Risposta n. 345 del 26/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che Alfa REIT sia assimilabile a un OICR estero, in quanto patrimonio raccolto presso una pluralità di investitori, gestito da un soggetto autorizzato e vigilato a Singapore, con politica di investimento predeterminata e autonomia dei partecipanti. Da ciò fa discendere la non applicazione della ritenuta sui proventi del fondo immobiliare italiano, sia in via diretta sia indiretta tramite veicolo residente in Paese white list.
Regime fiscale dei proventi di un fondo immobiliare italiano corrisposti a un REIT di Singapore
Il quesito
Il contribuente chiede se Alfa REIT, gestito da una società di Singapore e investitore in un fondo immobiliare italiano, possa essere considerato un investitore istituzionale/OICR estero ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del DL 78/2010, con conseguente applicazione dell’esenzione da ritenuta sui proventi del fondo ex articolo 7, comma 3, del DL 351/2001, anche in caso di investimento indiretto tramite veicolo white list interamente controllato.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, nel caso concreto e sulla base della disciplina di Singapore rappresentata, Alfa REIT possa essere assimilato a un OICR estero, quindi a un investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del DL 78/2010. Di conseguenza, i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano ad Alfa REIT beneficiano del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 7, comma 3, del DL 351/2001, anche per l’investimento indiretto tramite veicolo white list integralmente controllato, se ricorrono i medesimi presupposti.
Proventi di un fondo immobiliare italiano corrisposti a un REIT di Singapore
L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano a favore di Alfa REIT, struttura di diritto singaporiano gestita da una società residente a Singapore. Il nodo interpretativo è se tale soggetto possa qualificarsi come OICR estero/investitore istituzionale, con conseguente applicazione dell’esenzione da ritenuta prevista per alcuni proventi dei fondi immobiliari italiani.
Fattispecie e contesto
L’istante è una Private Limited Company costituita e fiscalmente residente a Singapore. Ha richiesto alla Monetary Authority of Singapore l’autorizzazione a gestire un real estate investment trust denominato Alfa REIT, disciplinato da un deed of trust stipulato con il trustee Delta, nel cui nome sono registrati i beni del REIT, mentre la gestione è affidata alla società istante.
Alfa REIT valuta di investire in un fondo immobiliare italiano speculativo di prossima costituzione, gestito da Beta SGR S.p.A. Il REIT è suddiviso in quote e la gestione è esercitata con piena discrezionalità del gestore, nel rispetto di una politica predeterminata e con il solo scopo di generare profitto per gli investitori.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede chiarimenti sul regime fiscale dei proventi percepiti da Alfa REIT e derivanti dalla partecipazione, diretta oppure indiretta tramite un veicolo residente in un Paese white list interamente controllato dal REIT, al fondo immobiliare italiano.
In particolare, domanda se Alfa REIT possa essere considerato tra gli “investitori istituzionali” di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con la conseguenza che ai proventi del fondo immobiliare si applichi il regime di esenzione da ritenuta previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.
Soluzione interpretativa proposta
L’istante ritiene che Alfa REIT sia un organismo di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, localizzato nello Stato in cui il gestore è registrato e sottoposto alla vigilanza dell’Autorità competente.
Secondo la prospettazione del contribuente, Alfa REIT sarebbe assimilabile a un OICR perché:
- il capitale è raccolto mediante contribuzioni di una pluralità di investitori;
- le quote sono sottoscritte da più soggetti;
- la politica di investimento è predeterminata nell’atto di trust;
- gli investitori non partecipano alla gestione né controllano le scelte di investimento;
- il gestore è stabilito in un Paese white list ed è soggetto a supervisione estera.
A supporto, viene richiamata la disciplina singaporiana del Securities and Futures Act, che regolerebbe sia gli intermediari sia i collective investment schemes, oltre alla circostanza che sul sito della Borsa di Singapore i REIT sono qualificati come funds. L’istante distingue i REIT di Singapore da quelli di altre giurisdizioni, come gli USA, assumendo che nel caso singaporiano vi sia sostanziale analogia con i fondi immobiliari italiani.
Normativa richiamata e criteri rilevanti
L’Agenzia richiama innanzitutto le definizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettere j) e k), del TUF:
- il fondo comune di investimento è un OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
- l’OICR è l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi, e investito secondo una politica di investimento predeterminata.
Sul piano fiscale, viene richiamato l’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351 del 2001, che prevede la non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri istituiti in Stati o territori inclusi nella white list del decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche.
L’Agenzia richiama inoltre la risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2013, precisando che il regime può applicarsi anche in caso di partecipazione indiretta tramite veicoli societari residenti in Paesi white list, se tali veicoli sono integralmente partecipati da investitori esteri con i medesimi requisiti.
Infine, viene citata la circolare n. 2/E del 2012, secondo cui gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa dello Stato estero di istituzione, presentano requisiti sostanziali e finalità di investimento analoghi ai fondi italiani, a prescindere dalla forma giuridica, purché sia presente una forma di vigilanza sul fondo o sul soggetto incaricato della gestione.
Valutazioni dell’Agenzia sulle strutture REIT
L’Agenzia osserva in via generale che, per i REIT, la mera somiglianza delle attività commerciali con quelle sottostanti agli investimenti dei fondi immobiliari non è sufficiente per assimilarli ai fondi o agli OICR. In via generale, tali strutture non presentano alcune caratteristiche tipiche dei fondi, poiché:
- non hanno una politica di investimento predeterminata, ma una strategia commerciale modificabile;
- non sono caratterizzate da una durata limitata, ma da un business tendenzialmente perpetuo;
- hanno uno scopo commerciale e spesso utilizzano una struttura societaria.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie, tuttavia, l’Agenzia ritiene che, alla luce delle informazioni fornite e della disciplina di Singapore sui REIT, sia possibile assimilare Alfa REIT a un OICR, ossia a un patrimonio separato raccolto tra una pluralità di investitori e gestito con finalità speculative nell’interesse degli stessi, come definito dal TUF.
La conclusione si fonda su due elementi principali:
- la presenza della pluralità degli investitori, con raccolta di capitali tramite contribuzioni effettuate secondo l’atto di trust, politica di investimento predeterminata, gestione vincolata e assenza di partecipazione degli investitori alle decisioni gestorie;
- l’esistenza di un gestore residente a Singapore, Paese white list, che opererà sotto la supervisione dell’Autorità di vigilanza locale, previa autorizzazione come Capital Markets Services License.
Pertanto, a condizione che Alfa REIT abbia le caratteristiche tipiche di un OICR ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF, esso può rientrare tra gli “investitori istituzionali” di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010. Conseguentemente, i proventi erogati dal fondo immobiliare italiano ad Alfa REIT sono soggetti al regime di non imponibilità di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351 del 2001.
Conclusioni operative
L’interpello si conclude con un esito favorevole al contribuente: i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano ad Alfa REIT non sono assoggettati a ritenuta, purché permangano i presupposti di qualificazione del REIT come OICR estero/investitore istituzionale e sia rispettata la localizzazione in un Paese white list. L’Agenzia estende tale impostazione anche all’ipotesi di investimento indiretto tramite veicolo interamente controllato e residente in Paese white list, nei limiti già chiariti dalla prassi richiamata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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