Cassazione Civile, Ordinanza n. 12582/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di agenzia di mediazione immobiliare, rettificando il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2004 e recuperando a tassazione maggiori ricavi, anche sulla base di versamenti e prelevamenti bancari ritenuti non giustificati, oltre ai correlati effetti ai fini IRAP e IVA. Il contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo un primo accoglimento parziale in CTP e una successiva decisione della CTR che aveva accolto parzialmente sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale del contribuente, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul rito tributario per mancata riunione del giudizio sull’accertamento con quello sul diniego di definizione agevolata, ritenuto pregiudiziale; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuta adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie; 3) violazione delle norme sulle indagini bancarie, sostenendo l’inapplicabilità ai prelevamenti della presunzione prevista per i lavoratori autonomi/assimilati; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di esclusione dei prelevamenti riferibili a spese extraprofessionali; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego della definizione agevolata, affermando la validità della definizione della lite.
La decisione
La Corte ha preso atto del provvedimento di autotutela con cui l’Ufficio aveva annullato il diniego della definizione agevolata e aveva riconosciuto la validità ed efficacia della domanda di definizione presentata dal contribuente. Conseguentemente, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione delle spese di lite. Non è stato quindi esaminato nel merito l’insieme dei motivi di ricorso contro la sentenza della CTR, poiché l’intervenuta definizione amministrativa della lite ha eliminato l’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dal ricorrente per sostenere la riunione dei giudizi connessi nel processo tributario.
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
È invocato dal ricorrente a fondamento della richiesta di riunione/sospensione per pregiudizialità tra i giudizi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato per contestare l’utilizzo della presunzione bancaria sui prelevamenti.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato, insieme all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, come base normativa delle indagini bancarie ai fini IVA.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per denunciare l’omessa pronuncia su eccezioni sollevate nel giudizio di merito.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 471/1997
È richiamato dal ricorrente per la questione del cumulo giuridico delle sanzioni.
art. 6 d.l. n. 119/2018
È la norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, la cui sopravvenuta applicazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene l’annullamento in autotutela del provvedimento che costituiva oggetto del contenzioso sulla definizione agevolata e l’Amministrazione riconosce la validità della definizione della lite, viene meno l’interesse a coltivare il ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria può assorbire ogni questione processuale e di merito relativa all’originario avviso di accertamento e alle censure formulate in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità, la cessazione della materia del contendere comporta la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso, con regola di compensazione delle spese ove il sopravvenuto assetto della lite renda non imputabile a una sola parte la definizione del contenzioso.
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