiddetto metodo "storico speciale".
Quesito posto all’Agenzia
La società chiede quale sia la corretta modalità di calcolo dell’acconto dovuto dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. In particolare, il dubbio riguarda se l’acconto debba essere determinato tenendo conto:
- delle posizioni creditorie della controllata [BETA];
- dell’eventuale eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale della procedura relativa all’anno precedente.
L’istante segnala inoltre che, fino a quel momento, aveva calcolato l’acconto senza considerare tali crediti e applicando il 97% della media dei debiti trasferiti alla procedura nei primi tre trimestri dell’anno cui l’acconto si riferisce.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, per il 2019 l’acconto della procedura avrebbe dovuto essere:
- determinato con il metodo "storico speciale";
- pari al 97% della media dei versamenti effettuati dalla procedura nei primi tre trimestri del 2019.
La società osserva che, in questo modo, il versamento risultante dal calcolo compensativo del primo trimestre 2019 terrebbe già conto sia delle eccedenze di credito della controllata [BETA], sia delle eccedenze di credito della dichiarazione IVA della procedura relativa all’anno precedente.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama i seguenti riferimenti:
- articolo 73, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sulla liquidazione dell’IVA di gruppo;
- articolo 74, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, per le liquidazioni periodiche trimestrali;
- articolo 6 della legge 23 dicembre 1990, n. 405, che consente il calcolo dell’acconto con i metodi "storico", "previsionale" o "effettivo";
- articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il metodo "storico speciale";
- circolare n. 52 del 3 dicembre 1991;
- circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene non condivisibile la soluzione proposta dall’istante.
In linea generale, nell’ambito dell’IVA di gruppo, la determinazione e il successivo versamento dell’acconto annuale devono essere effettuati dalla società controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società partecipanti alla procedura.
Gli importi comunicati dalle società:
- possono essere calcolati con il metodo "storico", "previsionale" o "effettivo" ex articolo 6 della legge n. 405 del 1990;
- devono invece essere determinati con il metodo "storico speciale" dalle società che rientrano nei decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 2000 e che nell’anno solare precedente hanno versato IVA per oltre 2 milioni di euro.
Per queste ultime, ai fini della determinazione dell’imposta versata nell’anno precedente e della base di commisurazione dell’acconto, occorre tenere conto anche dell’imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla controllante.
La controllante, una volta ricevuti i dati delle partecipanti, deve quindi:
- calcolare il proprio acconto nella misura del 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali effettuati o che avrebbero dovuto essere effettuati nei precedenti trimestri dell’anno in corso, applicando il metodo "storico speciale";
- calcolare l’acconto della controllata [BETA] nella misura dell’88% del versamento effettuato o dovuto per il mese di dicembre dell’anno precedente, oppure, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso, secondo il metodo "storico" o "previsionale";
- sommare algebricamente i due importi e versare il risultato.
L’Agenzia precisa infine che, qualora la controllante opti per il metodo "effettivo", tale criterio deve essere adottato anche dalla controllata.
Conclusioni operative
Per l’acconto 2019 della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, la controllante non può determinare un unico importo sulla base della sola media dei versamenti della procedura nel suo complesso. Deve invece applicare le regole proprie di ciascuna società partecipante e poi effettuare la somma algebrica dei rispettivi acconti, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa e dalla prassi richiamate.
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