Tribunale, Sentenza T-142/21
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 29 marzo 2023 (Estratti). — Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato rumeno del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Romania alla Blue Air nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Aiuto per il salvataggio della Blue Air – Prestito garantito dallo Stato rumeno – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione del danno – Nesso causale – Difficoltà finanziare preesistenti del beneficiario – Presa in considerazione dei costi evitabili – Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Contributo dell’aiuto a un obiettivo di interesse comune – Aiuto per il salvataggio “una tantum” – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Obbligo di motivazione. — Causa T-142/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Wizz Air contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato un prestito garantito dallo Stato rumeno in favore di Blue Air, articolato in una misura di indennizzo dei danni da COVID-19 e in un aiuto per il salvataggio. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione sia sulla quantificazione del danno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sia sulla compatibilità dell’aiuto per il salvataggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti. Le censure su discriminazione, libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento e motivazione sono state respinte o assorbite nell’analisi principale.
Aiuti di Stato alla compagnia aerea Blue Air concessi dalla Romania nel contesto COVID-19: legittimità del ricorso contro la decisione della Commissione che non solleva obiezioni a un aiuto per il salvataggio e a un indennizzo per danni da evento eccezionale
La questione giuridica
Se la Commissione abbia commesso errori di diritto o manifesti errori di შეფასazione nel ritenere compatibile con il mercato interno: i) la misura di indennizzo dei danni ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, quanto a quantificazione del danno, nesso causale, considerazione delle difficoltà preesistenti e dei costi evitati; ii) l’aiuto per il salvataggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti, quanto all’ammissibilità della beneficiaria, al contributo a un obiettivo di interesse comune, all’adeguatezza, proporzionalità e limitazione al minimo necessario; iii) il rispetto dei principi di non discriminazione, libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento e dell’obbligo di motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che la Commissione può dichiarare compatibile un aiuto destinato a compensare danni da evento eccezionale e un aiuto per il salvataggio quando la quantificazione del danno e la valutazione della liquidità si fondano su un metodo plausibile e conservativo, che neutralizzi le difficoltà preesistenti e i costi evitati; non occorre che l’aiuto compensi tutti i danni causati dall’evento eccezionale né che lo Stato membro aiuti tutte le imprese colpite. Inoltre, per gli aiuti per il salvataggio, il punto 56 degli orientamenti impone solo il tasso minimo ivi previsto, il piano di ristrutturazione o di liquidazione può essere presentato entro sei mesi e la condivisione degli oneri non è richiesta nella fase di salvataggio. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1)
- Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, come modificata il 3 aprile 2020)
Aiuti di Stato alla Blue Air nel contesto COVID-19: legittimità della decisione della Commissione
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Wizz Air Hungary contro la decisione della Commissione che ha autorizzato un intervento della Romania in favore di Blue Air Aviation S.A. La misura era composta da due elementi distinti: un indennizzo per i danni direttamente causati dalle restrizioni di viaggio legate alla pandemia e un aiuto per il salvataggio tramite prestito garantito dallo Stato.
Fatti e procedimento
La Romania aveva notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una misura di prestito garantito al 100% dallo Stato e accompagnato da interessi sovvenzionati. La Commissione aveva qualificato la misura come composta da:
- una componente di indennizzo dei danni ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE;
- una componente di aiuto per il salvataggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, valutata alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Wizz Air ha chiesto l’annullamento della decisione sostenendo, in sintesi, che la Commissione avesse erroneamente valutato il danno, la compatibilità dell’aiuto per il salvataggio e il rispetto dei principi del mercato interno.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama principalmente:
- l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sugli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali o altri eventi eccezionali;
- l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, sugli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività o regioni;
- l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sugli obblighi di notifica;
- gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. La sentenza si confronta anche con il quadro temporaneo COVID-19, ma precisa che le misure contestate non erano state approvate in base a tale quadro.
Valutazione del danno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
Sul primo motivo, il Tribunale conferma l’approccio della Commissione nella quantificazione del danno subito da Blue Air tra il 16 marzo e il 30 giugno 2020. La Commissione aveva confrontato la situazione effettiva dell’impresa con uno scenario controfattuale basato sul bilancio 2020 predisposto prima delle restrizioni, così da stimare la perdita di reddito e sottrarre i costi evitati.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui le difficoltà finanziarie preesistenti avrebbero falsato il calcolo: tali difficoltà erano presenti in entrambi gli scenari e quindi risultavano neutralizzate. Respinge anche la critica relativa ai costi "evitabili": la decisione impugnata spiegava quali costi fossero stati considerati evitati, con riferimento ad esempio a carburante e personale, e la ricorrente non aveva indicato costi ulteriori in modo concreto.
Nesso causale e non obbligo di copertura integrale dei danni
La ricorrente sosteneva inoltre che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione i danni subiti da altre compagnie aeree. Il Tribunale ricorda che né l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE né l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE impongono agli Stati membri di concedere aiuti a tutte le imprese colpite da un evento eccezionale. Un aiuto può essere compatibile anche se non compensa la totalità dei danni derivanti dall’evento. Ne deriva che la Commissione non era tenuta a esaminare il pregiudizio patito da operatori diversi da Blue Air.
Ammissibilità dell’aiuto per il salvataggio e appartenenza a un gruppo
Quanto all’aiuto per il salvataggio, il Tribunale esamina anzitutto la questione se Blue Air appartenesse a un gruppo ai sensi del punto 22 degli orientamenti. Poiché la Blue Air era detenuta al 99,99% da Airline Invest, società a sua volta controllata da una persona fisica, la censura della ricorrente, basata sull’ipotesi che tale persona fosse un prestanome, è stata ritenuta meramente speculativa e non suffragata da elementi concreti. La Commissione non aveva quindi omesso un esame adeguato di tale requisito.
Contributo ad un obiettivo di interesse comune: importanza e difficoltà di sostituzione del servizio
Il Tribunale conferma poi che la Commissione poteva ritenere che il servizio svolto da Blue Air fosse "importante" e difficile da riprodurre, come richiesto dagli orientamenti.
In particolare, la Blue Air garantiva collegamenti nazionali e internazionali essenziali per la connettività della Romania, specie verso regioni remote con infrastrutture terrestri carenti. Essa serviva anche alcune tratte internazionali in modo esclusivo o quasi esclusivo nel segmento low cost. La Commissione poteva inoltre considerare rilevante il suo impatto su piccoli imprenditori locali e sulla comunità rumena all’estero.
Quanto alla sostituibilità, il Tribunale sottolinea che:
- altre compagnie low cost non risultavano presenti su molte delle tratte servite da Blue Air;
- il modello di business della ricorrente era diverso e non dimostrava la capacità di rilevare rapidamente quelle rotte;
- non era provato che il passaggio ad altri operatori potesse avvenire nel breve termine senza interruzioni del servizio. Pertanto, la conclusione della Commissione circa il rischio di interruzione di un servizio importante è stata ritenuta plausibile.
Adeguatezza dell’aiuto per il salvataggio: tasso, durata e piano di ristrutturazione
Il Tribunale respinge anche le censure relative all’adeguatezza dell’aiuto per il salvataggio. Sul tasso di interesse, richiama il punto 56 degli orientamenti, che prevede un livello minimo di remunerazione, e osserva che il tasso applicato era conforme o prossimo a tale soglia. Non è richiesto un ulteriore aumento già al momento dell’autorizzazione.
Sulla durata, la Corte rileva che gli orientamenti prevedono che lo Stato membro presenti entro sei mesi un piano di ristrutturazione o di liquidazione, oppure la prova del rimborso del prestito. Non spetta alla Commissione fissare un termine più breve di propria iniziativa. Inoltre, gli orientamenti sono costruiti sull’idea che l’aiuto per il salvataggio mantenga l’impresa in attività per sei mesi.
Proporzionalità: minimo necessario e assenza di condivisione degli oneri
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ritiene plausibile il piano di liquidità sul quale si fondava l’importo dell’aiuto. La ricorrente non ha dimostrato che quel piano includesse spese insolite o misure strutturali. La semplice comparazione con costi inevitabili di un periodo precedente è stata giudicata irrilevante, perché si trattava di contesti temporali diversi.
Il Tribunale aggiunge che il fatto che il piano di liquidità includesse il pagamento di rate relative a impegni precedenti, come il rinnovo della flotta, non rende l’aiuto incompatibile: il mancato pagamento di tali rate avrebbe potuto aggravare la crisi fino all’insolvenza. Infine, la condivisione degli oneri tra azionisti non era richiesta nella fase di salvataggio, ma solo in quella di ristrutturazione, come prevede il punto 61 degli orientamenti.
Motivazione e richiamo al quadro temporaneo COVID-19
La ricorrente aveva anche sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare diversamente l’aiuto alla luce del quadro temporaneo COVID-19, che escludeva gli aiuti alle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Il Tribunale respinge la censura osservando che la misura impugnata non era stata adottata in base a quel quadro e che, comunque, la ricorrente non aveva indicato con precisione quale regola degli orientamenti sarebbe divenuta inadeguata per effetto della pandemia.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Wizz Air alle spese. La Commissione aveva quindi correttamente autorizzato sia la misura di indennizzo dei danni sia l’aiuto per il salvataggio in favore di Blue Air.
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