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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19356/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per lesioni personali (giudicate guaribili in giorni tre) per avere colpito la vittima con un pressino della macchina del caffè. Il ricorso per cassazione si fondava su cinque motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 522 c.p.p.) per una qualificazione sotto art. 582 co.2 c.p. non presente nel capo di imputazione; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di acquisizione e motivazione delle prove, con specifica censura dell'omessa acquisizione della videoregistrazione del bar e contestazione dell'attendibilità della persona offesa; 3) travisamento della prova e violazione del diritto di difesa per uso, da parte del giudice, di immagini tratte da Google Maps non acquisite in dibattimento; 4) ingiustificato diniego del prevalere delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 5) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale senza accertamento della capacità economica (art.163 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi 1, 3, 4 e 5 sono stati ritenuti preclusi ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p. perché dedotti per la prima volta in cassazione e non oggetto di doglianza in appello; il motivo 2 è stato valutato come una richiesta di revisione del merito relativamente all'attendibilità della persona offesa e all'apprezzamento delle prove, e perciò inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto preclusa la deduzione di una diversa specificazione della fattispecie penale se non proposta in appello

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità di assunzione della prova; la censura relativa a presunte irregolarità probatorie è stata considerata come riesame del merito e quindi inammissibile in Cassazione ove non adeguatamente proposta in appello

  • art. 606 co. 3 cod. proc. pen.

    Preclusione delle violazioni di legge non dedotte in appello; base normativa utilizzata per dichiarare inammissibili i motivi proposti per la prima volta in cassazione

  • art. 582 co. 2 cod. pen.

    Norma penale relativa alle lesioni personali aggravate; il Tribunale aveva qualificato il fatto ai sensi di questa norma, ma la ricorrente ha contestato tale qualificazione che non era stata oggetto del capo di imputazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti e sul loro giudizio di prevalenza; la Corte ha ritenuto la questione preclusa e, comunque, valutazione di merito del giudice di merito

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la subordinazione della sospensione al pagamento di una provvisionale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; invocata per la comminazione delle spese

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in presenza di colpa nel ricorso

Massime di principio

  • Non è possibile sollevare in Cassazione questioni di diritto non dedotte in appello: tali doglianze risultano inammissibili per preclusione ai sensi dell'art. 606 co.3 c.p.p.
  • Le censure che, in sostanza, richiedono una rivalutazione del merito o dell'attendibilità delle prove sono inammissibili in Cassazione; vanno valutate e impugnate già in appello
  • Se si critica l'omessa acquisizione di un documento o di una registrazione (es. videoregistrazione di un locale), la censura deve essere tempestivamente dedotta e valorizzata in appello con indicazione dell'utilità probatoria
  • L'utilizzo di fonti aperte (es. immagini reperite in rete) può essere rilevante per fatti non contestati o per valutazioni di esperienza, ma l'eventuale uso da parte del giudice deve essere contestato già in sede di merito per poterne discutere in cassazione
  • La subordinazione della sospensione condizionale di pena al pagamento di una provvisionale è tipicamente un apprezzamento di fatto del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione
  • Un ricorso manifestamente pretestuoso o proposto con colpa può comportare sanzioni economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende); valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre il gravame

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