Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-575/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 29 March 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing fluid distribution equipment – Ground for invalidity – Non-compliance with requirements for protection – Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002 – Features of appearance of a product solely dictated by its technical function – Article 8(1) of Regulation No 6/2002. — Case T-575/21

Giurisprudenza europea62021TJ0575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Tinnus Enterprises contro la decisione EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno registrato relativo a un apparecchio per la distribuzione di liquidi. Ha confermato che tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto erano imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del sistema, cioè riempire contemporaneamente più palloncini con acqua. La sentenza ribadisce i criteri DOCERAM e precisa che la classificazione Locarno, la destinazione ludica del prodotto o l'esistenza di varianti non bastano, da soli, a escludere la nullità.

Nullità di un disegno comunitario registrato per features di aspetto del prodotto determinate esclusivamente dalla funzione tecnica ex articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

La questione giuridica

Se la Camera di ricorso abbia correttamente dichiarato la nullità del disegno comunitario per il motivo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, e in particolare: se abbia identificato correttamente tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto; se abbia applicato correttamente l'onere della prova; se abbia fatto buon uso dei criteri fissati nella sentenza DOCERAM per stabilire se le caratteristiche siano esclusivamente imposte dalla funzione tecnica; se abbia errato nel valorizzare la classificazione Locarno, il carattere di giocattolo del prodotto, l'esistenza di soluzioni alternative e le registrazioni multiple dello stesso prodotto.

Principio di diritto

Un disegno comunitario è nullo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 solo se tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto sono esclusivamente imposte dalla sua funzione tecnica. La valutazione deve fondarsi su tutte le circostanze oggettive rilevanti, inclusi il disegno, la documentazione tecnica, l'uso del prodotto e l'eventuale esistenza di soluzioni alternative, senza attribuire rilievo decisivo né alla sola presenza di alternative né alla classificazione del prodotto nella Locarno. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la Camera di ricorso avesse correttamente identificato le caratteristiche di aspetto, applicato correttamente i criteri DOCERAM e giustificato la declaratoria di nullità, poiché tutte le caratteristiche del sistema di distribuzione di liquidi erano dettate dalla funzione di riempire simultaneamente più palloncini.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 3, 8, 25, 36, 37, 54, 63
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articolo 3, paragrafo 2
  • Convenzione di Locarno

Nullità di un disegno comunitario per funzione tecnica esclusiva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Terza Camera di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno comunitario registrato per "fluid distribution equipment". Il Tribunale esamina se il disegno sia protetto o debba essere dichiarato nullo perché le sue caratteristiche di aspetto sono sole dictated by the technical function ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Tinnus Enterprises aveva registrato, nell'ambito di una domanda multipla, il disegno n. 1431829-0002. Mystic Products Import & Export e Koopman International avevano chiesto la declaratoria di nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, sostenendo che tutte le caratteristiche del prodotto fossero imposte dalla funzione tecnica. L'Invalidity Division aveva accolto la domanda; la Camera di ricorso ha poi confermato la nullità, anche alla luce della parallela controversia sul disegno n. 1431829-0001 decisa dal Tribunale nella causa T-574/19.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno come l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che esclude la protezione per le caratteristiche di aspetto determinate esclusivamente dalla funzione tecnica;
  • l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, quale base della nullità;
  • l'articolo 36, paragrafo 6, e l'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002;
  • l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
  • l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002, sulla funzione meramente amministrativa della classificazione Locarno. È centrale il richiamo alla sentenza DOCERAM (C-395/16).

Le censure del ricorrente

Il ricorrente articolava un unico motivo, suddiviso in quattro parti:

  • omissione di alcune caratteristiche di aspetto del prodotto e violazione della regola sull'onere della prova;
  • errata applicazione dei criteri DOCERAM per stabilire se le caratteristiche fossero solo tecniche;
  • adozione di un test giuridico errato, centrato sul fatto che qualche elemento "accrescesse l'aspetto" del prodotto;
  • errata interpretazione della domanda di brevetto europea e della domanda multipla di registrazione.

Valutazione del Tribunale sulle caratteristiche di aspetto

Il Tribunale ritiene che la Camera di ricorso abbia correttamente identificato le quattro caratteristiche di aspetto rilevanti: housing con aperture, tubi cavi, palloncini collegati ai tubi e elementi di fissaggio. Le ulteriori descrizioni addotte dal ricorrente, come superfici lisce, forma allungata dei palloncini sgonfi, effetto "cauliflower" o "sunflower", forma esagonale dell'insieme o contrasto cromatico, vengono considerate o non specifiche del prodotto, o descrizioni soggettive, o elementi non ricavabili dalla rappresentazione registrata in bianco e nero.

Onere della prova

Il Tribunale conferma che, in caso di nullità fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), spetta al richiedente la nullità dimostrare che il disegno non soddisfa i requisiti di protezione. Una volta forniti elementi solidi a sostegno della tesi della funzione tecnica esclusiva, il titolare deve produrre controdeduzioni ed elementi contrari. Nel caso concreto, la Camera di ricorso non ha invertito l'onere probatorio.

Applicazione dei criteri DOCERAM

Richiamando DOCERAM, il Tribunale ribadisce che occorre considerare tutte le circostanze oggettive rilevanti: disegno, ragioni che hanno guidato la scelta delle caratteristiche, dati d'uso e alternative tecniche supportate da prove affidabili. La Camera di ricorso ha legittimamente valorizzato la domanda di brevetto europea del ricorrente e un articolo descrittivo del prodotto, entrambe fonti considerate affidabili, da cui emergeva che il sistema serve a riempire simultaneamente più palloncini con acqua. Il fatto che il prodotto fosse destinato anche a un uso ludico non esclude la prevalenza della funzione tecnica, e il ricorrente non ha dimostrato che per i giocattoli sia necessaria una scelta estetica specifica.

Soluzioni alternative e registrazioni multiple

Il Tribunale afferma che l'esistenza di alternative di design non è decisiva: può esistere una pluralità di forme che, nondimeno, restano dettate dalla medesima funzione tecnica. Inoltre, la Camera di ricorso poteva considerare le altre registrazioni incluse nella domanda multipla, non come elemento determinante in sé, ma come una delle circostanze oggettive del caso. Ciò non comporta un'applicazione più rigorosa dell'articolo 8, paragrafo 1, ai disegni presentati in domanda multipla rispetto a quelli depositati singolarmente.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la nullità del disegno comunitario registrato n. 1431829-0002, ritenendo che tutte le sue caratteristiche di aspetto fossero esclusivamente imposte dalla funzione tecnica del prodotto. Le spese sono poste a carico di Tinnus Enterprises, in favore di EUIPO e dell'interveniente Koopman International BV.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno è escluso dalla protezione solo quando tutte le sue caratteristiche di aspetto derivano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; la valutazione deve essere globale e oggettiva, senza che la mera esistenza di varianti, la destinazione ludica del prodotto o la classificazione amministrativa possano, da sole, impedire la declaratoria di nullità.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno registratofunzione tecnica del prodottoonere della provaclassificazione locarno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.