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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07600/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile, ovvero rigettato, l'istanza presentata nell'interesse del condannato per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo la violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., dei principi CEDU e degli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo in sostanza che il provvedimento avrebbe erroneamente negato i benefici richiesti. La Corte rileva però che il ricorso è costruito in modo disordinato, generico, prolisso e caotico, tale da non consentire di ricondurre le doglianze a specifici vizi di legittimità; inoltre osserva che le censure sembrano in realtà investire definitive declaratorie di responsabilità e la qualificazione giuridica dei reati, quindi questioni estranee alla fase esecutiva e di sorveglianza in cui si colloca il provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo confuso, non specifico e non idoneo a incidere sul contenuto dell'ordinanza impugnata, anche perché riferite in parte a profili ormai coperti da giudicato e alla qualificazione dei reati, estranei alla fase esecutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    È richiamato dalla difesa come parametro violato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sul suo contenuto, se non che la doglianza non coglieva il tema della fase esecutiva/sorveglianza.

  • art. 81 c.p.

    È invocato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dei reati; la Corte osserva che tale contestazione attiene a profili già definiti con giudicato e non al provvedimento impugnato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale, senza specifica trattazione nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale, senza specifica trattazione nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve esporre censure specifiche e riconducibili ai vizi di legittimità deducibili; un'esposizione caotica, disordinata e generica non consente l'ordinato inquadramento delle doglianze e comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, per struttura espositiva caotica, generica e prolissa, non consenta di individuare con chiarezza i singoli motivi e di ricondurli ai vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Il requisito di specificità del ricorso impone una censura ordinata della motivazione del provvedimento impugnato; doglianze disorganiche o scarsamente perspicue non sono scrutinabili nel merito.
  • Nel giudizio di sorveglianza o nella fase esecutiva non possono essere riproposte contestazioni contro la definitiva affermazione di responsabilità o contro la qualificazione giuridica dei reati già coperte da giudicato, se il provvedimento impugnato riguarda esclusivamente la concessione di benefici o misure alternative.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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