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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-344/21

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 29 March 2023. — Plusmusic AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark +music – Earlier national figurative mark + – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Enhanced distinctiveness of the earlier mark acquired through use. — Case T-344/21

Giurisprudenza europea62021TJ0344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto solo in parte il ricorso di Plusmusic AG contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO. Ha confermato che il marchio anteriore "+" di Groupe Canal + aveva acquisito una distintività elevata tramite l'uso per alcune classi di prodotti e servizi, ma ha ritenuto viziata la decisione nella parte in cui aveva esteso il rischio di confusione anche a classi per le quali tale distintività non era stata dimostrata. La decisione è stata quindi annullata limitatamente alle classi 11, 25, 35, 37 e 42; per il resto il ricorso è stato respinto.

Marchio UE: annullamento parziale della decisione EUIPO per errata estensione del rischio di confusione a classi di prodotti/servizi per cui il marchio anteriore non aveva dimostrato una distintività accresciuta tramite uso

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE, la ricorrente contestava: (i) la valutazione visiva dei segni, sostenendo che il marchio richiesto non fosse simile al marchio anteriore; (ii) la valutazione della distintività del marchio anteriore, lamentando che non fosse provata una distintività accresciuta acquisita con l'uso; (iii) la valutazione globale del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare per le classi 11, 25, 35, 37 e 42, e la coerenza della motivazione rispetto alla mancanza di collegamento ex articolo 8, paragrafo 5, per taluni servizi di classe 35.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la distintività accresciuta acquisita con l'uso di un marchio anteriore deve essere valutata in relazione ai prodotti e servizi effettivamente considerati, e non può essere automaticamente estesa a tutte le classi per cui il marchio è registrato; pertanto, una decisione di opposizione è illegittima se riconosce un rischio di confusione per prodotti e servizi diversi senza aver prima accertato, per tali prodotti e servizi, la distintività rilevante del marchio anteriore. Restano invece valide la valutazione dell'elevata distintività acquisita per le classi 9, 38 e 41 e la conclusione di rischio di confusione per tali classi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo +music e opposizione fondata sul marchio anteriore +

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell'Unione. La controversia opponeva Plusmusic AG, richiedente il segno figurativo "+music", a Groupe Canal +, titolare del marchio nazionale figurativo "+" invocato come marchio anteriore.

Fatti e procedimento amministrativo

Plusmusic AG aveva presentato domanda di registrazione per un marchio figurativo destinato a numerose classi di prodotti e servizi, tra cui le classi 9, 11, 25, 35, 37, 38, 41 e 42. Groupe Canal + aveva proposto opposizione sulla base del proprio marchio francese anteriore, facendo valere sia l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sia l'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento. La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l'opposizione; la commissione di ricorso aveva invece accolto l'impugnazione dell'opponente in parte, annullando la decisione di primo grado e accogliendo l'opposizione per la quasi totalità dei prodotti e servizi, ad eccezione dei servizi di rivendita e vendita all'ingrosso relativi a prodotti per la pulizia e la cura in classe 35.

Censure dedotte in giudizio

La ricorrente articolava un motivo unico, suddiviso in tre parti:

  • errore nella comparazione visiva dei segni;
  • errore nella valutazione della distintività del marchio anteriore, che non sarebbe stata provata come distintività accresciuta acquisita con l'uso;
  • errore nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

La causa è stata esaminata principalmente alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale richiama inoltre il regime procedurale dei ricorsi diretti di annullamento ex articolo 263 TFUE e, per il contesto amministrativo, gli articoli 46 e 66-71 del regolamento 2017/1001. Sul piano dei principi, il Tribunale fa applicazione della giurisprudenza relativa alla distintività acquisita tramite uso e alla valutazione globale del rischio di confusione, ricordando che la maggiore distintività di un marchio aumenta il rischio di confusione, ma che tale distintività va sempre apprezzata in relazione ai prodotti o servizi interessati.

Distintività del marchio anteriore acquisita con l'uso

Il Tribunale respinge la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe errato nel ritenere che il marchio "+" avesse acquisito una distintività elevata tramite l'uso, almeno per alcune categorie di prodotti e servizi. La commissione di ricorso si era basata su un ampio complesso di prove: rapporti annuali, articoli di stampa, fotografie, screenshot, nonché diverse indagini di mercato del 2006, 2007, 2014 e maggio 2017. Il Tribunale osserva che tali elementi, considerati nel loro insieme, mostravano un uso intensivo e di lunga durata del segno da parte di Groupe Canal + nel settore audiovisivo. Il Tribunale respinge anche le obiezioni circa l'inadeguatezza dei sondaggi: non esiste una soglia rigida, in termini percentuali, per dimostrare la distintività accresciuta; i dati vanno valutati insieme a durata, intensità e diffusione geografica dell'uso. È rilevante che i sondaggi più recenti mostrassero una continuità del riconoscimento del segno nel pubblico francese, pur con percentuali non elevate.

Uso del segno in combinazione con altri elementi

Il Tribunale precisa che un marchio può acquisire distintività anche quando venga utilizzato in combinazione con altri segni o elementi, senza necessità di prova di un uso isolato come marchio autonomo. Nel caso di specie, l'uso del segno "+" all'interno di un sistema coerente di marchi del gruppo, spesso associato a termini descrittivi come "cinema", "sports" o "series", non impediva di riconoscere che il segno svolgesse funzione distintiva autonoma agli occhi del pubblico rilevante.

Comparazione visiva e fonetica dei segni

Quanto alla comparazione visiva, il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso: il marchio richiesto riproduce quasi integralmente il segno del marchio anteriore, collocandolo all'inizio della denominazione "+music", nella parte che attira normalmente per prima l'attenzione del consumatore. La presenza della parola "music" non neutralizza la somiglianza derivante dalla ripresa del segno "+". Il Tribunale respinge anche la censura relativa alla asserita applicazione di criteri diversi nelle comparazioni visiva e fonetica: la diversa ponderazione degli elementi è inerente ai differenti modi di percezione del segno. Fonetically, il segno "+" ha peso limitato, ma ciò non esclude la somiglianza complessiva, soprattutto perché il marchio anteriore è riprodotto quasi identicamente e il segno grafico presenta caratteristiche visive peculiari.

Valutazione del rischio di confusione

Il punto decisivo della sentenza riguarda la portata del rischio di confusione. Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva accertato una distintività accresciuta del marchio anteriore solo per i prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41, ma, nel compiere la valutazione globale del rischio di confusione, aveva poi applicato tale conclusione indistintamente a tutte le classi coinvolte. Secondo il Tribunale, ciò costituisce un errore di diritto: la distintività del marchio anteriore, compresa quella acquisita con l'uso, deve essere valutata con riguardo ai prodotti o servizi specifici in relazione ai quali si invoca la protezione. Non è legittimo estendere automaticamente l'effetto rafforzato della distintività a tutte le classi registrate, né confondere la nozione di distintività accresciuta ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), con la reputazione rilevante ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5). Per contro, per le classi 9, 38 e 41 il Tribunale conferma la valutazione di rischio di confusione, ritenendo che la commissione di ricorso avesse tenuto conto correttamente di tutti i fattori rilevanti: somiglianza visiva, anche se solo media; somiglianza fonetica e concettuale ridotta; identità o somiglianza dei prodotti e servizi; riproduzione quasi totale del segno anteriore all'inizio del marchio richiesto; distintività accresciuta per quelle specifiche classi.

Rapporto con l'articolo 8, paragrafo 5, e limiti del controllo giurisdizionale

Il Tribunale respinge l'argomento dell'interveniente secondo cui la reputazione o la forte distintività del marchio anteriore dovrebbe valere in assoluto per tutti i prodotti e servizi coperti dalla registrazione. La protezione rafforzata deve invece rimanere ancorata ai beni e servizi pertinenti. Inoltre, il Tribunale chiarisce che non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso su questioni non esaminate nella decisione impugnata, né colmare a posteriori lacune motivazionali con argomenti non contenuti nell'atto amministrativo.

Dispositivo

La decisione della commissione di ricorso EUIPO è stata annullata soltanto nella parte in cui aveva riconosciuto un rischio di confusione per i prodotti e servizi delle classi 11, 25, 35, 37 e 42. Per il resto, il ricorso è stato respinto. Quanto alle spese, poiché ciascuna parte è risultata vittoriosa solo in parte, il Tribunale ha disposto che Plusmusic AG, EUIPO e Groupe Canal + sopportassero le proprie spese.

Principi affermati

  • La distintività accresciuta acquisita con l'uso deve essere provata in relazione ai prodotti e servizi interessati.
  • Un marchio può acquisire distintività anche se utilizzato con altri segni o in combinazione con essi.
  • La valutazione del rischio di confusione richiede un esame globale, ma non consente di estendere automaticamente la distintività rafforzata a tutte le classi di registrazione.
  • La mera riproduzione quasi integrale dell'elemento distintivo anteriore all'inizio del segno posteriore può contribuire in modo decisivo alla somiglianza complessiva.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione al marchiorischio di confusionedistintività acquisita con l'usoclassificazione di nice

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