Cassazione Penale, Sentenza n. 33617/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Ettorre aveva chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, di una sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare. Il GIP aveva rigettato l'istanza valorizzando lo status detentionis del condannato (fine pena 2027), l'incertezza sulla disponibilità dell'ente per il lavoro di pubblica utilità e la "personalità del reo"; il ricorrente ha censurato la motivazione come astratta e insufficiente, ha rilevato l'erronea valorizzazione dello status detentivo e ha richiamato la riforma (cd. riforma Cartabia) che ha eliminato la recidiva reiterata quale causa ostativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha escluso la considerazione della requisitoria del Pubblico Ministero per essere stata depositata tardivamente; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame, ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo inadeguato il giudizio prognostico (limitandosi a un generico riferimento alla "personalità del reo" e allo status detentionis). La Corte ha ricordato che lo status di detenuto non costituisce di per sé causa ostativa e che il giudice deve svolgere una valutazione prognostica specifica, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., valutando anche la condotta post delictum e, se necessario, attivando i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti»
Definisce la procedura operativa per l'applicazione delle pene sostitutive al termine del processo; autorizza il giudice a valutare e disporre la sostituzione se ricorrono le condizioni di legge e supporta l'uso, in sede esecutiva, dei poteri istruttori per formare un giudizio prognostico adeguato.
art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disposizione transitoria)
«Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione... può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive... al giudice dell'esecuzione...»
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza ad esaminare le istanze di applicazione delle pene sostitutive in casi pendenti alla data di entrata in vigore, estendendo l'applicabilità delle nuove norme più favorevoli.
art. 58 legge n. 689/1981
Stabilisce che il giudice può disporre pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione e, mediante prescrizioni, prevengono il pericolo di nuovi reati; la scelta deve essere ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e motivata.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per determinare la pena (tra cui personalità del reo, gravità del fatto, precedenti), che devono essere declinati in chiave prognostica nel giudizio sulle pene sostitutive.
art. 62, art. 63 e art. 70 legge n. 689/1981
art. 62: «Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto... La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione»; art. 63: «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto... Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità»; art. 70: disciplina la coesistenza di più titoli
Dimostrano che la legge prevede regole per l'esecuzione delle pene sostitutive anche quando il condannato è detenuto: lo status detentionis non impedisce di disporre la sostituzione, che può iniziare dopo la dimissione; le questioni di coesistenza vanno risolte in sede esecutiva secondo art. 70.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce termini per il deposito di memorie e requisitorie in vista dell'udienza camerale; la Corte ha ritenuto tardiva la requisitoria del P.G. depositata oltre il termine e perciò non considerabile.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al procedimento con cui il condannato può presentare istanza al giudice dell'esecuzione (richiamata nel testo come termine procedurale per l'istanza).
art. 59 legge n. 689/1981 (richiama la modifica della riforma "Cartabia")
Secondo la difesa, la modifica intervenuta ha eliminato la recidiva reiterata quale causa ostativa all'applicazione delle pene sostitutive; la Corte segnala che il legislatore ha ridotto o eliminato alcune cause ostative precedentemente rilevanti.
Massime di principio
- Lo status di detenuto non costituisce automaticamente un ostacolo all'applicazione di pene sostitutive: il giudice deve valutare la fattibilità dell'esecuzione (dimissione e presa in carico dall'U.E.P.E.) ma non può rigettare l'istanza limitandosi allo 'status detentionis'.
- La mera affermazione generica sulla "personalità del reo" è insufficiente: il giudice deve svolgere e motivare un giudizio prognostico specifico, ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p., considerando anche la condotta post delictum e le condizioni personali e di vita.
- In caso di dubbio sulla possibilità di eseguire subito la pena sostitutiva (es. disponibilità dell'ente), la questione relativa alla coesistenza di più titoli (più pene) va risolta nella fase esecutiva secondo art. 70 l. 689/1981, non come motivo assoluto per rigettare l'istanza in sede cognitiva/esecutiva iniziale.
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato ad applicare le norme transitorie (art. 95 d.lgs.150/2022), deve comportarsi come giudice di cognizione rispetto all'accertamento delle precondizioni e può esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis c.p.p. per formare una valutazione completa.
- Le eccezioni procedurali del Pubblico Ministero depositate oltre i termini previsti per le memorie camerali possono essere escluse dal sindacato in Cassazione se tardive; le parti devono rispettare i termini per assicurare il contraddittorio cartolare.
- Se la misura sostitutiva viene negata, il provvedimento deve indicare specificamente le ragioni (perché le prescrizioni non sarebbero adempiute, perché la misura non è idonea alla rieducazione o alla prevenzione di nuovi reati), altrimenti è annullabile e rinviabile per nuovo esame.
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