Sentenza n. 1612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 776/2025, resa tra le parti che ha respinto il ricorso n. 980/2024 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Monopoli: (ricorso principale) a) del provvedimento 26 luglio 2024 n. reg. 76 e prot. n. 54115/24, comunicato il successivo 29 luglio, con cui il Dirigente della I Area organizzativa ha rilasciato alla Cala Diavolo s.r.l. autorizzazione ad effettuare pubblici trattenimenti e spettacoli presso l’omonimo stabilimento balneare in località contrada Santo Stefano; dei pareri favorevoli della Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo di cui ai seguenti verbali: b) n. 04/2024 del 18 giugno 2024; c) n. 08/2024 del 12 luglio 2024; d) n. 09/2024 del 25 luglio 2024; (motivi aggiunti, depositati il giorno 22 aprile 2024) e) del provvedimento 17 aprile 2025 n. reg. 76 e prot. n. 27087/2025, comunicato il successivo 18 aprile, con cui il medesimo Dirigente ha rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione predetta; f) del parere favorevole della Commissione comunale di cui al verbale n.04/2025 del 15 aprile 2025; e in ogni caso di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l’autorizzazione allo svolgimento di pubblici trattenimenti e spettacoli presso uno stabilimento balneare, i relativi pareri della Commissione comunale di vigilanza e il successivo rinnovo dell’autorizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (residenti vicini)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo: erronea delimitazione del thema decidendum, poiché le doglianze riguardavano la legittimità dell’esercizio del potere autorizzatorio comunale e non il solo superamento dei limiti acustici durante l’esercizio; violazione del d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 e difetto di istruttoria, perché la relazione tecnica previsionale era stata redatta in orario mattutino e in assenza di persone, senza considerare le condizioni ricorrenti di esercizio e la capienza massima del locale; mancata rivalutazione dell’impatto acustico dopo la sostituzione dell’impianto; utilizzo di una relazione acustica risalente al 2023, anteriore all’autorizzazione e non idonea a descrivere lo stato effettivo della struttura; erronea valorizzazione del sopralluogo del 9 giugno 2024, estraneo al procedimento autorizzatorio; inidoneità del sopralluogo disposto in sede cautelare, svolto senza intrattenimento danzante e con un numero di presenti non rappresentativo; illegittimità del rinnovo del 2025, ritenuto meramente formale e privo di una nuova istruttoria acustica; erronea regolazione delle spese. È stata inoltre proposta istanza di verificazione mediante misurazioni fonometriche a sorpresa presso le abitazioni degli appellanti. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse, l’improcedibilità dell’appello e dei motivi aggiunti e l’inidoneità della dichiarazione di interesse ai fini risarcitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, chiarendo che il giudizio riguardava la fase genetica del potere autorizzatorio e la completezza dell’istruttoria comunale, non l’accertamento privatistico del superamento delle immissioni durante l’esercizio. Ha riconosciuto l’interesse degli appellanti anche se le abitazioni erano utilizzate soltanto stagionalmente e indipendentemente dall’eventuale carenza di abitabilità, trattandosi di tutela dall’inquinamento acustico distinta dalla disciplina edilizia. Ha ritenuto sufficiente la dichiarazione di interesse a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. per procedere all’accertamento dell’illegittimità degli atti, senza necessità di avere già proposto o specificato una domanda risarcitoria. Nel merito, ha stabilito che gli accertamenti previsti dall’art. 5 del d.P.C.M. n. 215/1999 operano già nella fase preliminare di rilascio dell’autorizzazione, quando l’impianto è potenzialmente idoneo a superare i limiti, e devono essere svolti nelle condizioni di esercizio più ricorrenti, considerando il numero medio degli avventori, il tipo di emissione sonora e le impostazioni abituali dell’impianto. La relazione del 25 giugno 2024, eseguita di mattina e in assenza di persone, non era conforme a tali prescrizioni; era inoltre irrazionale qualificare come pressoché trascurabile il rumore antropico di una struttura con capienza di 980 persone. Il Comune avrebbe quindi dovuto verificare la conformità della relazione e non recepirla senza ulteriori controlli. Il sopralluogo del 9 giugno 2024, effettuato dai tecnici delle parti, non poteva colmare la lacuna perché esterno al procedimento. Parimenti, la relazione del 2023 non era idonea a dare attuazione alla prescrizione della relazione previsionale di svolgere, durante l’attività, una nuova indagine fonometrica sull’efficacia delle misure di mitigazione. Anche il rinnovo del 2025 è risultato viziato, poiché meramente formale e privo di una nuova relazione acustica e di un’adeguata istruttoria. Il sopralluogo del 31 agosto 2024 è stato ritenuto inidoneo perché svolto senza pubblico trattenimento danzante e con condizioni non rappresentative dell’utilizzazione della struttura. Il giudice ha esercitato un sindacato pieno sull’attendibilità delle operazioni tecniche, rilevando carenze istruttorie, incoerenza del percorso valutativo e manifesta irragionevolezza delle verifiche. Il Comune e la società controinteressata sono stati condannati in solido alle spese dei due gradi, liquidate in complessivi euro 12.000, con ripartizione interna di euro 7.000 a carico del Comune ed euro 5.000 a carico della società.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse all’annullamento, la dichiarazione dell’interesse a fini risarcitori è condizione necessaria e sufficiente per imporre al giudice l’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’atto; non occorre che la domanda risarcitoria sia già stata proposta o che ne siano stati specificati i presupposti.
art. 64 c.p.a.
Le allegazioni di falsità dei risultati delle relazioni tecniche non possono essere considerate se non sono provate.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza secondo i criteri richiamati dal codice di procedura civile.
artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c.
Sono richiamati per la regolazione delle spese processuali; nel caso concreto non ricorrevano motivi di compensazione.
art. 3, comma 1, lettera h), l. 447/1995
Costituisce la base legislativa della disciplina regolamentare sui requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.
artt. 4, 5 e 6 d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215
“nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell’impianto”
Gli accertamenti acustici, inclusi quelli relativi agli impianti potenzialmente idonei a superare i limiti, devono essere effettuati già nella fase preliminare al rilascio dell’autorizzazione e in condizioni rappresentative dell’esercizio ordinario. Se emergono superamenti, il gestore deve adottare gli interventi necessari a impedirli.
art. 4 l. 4 gennaio 1968, n. 15
È richiamato dal d.P.C.M. n. 215/1999 quale base per la dichiarazione sostitutiva relativa all’esito degli accertamenti acustici.
art. 3 ordinanza comunale n. 324/2015, come modificata dall’ordinanza n. 333/2015
È richiamata per rilevare che, fuori dal centro storico, la diffusione sonora poteva proseguire fino alle ore 5:00; il sopralluogo cautelare non aveva quindi verificato tutte le condizioni concretamente autorizzate.
Massime di principio
- La controversia sulla completezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione nella fase di rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti, anche con riguardo alla prevenzione dell’inquinamento acustico, rientra nella giurisdizione amministrativa; è distinta dalla controversia tra privati relativa al superamento delle immissioni durante l’esercizio dell’attività.
- Gli accertamenti acustici previsti dall’art. 5 del d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 si collocano già nella fase preliminare di rilascio dell’autorizzazione quando l’impianto è potenzialmente idoneo a superare i limiti, e devono essere svolti in condizioni di esercizio rappresentative, considerando il numero medio degli avventori, il tipo di emissione sonora e le impostazioni abituali dell’impianto.
- Una relazione acustica eseguita in orario mattutino e in assenza di persone non è idonea a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5 del d.P.C.M. n. 215/1999 per una struttura destinata a ospitare un numero elevato di persone, soprattutto quando qualifica come trascurabile il rumore antropico senza adeguata giustificazione tecnica.
- Il Comune non può colmare le lacune dell’istruttoria autorizzatoria mediante accertamenti tecnici svolti al di fuori del procedimento, né mediante documentazione acustica risalente e riferita a una situazione non coincidente con quella esistente al momento dell’autorizzazione; il rinnovo del titolo richiede una verifica attuale e adeguata delle condizioni acustiche.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica comprende la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, della coerenza dei criteri applicati e della correttezza del procedimento valutativo; non si limita a un controllo meramente formale ed estrinseco.
- Ai fini dell’art. 34, comma 3, c.p.a., la dichiarazione tempestiva dell’interesse a una decisione ai fini risarcitori è sufficiente per imporre al giudice l’accertamento dell’illegittimità dell’atto divenuto improcedibile, senza necessità di proporre contestualmente la domanda risarcitoria o di illustrarne preventivamente tutti i presupposti.
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