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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22896/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello per due motivi principali: 1) violazione degli artt. 187 e 533 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU e carenza di motivazione relativamente agli anni d'imposta 2013 e 2014, sostenendo che la Corte avrebbe indebitamente ribaltato sull'imputata gli addebiti fiscali del fornitore Calogero (presunta 'cartiera'), senza provare la retrocessione delle somme e senza dare prova delle prestazioni effettivamente rese; lamentava quindi inversione dell'onere della prova e motivazione apparente sull'antieconomicità delle prestazioni. 2) vizio relativo alla confisca e presunta violazione del divieto di ne bis in idem (art. 12-bis e art. 21-ter D.lgs. 74/2000, art. 4 Protocollo n.7 CEDU e art. 50 CDFUE), sostenendo che identiche contestazioni erano già state oggetto di sanzioni amministrative e che ciò avrebbe dovuto ostare o ridurre la sanzione penale/effetti confiscatori; inoltre deduceva un travisamento di fatto riguardo a una sentenza della CTR Lombardia del 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte di appello abbia fornito un quadro probatorio coerente e univoco: le fatture erano emesse da una società 'cartiera' (assenza di contabilità, dipendenti, dichiarazioni fiscali, movimenti bancari sospetti) e l'antieconomicità e l'incongruità delle prestazioni erano adeguatamente motivate; di conseguenza l'onere, per la difesa, di proporre elementi contrari per dimostrare l'effettiva prestazione era legittimo e non si è verificata una indebita inversione dell'onere della prova. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e infondata: il divieto di ne bis in idem non impedisce che a uno stesso fatto storico seguano sanzioni amministrative e penali quando sussista connessione sostanziale e temporale e se sia garantito un meccanismo compensativo per evitare sproporzione; nulla di ciò è stato efficacemente dedotto dalla ricorrente. La confisca è stata considerata distinta dalla funzione punitiva e volta al ripristino dell'ordine economico. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e ordine di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Riferimento all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che, alla luce del quadro probatorio accusatorio, non vi sia stata inversione dell'onere della prova; l'imputata doveva produrre elementi di prova contrari.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione del giudizio e valutazione delle prove; la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta congrua e completa.

  • art. 6 CEDU

    Invocato con riferimento al diritto a un processo equo e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia dell'art. 6 CEDU.

  • art. 12-bis D.lgs. 74/2000

    Richiamato nel contesto delle sanzioni tributarie; la Corte ha valutato che la previsione nazionale non impedisce di affiancare sanzioni amministrative e penali quando sussistano connessioni e meccanismi compensativi.

  • art. 21-ter D.lgs. 74/2000

    Norma sulla compensazione tra sanzioni amministrative e penali: la Corte osserva che l'esistenza di meccanismi per tenere conto di sanzioni già irrogate rende compatibile la doppia sanzione, senza automatica violazione del ne bis in idem.

  • art. 4 Protocollo n.7 CEDU

    Riferimento al divieto di doppio giudizio: la Corte rileva che non c'è automatica violazione quando amministrazione e giudice penale intervengono sullo stesso fatto, se previste garanzie compensative.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE (CDFUE)

    Richiamato in tema di ne bis in idem e proporzionalità; la Corte sottolinea il principio della proporzionalità nel trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 49 par. 3 CDFUE

    Collegato al principio di proporzionalità della pena rispetto alle garanzie costituzionali ed europee; usato per motivare l'esigenza di compensazione tra sanzioni.

  • art. 619 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui il vizio di motivazione non è configurabile rispetto ad argomentazioni meramente giuridiche delle parti; la Corte può correggere la motivazione se la decisione in diritto è corretta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del procedimento.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della sanzione penale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per i limiti e finalità della pena e per il principio di proporzionalità.

  • art. 124 D.lgs. 175/2024

    Norma recente richiamata che prevede che, quando per lo stesso fatto siano state applicate sanzioni penali e amministrative, il giudice tenga conto di quelle già irrogate per ridurne la misura; la Corte rileva la rilevanza di questo meccanismo compensativo.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186

    Citata in relazione alla misura equitativa del contributo alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il quadro probatorio è fatto di elementi indiziari convergenti (assenza di contabilità, movimenti bancari sospetti, antieconomicità delle prestazioni), il giudice può ritenere sussistente l'operatività di una 'cartiera' e la non esistenza delle operazioni: in tali casi l'onere di fornire elementi contrari spetta alla difesa.
  • La semplice prova di pagamenti effettuati dall'acquirente non esclude automaticamente la responsabilità penale: è necessario dimostrare l'effettiva corrispondenza delle prestazioni rese e la regolarità fiscale del fornitore.
  • Il divieto di ne bis in idem non impedisce in assoluto l'applicazione congiunta di sanzioni amministrative e penali per lo stesso fatto storico, purché sussista connessione sostanziale e temporale e un meccanismo che eviti la sproporzione complessiva delle sanzioni.
  • La confisca finalizzata al ripristino dell'ordine economico è distinta dalla funzione punitiva della pena; le questioni di incompatibilità con il ne bis in idem vanno valutate tenendo conto di tale distinzione.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure generiche o ripetitive sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Se si contesta la valutazione delle prove indiziarie, il ricorrente deve indicare punti motivazionali precisi della sentenza di merito che rechino errore di diritto o insanabile vizio logico; altrimenti la censura sarà considerata carente.
  • Le novità normative che prevedono meccanismi di compensazione tra sanzioni amministrative e penali (es. art. 21-ter D.lgs. 74/2000 e art. 124 D.lgs. 175/2024) devono essere valutate in sede di determinazione della misura delle sanzioni, ma non comportano l'automatica esclusione della responsabilità penale.

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