Sentenza n. 1018/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 10288/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avvisi di scorrimento della graduatoria che hanno ampliato le sedi e le amministrazioni disponibili mediante attingimento da parte di amministrazioni non banditrici, senza includere i vincitori già assegnatari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, originari ricorrenti, avevano impugnato gli avvisi con cui, nell'ambito di un concorso pubblico per 2.293 posti di personale non dirigenziale, l'Amministrazione aveva consentito agli idonei collocati in graduatoria di scegliere ulteriori sedi presso amministrazioni non banditrici. I ricorrenti, già utilmente collocati tra i vincitori, erano stati convocati per la sottoscrizione del contratto sulla base delle sedi inizialmente indicate e avevano chiesto di essere inclusi nel successivo scorrimento, senza ricevere risposta. In primo grado avevano dedotto, da un lato, la violazione dell'ordine di graduatoria, del principio meritocratico e dell'art. 28 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che i vincitori dovessero avere priorità nella scelta delle nuove sedi; dall'altro, l'illegittimità dell'operato per disparità di trattamento, violazione della par condicio, del legittimo affidamento, della lex specialis, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché per difetto o carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990. In appello hanno contestato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso, sostenendo che l'Amministrazione avesse modificato i criteri di assegnazione dopo l'indizione della procedura, attribuendo agli idonei possibilità più vantaggiose rispetto a quelle riconosciute ai vincitori.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il principio del merito e il rispetto dell'ordine della graduatoria operano con riferimento alle sedi disponibili quando la graduatoria diviene efficace e quando i candidati effettuano la scelta. Non sussiste quindi un diritto dei vincitori già assegnatari a essere riconvocati per scegliere sedi divenute disponibili successivamente, né l'Amministrazione è tenuta a rimettere continuamente in discussione le assegnazioni in occasione di ogni scorrimento. Una simile soluzione comprometterebbe il buon andamento, ritarderebbe le assunzioni programmate e determinerebbe una continua alternanza nelle sedi. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all'art. 28 d.P.R. n. 487/1994, poiché l'ordine della graduatoria tutela il risultato della competizione e l'interesse delle amministrazioni banditrici ad assumere prioritariamente i candidati con punteggio più elevato, ma non impone di estendere ai vincitori già assegnati le sedi sopravvenute. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la violazione della par condicio, della lex specialis, del legittimo affidamento, della proporzionalità e della ragionevolezza. Ai vincitori era stato assicurato l'accesso al pubblico impiego presso le amministrazioni per le quali avevano concorso, mentre l'ampliamento delle sedi in favore degli idonei era avvenuto in aggiunta, e non in sostituzione, dei posti banditi, per soddisfare celermente il fabbisogno delle amministrazioni non banditrici ed evitare l'indizione di nuovi concorsi. Il legittimo affidamento non si estendeva alla possibilità di ottenere una sede diversa o più vicina alla residenza. È stato escluso anche il difetto di motivazione, poiché l'avviso di scorrimento esponeva le ragioni della scelta e della mancata inclusione dei vincitori già convocati; la documentazione successivamente prodotta dall'Amministrazione ha inoltre consentito di verificare tali elementi. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio del merito e del buon andamento fonda il concorso pubblico e impone un'organizzazione efficiente; non richiede però la continua riconvocazione dei vincitori per sedi divenute disponibili successivamente.
art. 28 d.P.R. n. 487/1994
le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad ammettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria
Il rispetto dell'ordine di graduatoria tutela l'assunzione prioritaria dei candidati meglio collocati rispetto alle sedi disponibili nell'ambito della procedura, ma non attribuisce ai vincitori già assegnati il diritto di optare per sedi divenute disponibili in seguito.
art. 3 l. n. 241/1990
Non sussiste difetto di motivazione quando l'avviso di scorrimento espone le ragioni della scelta e della mancata inclusione dei vincitori già convocati.
art. 97 Cost. — principio del concorso pubblico
Lo scorrimento della graduatoria è meccanismo derogatorio rispetto all'accesso mediante nuovo concorso e deve essere interpretato restrittivamente.
Massime di principio
- Il diritto del vincitore di concorso a scegliere la sede di servizio, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, è circoscritto alle sedi disponibili al momento in cui la graduatoria diviene efficace e viene effettuata la scelta; non comprende sedi divenute disponibili successivamente.
- L'Amministrazione non è tenuta a riconvocare i vincitori già assegnatari ogni volta che proceda allo scorrimento della graduatoria o acquisisca nuove sedi, poiché la continua rimessa in discussione delle assegnazioni può compromettere il buon andamento, ritardare le assunzioni e destabilizzare l'organizzazione degli uffici.
- Lo scorrimento in favore degli idonei, con apertura della graduatoria a sedi richieste da amministrazioni non banditrici, non viola l'ordine di graduatoria quando riguarda posti ulteriori o sedi rimaste vacanti e non incide sulle assegnazioni già effettuate ai vincitori.
- Il legittimo affidamento del vincitore riguarda l'accesso al pubblico impiego secondo le condizioni della procedura e non si estende, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, all'ottenimento di una sede più vicina alla residenza o successivamente divenuta disponibile.
- Il principio del merito e l'art. 28 d.P.R. n. 487/1994 impongono il rispetto dell'ordine della graduatoria nella selezione dei candidati per le sedi disponibili, ma non attribuiscono una priorità assoluta e permanente ai vincitori rispetto agli idonei in relazione a ogni successiva disponibilità.
- Lo scorrimento della graduatoria, in quanto derogatorio rispetto al principio generale dell'accesso mediante concorso pubblico, deve essere interpretato restrittivamente e può essere motivatamente utilizzato per soddisfare in tempi celeri il fabbisogno di amministrazioni non banditrici senza indire una nuova procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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